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ARTICOLO 26/4                     DENOMINAZIONE                    CODICE AREA

                                      CENTRO STORICO                           Ra

 

Caratteri dell’area                    Nucleo di impianto storico ai sensi della L.R. 56/77, art. 24, 1°c., p. 2 in cui è riconoscibile la trama viaria originaria, che costituisce valore documentario, e la presenza di alcune puntuali  emergenze architettoniche di pregio quali: la Chiesa di San Giacomo Apostolo,  il Castello Galli, la Villa Carpeneto, la Scuola dell’infanzia G. Bovetti. Il nucleo di impianto storico è collocato e frammisto ad un contesto profondamente trasformato nel secondo dopoguerra, che ha cancellato gran parte dei suoi caratteri originari

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Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

                                                 Fascia di 150 metri dal Torrente Oitana (art. 142 lett. c) presso Villa Carpeneto

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Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Urbana consolidata di centro minore m.i.2

Altre componenti:

Aree di elevato interesse agronomico in Villa Carpeneto

Zona fluviale allargata

Viabilità storica rete viaria di età moderna

Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale

Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (villa Carpeneto e Castello Galli)

Allea storica

Struttura insediativa storica di centro con forte identità morfologica (Villa Carpeneto)

Percorsi panoramici

Presenza di elementi paesaggisticamente critici

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Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

Ambiti 1, 2, 3, 5 in Classe II

Ambito 4 parte in Classe II, parte in Classe IIIa e parte in Classe IIIb3

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Obiettivi del Piano     Recupero e riqualificazione del tessuto urbano esistente anche con interventi di sostituzione ed innesto di nuovi manufatti edilizi che assegnino qualità architettonica laddove essa è stata cancellata nel secondo dopoguerra, valorizzando i cannocchiali visivi verso le emergenze storico-architettoniche e paesaggistiche citate.

Recupero e valorizzazione della struttura viaria di antico impianto, costituita da Via Bistolfi, Via della Chiesa, Via Roma e dall’allea di Villa Carpeneto, anche con la finalità, da un lato, di connettere le emergenze storico/architettoniche che su di esse prospettano e, dall’altro, di consolidare e potenziare la centralità commerciale/terziaria costituita da P.za Cavour e Via Bistolfi.

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Destinazioni d’uso                    R1, R2, R3, C1, C2, C3, T1, T2

(Art. 9)                                       T3, T4, T5, S1, S2, S3, S4

salvo quanto specificato nelle “Prescrizioni particolari”

e nell’Allegato A riferite ai singoli ambiti e subambiti

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Tipi di intervento                      a),  b),  c),  d),  e),  f),  g),  h)

(Art. 8)                                      

salvo quanto specificato nelle “Prescrizioni particolari”

e nell’Allegato A riferite ai singoli ambiti e subambiti

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Modalità di attuazione              Diretta per a),  b), c), d),  e), h)

(Art. 3)                                       P.d.R. per f) e per g) 

salvo quanto specificato nelle “Prescrizioni particolari”

e nell’Allegato A riferite ai singoli ambiti e subambiti

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Indici urbanistici ed edilizi       If massimo = 1,2 mq/mq.    H massimo = mt. 13,50

                                                 Rc = 50%                            NP massimo = n. 4

salvo quanto specificato nelle “Prescrizioni particolari”

e nell’Allegato A riferite ai singoli ambiti e subambiti

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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a) Il territorio del Centro Storico di La Loggia è stato articolato in 5 ambiti e 58 subambiti.

L’ambito 1 è compreso tra Via Roma, Via Bistolfi e Via Della Chiesa e comprende 21 subambiti.

L’ambito 2 è collocato ad Est di Via Bistolfi, tra Via Vacchetta e Via Morardo e comprende 19 subambiti.

L’ambito 3 è quello costituito dal complesso del Castello Galli della Loggia e dalle sue pertinenze e comprende 3 subambiti.

L’ambito 4 è quello costituito da Villa Carpeneto con la sua allea di accesso, il suo parco e le pertinenze e comprende 7 subambiti.

L’ambito 5 è quello compreso tra Via Roma, Via Bistolfi e Via Giovanni Paolo II e comprende 8 subambiti.

Gli ambiti ed i subambiti sono individuati sulla Tavola P4.

 

b) In tutto il Centro Storico valgono le norme riportate nei successivi punti “d)”, “e)”, “f)”, “g)” nei limiti e con le ulteriori prescrizioni (per ambiti e subambiti) contenuti nell’Allegato A alle presenti norme.

 

c) Nella Tavola P4 sono altresì indicati gli immobili costituenti i beni culturali tutelati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. e gli edifici di interesse storico e/o documentario con presenza di caratteri architettonici originari.

