----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ARTICOLO 26/2bis                 DENOMINAZIONE                    CODICE AREA

                                    NUCLEI DI ORIGINE AGRICOLA          AR*

nell’ambito fluviale del Po

Caratteri dell’area                    Nuclei di origine agricola

di impianto storico interessati da processi di trasformazione anche in senso residenziale

_________________________________________________________________________________________

Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

                                                 non presenti

_________________________________________________________________________________________

Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

AR*1, AR*2, AR*3, AR*4: sistemi di nuclei rurali di pianura m.i.11

Altre componenti:

AR*1, AR*2, AR*3, AR*4: sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

presso AR*1 e AR*2: percorsi panoramici

AR*1 parte, AR*2, AR*3, AR*4: Zona fluviale allargata

_________________________________________________________________________________________

Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

AR*1 (Sagrini Gorrini) è parte in Classe II, parte in Classe IIIa e  parte in Classe IIIb3

AR*2 (Belvedere) è parte in Classe II e parte in Classe IIIb3

AR*3 (Sabbioni) è in Classe II

AR*4 (Olmi) è in Classe IIIb3

_________________________________________________________________________________________

Obiettivi del Piano                    Recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente sia per offrire opportunità residenziali sia per l’insediamento di attività funzionali alla fruizione sociale della fascia fluviale del Po, contesto di rilevante interesse paesaggistico e ambientale

_________________________________________________________________________________________

Destinazioni d’uso                    A2, A5, R1, T3 (limitatamente ad attività compatibili con la presenza delle residenze e con la fruizione sociale della fascia fluviale del Po), T4, C3, S2, S3, S4

(Art. 9)                                      

_______________________________________________________________________________________

Tipi di intervento                      a),  b),  c),  d),  e),  g),  h)

(Art. 8)                                      

________________________________________________________________________________________

Modalità di attuazione              Diretta per  b),  c),  d),  h)

 (Art. 3)                                      P.d.R. per  e) e per g)

________________________________________________________________________________________

Indici urbanistici ed edilizi       IC = 40%                            H = 7.50 mt.

NP = 2                                IF = esistente + 20%

_________________________________________________________________________________________

PRESCRIZIONI PARTICOLARI

 

a) Negli edifici esistenti è consentita la conservazione dell’attività in atto con interventi di tipo a), b) e c).

 

b) Gli interventi di cui alla lettera d), e), g) dell’art. 8 sono ammissibili quando vengano garantite le condizioni minime di insediabilità di cui al precedente art. 7. Con l’intervento di ristrutturazione edilizia d) è ammesso un ampliamento del 20% della superficie totale ST degli edifici esistenti.

 

c) Gli interventi di recupero dovranno essere eseguiti nel rispetto dei caratteri edilizi e degli elementi costruttivi tipici del luogo (coperture, serramenti, sporti, intonaci). In considerazione del valore documentario dei nuclei costituiti  dalle aree AR*2 (Belvedere), AR*3 (Sabbioni) e AR*4 (Cascina Olmi) gli interventi edilizi devono recuperare e valorizzare gli elementi di pregio ancora esistenti.

I piani di recupero relativi a tali aree sono da assoggettare al parere della commissione regionale ex art. 91bis della LR 56/77 e s.m.i.

I progetti dovranno garantire anche in caso di cambio di destinazione d'uso:

- rispetto del rapporto tra la strada e gli spazi aperti (aie, orti, ecc. )

- mantenimento del rapporto tra pieni e vuoti in facciata

- rispetto delle regole aggregative del nucleo agricolo per eventuali nuovi volumi in progetto;

- rispetto della geometrie originarie della copertura;

- adattamento dell'eventuale nuova costruzione all'orografia del terreno al fine di evitare riporti o sbancamenti consistenti;

- mantenimento della leggibilità delle funzioni per le quali l'edificio agricolo è stato costruito e poi trasformato storicamente;

- rispetto degli elementi decorativi originari.

 

d) Per le parti di AR*1 in Classe IIIb3 nel rispetto della DGR 64-7417   :

- in assenza delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, non è consentito realizzare nuove costruzioni. Con il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi sino al risanamento conservativo, non è consentito realizzare nuove unità immobiliari a destinazione residenziale R1 e attività ricettive T4; con gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sino al risanamento conservativo, sono ammessi ampliamenti fino al massimo di 25 mq di superficie lorda SL per unità abitativa esistente. Per i locali esistenti, utilizzati a fini abitativi e per attività con presenza continuativa di persone, posti al piano terreno e, quindi, potenzialmente allagabili, la relativa superficie lorda SL esistente, incrementabile fino al massimo di 25 mq di SL per unità abitativa esistente, può essere trasferita al di sopra del piano terra con intervento comportante sopraelevazione. Tale sopraelevazione, conseguente al trasferimento di SL, potrà essere al massimo di un nuovo piano fuori terra. In tal caso il piano terreno dovrà essere destinato esclusivamente a superficie accessoria SA;

