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ARTICOLO 26/2                     DENOMINAZIONE                    CODICE AREA

                                    NUCLEI DI ORIGINE AGRICOLA                 AR

Caratteri dell’area                    Insediamenti di origine agricola

                                                 soggetti a trasformazione

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Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

non presenti

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Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

AR1, AR2: area  a dispersione insediativa prevalentemente residenziale m.i.6

AR3: tessuti urbani esterni ai centri m.i.3

AR4: aree rurali di pianura m.i.10

AR5, AR6: sistemi di nuclei rurali di pianura m.i.11

Altre componenti:

AR1, AR5, AR6: sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

AR4: Aree di elevato interesse agronomico

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Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

AR1 è parte in Classe I e parte in Classe II

AR2 è parte in Classe I e parte in Classe II

AR3 è in Classe I

AR4 è in Classe II

AR5 è in Classe I

AR6 è in Classe IIIb3

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Obiettivi del Piano                    Conservazione e adeguamento del patrimonio esistente

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Destinazioni d’uso                    A2, A5, R1, T3 (limitatamente ad attività compatibili con la presenza delle residenze), T4, C1, C3, S2, S3, S4

(Art. 9)                                      

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Tipi di intervento                      a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)

(Art. 8)                                      

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Modalità di attuazione              Diretto per  b),  c),  d),  h)

(Art. 3)                                       P.d.R. per  e) ,  f) , g)

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Indici urbanistici ed edilizi       IC = 40%                            H = 7.50 mt.

NP = 2                                IF= esistente + 20%

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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a)     Negli edifici esistenti è consentita la conservazione dell’attività in atto con interventi di tipo a), b) e c).

In caso di ristrutturazione di volumi ex agricoli esistenti è ammesso unicamente il cambio di destinazione d’uso in residenziale e ricettivo.

 

b)     Gli interventi di cui alla lettera d) dell’art. 8 sono ammissibili quando vengano garantite le condizioni minime di insediabilità di cui al precedente art. 7. Con l’intervento di ristrutturazione edilizia d) è ammesso un ampliamento del 20% della superficie totale STot degli edifici esistenti.

 

c) Gli interventi dovranno essere eseguiti con tipologia edilizia coerente con i caratteri edilizi e gli elementi costruttivi tipici del luogo (coperture, serramenti, sporti, intonaci).

 

d) Le modalità di attuazione e) ed f) e g) sono ammesse unicamente con Piano di recupero (P.d.R.): la quantità di servizi pubblici, indotta dagli interventi previsti dal Piano di recupero, può essere monetizzata ai sensi dell’art. 21 comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i. fermo restando che il Comune potrà sempre richiedere la quota di parcheggi pubblici o di uso pubblico prevista dall’art. 21 comma 1 in relazione alla singola destinazione.

 

e) In considerazione del valore documentario di alcune parti dei nuclei costituenti le aree AR, i piani di recupero relativi a tali aree sono da assoggettare al parere della commissione regionale ex art. 91bis della LR 56/77 e s.m.i. o della Commissione Locale del Paesaggio.

I principali valori storico-documentari da salvaguardare sono.

- in AR1 (Tetti Aiassa) le due cortine edilizie costituite da edifici e tettoie di origine rurale, parallele a Via Pastrengo e da questa arretrate

- in AR2 (Cascina Tromba) la cortina edilizia su Via Piave e le cortine a pettine

- in AR5 (Sabbioni) la grande corte con villa e cappella e cinta muraria

- in AR6 (Tetti Griffa) le cortine edilizie lungo strada o a questa parallele e la Cappella di San Michele.

Per la tutela di detti valori storico-documentari, i progetti dovranno garantire anche in caso di cambio di destinazione d'uso:

- rispetto del rapporto tra la strada e gli spazi aperti (aie, orti, ecc. )

- mantenimento del rapporto tra pieni e vuoti in facciata

- rispetto delle regole aggregative del nucleo agricolo per eventuali nuovi volumi in progetto;

- rispetto della geometrie originarie della copertura;

- adattamento dell'eventuale nuova costruzione all'orografia del terreno al fine di evitare riporti o sbancamenti consistenti;

- mantenimento della leggibilità delle funzioni per le quali l'edificio agricolo è stato costruito e poi trasformato storicamente;

- rispetto degli elementi decorativi originari.

 

f) Per l’area AR6 di Tetti Griffa posta in Classe IIIb3, nel rispetto della DGR 64-7417:

- in assenza delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, non è consentito realizzare nuove costruzioni. Con il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi sino al risanamento conservativo, non è consentito realizzare nuove unità immobiliari a destinazione residenziale R1 e attività ricettive T4; con gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sino al risanamento conservativo, sono ammessi ampliamenti fino al massimo di 25 mq di superficie lorda SL per unità abitativa esistente. Per i locali esistenti, utilizzati a fini abitativi e per attività con presenza continuativa di persone, posti al piano terreno e, più in generale, al disotto della “quota della piena di riferimento”  del Torrente Oitana, riportata nella Tavola 7 “Carta di sintesi” in corrispondenza dell’area AR6 e, quindi, potenzialmente allagabili, la relativa superficie lorda SL esistente, incrementabile fino al massimo di 25 mq di superficie lorda SL per unità abitativa esistente, può essere trasferita al di sopra di tale quota mediante:

- o recupero di superficie non già destinata a residenza

- o con intervento comportante sopraelevazione. Tale sopraelevazione, conseguente al trasferimento di SL, potrà essere al massimo di un nuovo piano fuori terra. In tal caso il piano terreno dovrà essere destinato esclusivamente a superficie accessoria SA;

- a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, sono ammessi:

- per destinazioni diverse da quella residenziale, interventi sino alla ristrutturazione edilizia ed anche ampliamenti planimetrici del patrimonio edilizio esistente secondo i parametri delle altre aree normative AR: in conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., il titolo abilitativo per gli ampliamenti planimetrici è subordinato alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone

- per la destinazione residenziale R1 e per la destinazione attività ricettive T4, con interventi sino alla ristrutturazione edilizia, è ammesso: l’ampliamento delle unità immobiliari esistenti, recuperando superfici lorde esistenti aventi anche altra destinazione, e la realizzazione di nuove unità immobiliari, queste ultime esclusivamente ai piani superiori al piano terreno.

 

In conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., il titolo abilitativo per gli interventi di recupero dei locali posti al piano terra del patrimonio edilizio esistente, per destinazione diversa da quella agricola (ivi compreso il solo cambio di destinazione d’uso da agricolo verso gli altri usi consentiti) è subordinato alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

 

g)  Nelle parti confinanti con le aree agricole A nel caso di interventi di tipo e),  f),  g), occorre realizzare fasce verdi con alberi e arbusti di specie autoctona.

 

h) Qualora la Cappella in loc. Sabbioni, in AR5, e la Cappella in loc. Tetti Griffa, in AR6, fossero di proprietà di un ente ed istituto pubblico, di persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sarebbero da considerarsi sottoposte a tutela per gli effetti del combinato artt. 10-12 del d.lgs. 42/2004 e s.m.i..