 

d) Per gli edifici costituenti i beni culturali tutelati ai sensi dell’art. 10 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i. le richieste di intervento eccedenti la manutenzione ordinaria devono essere corredate da adeguata documentazione circa gli aspetti storici dei beni, delle loro caratteristiche fisiche e dello stato di conservazione; in particolare è richiesto:

-       il rilievo in scala 1:50 delle parti interessate dall’intervento (prospetti, piante, sezioni, comprensivi di sottotetti e coperture) con l’indicazione dei materiali originali;

-       il rilievo in scala 1:100 delle pavimentazioni delle aree esterne;

-       la ricerca documentaria a supporto delle scelte progettuali proposte;

-       l’idonea documentazione fotografica.

 

e) Per gli edifici di interesse storico e/o documentario con presenza di caratteri architettonici originari le richieste di intervento eccedenti la manutenzione straordinaria devono essere corredate da adeguata documentazione circa gli aspetti storici dei beni, delle loro caratteristiche fisiche e dello stato di conservazione; in particolare è richiesto:

-       il rilievo in scala 1:100 delle parti interessate dall’intervento con l’indicazione dei materiali originali, con sviluppo in scala 1:50 dai caratteri architettonici originari;

-       l’idonea documentazione fotografica che documenti i caratteri architettonici originari.

 

f) Gli interventi sino alla ristrutturazione edilizia “d)” (cioè MO, MS, RR, RE) sono attuabili con titolo abilitativo diretto. Con l’intervento di ristrutturazione edilizia “d)”, sono ammesse possibilità di ampliamento entro un massimo del 5% della superficie totale STot legittimamente esistente; è anche ammesso con l’intervento di risanamento e restauro c) e con l’intervento di ristrutturazione edilizia “d)” il recupero di tettoie di origine agricola e di impianto storico, di cui sia, cioè, dimostrata la presenza ante anno 1942, nei termini di cui al precedente art. 14 comma 5. I parcheggi privati al piano terra degli edifici non devono essere accessibili direttamente dalla viabilità pubblica, salvo che non sia altrimenti possibile.

 

g) Con Piano di recupero (PdR), esteso ad un intero subambito così come perimetrato nella Tavola P4, sono ammessi interventi diversi da quelli indicati nell’Allegato A, anche sino alla demolizione (quando non esplicitamente escluso e nei limiti specificati nell’Allegato A alle presenti norme) e la ricostruzione della superficie totale STot demolita degli edifici esistenti, con possibilità di ampliamento sino a raggiungere la densità fondiaria massima di 1,2 mq/mq; nel caso in cui la densità fondiaria fosse già raggiunta, è comunque ammesso un ampliamento pari al 10% della superficie totale STot legittimamente esistente; è anche ammesso il recupero di tettoie di origine agricola e di impianto storico, di cui sia, cioè, dimostrata la presenza ante anno 1942, nei termini di cui al precedente art. 14 comma 5. I parcheggi privati, da realizzare nella misura minima di due posti auto per ciascuna unità abitativa, non devono essere accessibili direttamente dalla viabilità pubblica e devono essere ubicati all’interno dei subambiti nei piani terra degli edifici e/o nelle loro aree libere di pertinenza e/o in interrato.

 

h) La quantità di servizi pubblici indotta dagli interventi di recupero e trasformazione del patrimonio edilizio esistente, sia con titolo abilitativo diretto sia con Piano di recupero, deve essere monetizzata ai sensi dell’art. 21 comma 4bis della L.R. 56/77 e s.m.i..

 

i) Per tutte le tipologie di intervento eccedenti la manutenzione ordinaria dovranno essere rispettate le prescrizioni descritte in appresso. Diverse soluzioni progettuali dovranno acquisire il parere della Commissione ex art. 91bis della LUR 56/77 e s.m.i.

·           ZOCCOLATURE IN PIETRA

1.    Sui fronti verso via sono ammesse zoccolature con altezza massima di cm. 60 in lastre regolari di pietra di Luserna o similari a spacco con coste segate rette e poste con giunti verticali.

2.    Tali lastre devono essere restaurate e/o ripristinate nelle parti di fabbrica ove fossero esistenti.

·           RIVESTIMENTI DEI FRONTI

1.    In caso di realizzazione di nuovi fronti o di modifica di quelli esistenti sarà ammesso esclusivamente il rivestimento in intonaco con colorazione nella gamma delle terre.

2.    Sui fronti esistenti è ammesso l’utilizzo di mattoni a faccia a vista, solo per restauri parziali, rappezzature ed ampliamenti di entità modesta in relazione al complesso della facciata, con mattoni dello stesso tipo e colore di quelli esistenti.

·           BALCONI

1.    Per i balconi esistenti, se in pietra, è ammessa esclusivamente la sostituzione delle parti deteriorate con il medesimo materiale.