- a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, sono ammessi:

- per destinazioni diverse da quella residenziale, interventi sino alla ristrutturazione edilizia ed anche ampliamenti planimetrici del patrimonio edilizio esistente secondo i parametri delle altre aree normative AR*

- per la destinazione residenziale R1 e per la destinazione attività ricettive T4, con interventi sino alla ristrutturazione edilizia, è ammesso: l’ampliamento delle unità immobiliari esistenti, recuperando superfici lorde esistenti aventi anche altra destinazione, e la realizzazione di nuove unità immobiliari, queste ultime esclusivamente ai piani superiori al piano terreno.

 

In conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., il titolo abilitativo per il recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazione diversa da quella agricola (ivi compreso il solo cambio di destinazione d’uso da agricolo verso gli altri usi consentiti) è subordinato alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

 

 

e) Per l’area AR*4 in Classe IIIb3, nel rispetto della DGR 64-7417 :

- in assenza delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, non è consentito realizzare nuove costruzioni. Con il recupero del patrimonio edilizio esistente mediante interventi sino al risanamento conservativo, non è consentito realizzare nuove unità immobiliari a destinazione residenziale R1 e attività ricettive T4; con gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, sino al risanamento conservativo, sono ammessi ampliamenti fino al massimo di 25 mq di superficie lorda SL per unità abitativa esistente. Per i locali esistenti, utilizzati a fini abitativi e per attività con presenza continuativa di persone, posti al piano terreno e, quindi, potenzialmente allagabili, la relativa superficie lorda SL esistente, incrementabile fino al massimo di 25 mq di SL per unità abitativa esistente, può essere trasferita al di sopra del piano terra con intervento comportante sopraelevazione. Tale sopraelevazione, conseguente al trasferimento di SL, potrà essere al massimo di un nuovo piano fuori terra. In tal caso il piano terreno dovrà essere destinato esclusivamente a superficie accessoria SA;

- a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, sono ammessi:

- per destinazioni diverse da quella residenziale, interventi sino alla ristrutturazione edilizia ed anche ampliamenti planimetrici del patrimonio edilizio esistente secondo i parametri delle altre aree normative AR*

- per la destinazione residenziale R1 e per la destinazione attività ricettive T4, con interventi sino alla ristrutturazione edilizia, è ammesso: l’ampliamento delle unità immobiliari esistenti, recuperando superfici lorde esistenti aventi anche altra destinazione, e la realizzazione di nuove unità immobiliari, queste ultime esclusivamente ai piani superiori al piano terreno.

 

In conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., il titolo abilitativo per il recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazione diversa da quella agricola (ivi compreso il solo cambio di destinazione d’uso da agricolo verso gli altri usi consentiti) è subordinato alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

 

f) Per la parte di area AR*1 posta in Classe IIIa, essa è inedificabile per i problemi geologici e ai sensi dell’articolo 13 comma 7 lettera b) della LR 56/77 e s.m.i.

 

g) Per le parti di AR*2 in Classe IIIb3 nel rispetto della DGR 64-7417   :

- in assenza delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, non è ammesso né la nuova costruzione né l’ampliamento della superficie totale STot degli edifici esistenti né interventi che comportino l’insediamento di nuove abitazioni o di attività ricettive che prevedano la permanenza notturna delle persone

- a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, sono ammessi ampliamenti del patrimonio edilizio esistente  secondo i parametri delle altre aree normative AR*, ma non è comunque ammessa la nuova costruzione g). È ammesso l’insediamento di abitazioni o di attività ricettive che prevedano la permanenza notturna delle persone.

In conformità con quanto previsto all’art. 18 comma 7 delle N.d.A. del P.A.I., il titolo abilitativo per il recupero del patrimonio edilizio esistente per destinazione diversa da quella agricola (ivi compreso il solo cambio di destinazione d’uso da agricolo verso gli altri usi consentiti) è subordinato alla presentazione di atto liberatorio sottoscritto da parte dei soggetti attuatori, che escluda ogni responsabilità dell’amministrazione pubblica in ordine ad eventuali futuri danni a cose e a persone.

 

h)  Nelle parti confinanti con le aree agricole e naturalistiche nel caso di interventi di tipo e),  g), occorre realizzare fasce verdi con alberi e arbusti di specie autoctona.