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ARTICOLO 26/1quater           DENOMINAZIONE                    CODICE AREA

                                                 Area già residenziale restituita                  A ex Rnm

                                               alla destinazione agricola

Caratteri dell’area                    Area già edificabile a fini residenziali, ma non ancora edificata, riclassificata alla destinazione agricola e forestale in ragione delle problematiche idrogeologiche segnalate dal PGRA e confermate dalla Regione Piemonte in sede di conferenza di copianificazione e valutazione

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Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i. 

                                                 Fascia di 150 metri del Torrente Oitana e del Torrente Chisola (art. 142 lett. c)

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Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale 

Morfologico-insediativa:

Aree rurali di pianura o collina m.i.10

Altre componenti:

Aree di elevato interesse agronomico

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Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP    

in Classe IIIa

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Obiettivi del Piano                    Ripristino della destinazione agricola in relazione alle problematiche idrogeologiche e conferma delle potenzialità edificatorie realizzabili, però, in altre parti del territorio comunale già riconosciute idonee all’edificabilità

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Destinazioni d’uso                    A1, A2

(Art. 9)

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Tipi di intervento                      e) esclusivamente per manufatti connessi alle attività agricole

(Art. 8)

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Modalità di attuazione              Diretta per interventi connessi all’attività agricola.    Diretta con convenzione per trasferimento indice territoriale

(Art. 3)                                      

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Indici urbanistici ed edilizi       IT = 0,27 mq/mq.  detto indice di edificabilità territoriale è attribuito solo ed esclusivamente in quanto la superficie lorda risultante dalla applicazione di tale indice sia trasferita ed utilizzata nelle aree normative Rb (ad esclusione delle parti di Rb poste in Classe IIIb), nell’area normativa Rcm3 e nell’area normativa TRexPb4, secondo le norme specificate nelle relative schede.

Hmax = 7,50 mt per le costruzioni per l’attività agricola

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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 

a) I titoli abilitativi per le costruzioni rurali sono rilasciati ai soggetti previsti dall’art. 25, 3° e comma della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

b) Il volume edificabile per le abitazioni rurali è computato secondo quanto previsto dall’art. 25, comma 12 e seguenti della L.R. 56/77 e s.m.i.; è ammessa l’utilizzazione di tutti gli appezzamenti componenti l’azienda, anche non contigui, purché all’interno dei confini del territorio Comunale o dei Comuni confinanti.

 

c) La nuova costruzione è ammessa esclusivamente per l’espletamento delle attività agricole ed è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

-   deve essere dimostrata la preesistenza dell’insediamento rurale con relativa azienda agricola;

-   la nuova costruzione è ammessa solo se non altrimenti localizzabile in area a minor rischio;

-   ogni intervento dovrà essere supportato da uno studio geologico - geomorfologico di dettaglio che ne valuti la fattibilità in relazione alla minimizzazione dell’esposizione al rischio in particolare per la residenza rurale e il ricovero degli animali e che individui gli eventuali interventi necessari di mitigazione del rischio

-   la residenza rurale dovrà comunque essere ubicata al secondo piano fuori terra.

 

d) Per la coltivazione forzata di prodotti agricoli è ammessa la realizzazione di serre permanenti in vetro o materiali plastici trasparenti con telai in legno o metallo, nel rispetto dell’indice di copertura alle seguenti condizioni:

- l’altezza misurata al colmo delle coperture non superi i mt. 6,00;

- le distanze minime non siano inferiori a mt. 10 da edifici comunque destinati, a mt. 6,00 da confini e da strade (salvo distanze maggiori previste dal P.R.G.C.);

- sia opportunamente documentata, in sede progettuale, la realizzazione delle opere necessarie allo scarico e all’incanalamento delle acque meteoriche e quelle derivanti dall’esercizio dell’impianto.

 

e)  Per le attrezzature tecnologiche a servizio delle attività agricole (macchinari, silos), in relazione a motivate esigenze funzionali, costruttive o normative, possono essere ammesse deroghe alla altezza massima di mt. 7,50 se, con motivata relazione tecnica, se ne dimostri il corretto inserimento paesaggistico.

 

f) La rete irrigua e di scolo, cartografata nella Tavola 7 “Carta di sintesi”, deve essere salvaguardata, mantenuta e ripristinata nella sua funzionalità idraulica, ricorrendo, per quanto possibile, alle tecniche dell’ingegneria naturalistica, impiegando anche la messa a dimora di alberi e arbusti di specie autoctona per la costituzione di filari arborati, che rivestono un ruolo importante sia sotto il profilo ecologico per lo sviluppo della biodiversità sia sotto il profilo del miglioramento della qualità paesaggistica.

 

g) Oltre la coltivazione del terreno e la messa a dimora di alberi di alto fusto di specie autoctone (forestazione urbana), da sostenere con le misure agroambientali della politica agricola comunitaria (PAC) e di quella regionale (PSR), è ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali per la fruizione sociale del contesto agroforestale.