2.    In caso di nuova costruzione o rifacimento di balconi, le ringhiere potranno essere realizzate esclusivamente in elementi in ferro a bacchette piene rette verticali ad intervallo regolare.

3.    Sono comunque vietati parapetti pieni o traforati sia in materiali lapidei che metallici che in laterizio.

4.    È ammesso il riuso di ringhiere d’epoca sia in ferro che in ghisa, purché esteso a tutti i balconi esistenti sulla facciata interessata.

5. Sui fronti prospicienti aree pubbliche sono ammessi nuovi balconi al di sopra dell’altezza minima di mt. 4,50 dal piano marciapiede con sporto massimo pari a mt. 1,50 o alla larghezza del marciapiede ove minore; il piano del balcone dovrà essere in lastre di pietra su modiglioni in pietra o con soletta piena in calcestruzzo a vista di spessore massimo di cm. 15.

6. Per altezze inferiori a mt. 4,50 o per fronti su vie prive di marciapiede sono ammessi esclusivamente affacci a raso.

·           COPERTURE

1.    Il rifacimento dei tetti è ammesso con strutture lignee come quelle esistenti per le parti in vista, con la eliminazione di qualsiasi superfetazione.

2.    Per tutti i tetti è fatto obbligo di impiego di coppi alla piemontese sia per rifacimento del manto di copertura esistente sia su orditura nuova.

3.    Sono vietati rivestimenti di tipo perlinato se posizionati sottotrave o di altro materiale qualora eseguiti fuori dal filo della muratura o comunque visibili dall’esterno.

·           ACCESSORI

1.    I pluviali dovranno essere in rame; in prossimità del tratto terminale dovranno essere incassati nella muratura e, se esterni, dovranno essere in gambali di ghisa per un’altezza minima di mt. 2,00.

2.    Le gronde esterne dovranno essere a sezione tonda in rame; i raccordi, le scossaline, i faldali dovranno essere dei medesimi materiali delle gronde.

3.    I camini saranno con la testa in mattoni a vista o intonacati mentre il cappello sarà in mattoni o in lastre di pietra, le teste di camino con decorazioni e/o motivi in pietra o mattoni esistenti dovranno essere mantenute.

4.    Gli abbaini dovranno essere mantenuti con le caratteristiche esistenti; per i sottotetti abitabili sono altresì ammessi nuovi abbaini con le seguenti caratteristiche:

-            tetto a due falde in legno;

-            tamponamenti in muratura intonacata e colorata come l’edificio sottostante o in legno rivestito di rame;

-            larghezza esterna massima di mt. 1,80 e comunque in proporzione alla dimensione delle aperture sottostanti;

-            allineamento con le aperture sottostanti.

5.    In ogni caso d’intervento è prescritta l’installazione di protezioni onde evitare lo scivolamento della neve.

·           SERRAMENTI

1.    I nuovi serramenti saranno in legno o in alluminio verniciato con o senza gelosie con divieto di avvolgibili esterni di qualsiasi tipo; è fatto obbligo di usare vetri trasparenti.

2.    È vietato l’uso di telai monoblocco.

3.    È ammesso il rifacimento dei serramenti, gelosie e ante esistenti, con la possibilità di inserimento di vetro-camera nelle finestrature, purché posseggano le caratteristiche di cui ai commi precedenti.

4. In caso di realizzazione di nuovi fronti o di modifica di quelli esistenti le aperture dovranno essere allineate, di forma rettangolare, proporzionate alle altezze dei piani e con dimensioni massima di mt. 1,20 di base e minima di mt. 1,50 di altezza per le finestre e mt. 2,50 per le porte.

5. Sui fronti esistenti è ammesso l’inserimento di nuove aperture, purché allineate e proporzionate a quelle esistenti.

·           PORTONI E CANCELLI PER ACCESSI PEDONALI E CARRAI

1.    In tutta l’area i portoni dovranno essere eseguiti in legno a motivi semplici verniciati o lasciati con vena a vista.

2.    In caso di portoni preesistenti da restaurare o rifare ci si dovrà attenere al disegno e materiale originale di questi.

3.    Sono ammessi cancelli carrai e pedonali in metallo anche ciechi solo se eseguiti in elementi in ferro pieno, a disegno semplice o con bacchette verticali.

4.    È inoltre ammesso l’uso di vecchi cancelli di recupero, purché estesi a tutti i passi carrai dello stabile interessato.

5.    È ammesso l’allargamento di varchi esistenti, per formazione di passaggi carrai con i caratteri di cui ai precedenti commi, purché allineati alle aperture soprastanti, proporzionati alle aperture del piano terreno ed inseriti armonicamente nella facciata.

·           VETRINE

1.    Sono ammesse vetrine per attività terziarie, anche con varchi di nuova configurazione, purché allineati alle aperture soprastanti, proporzionati alle aperture del piano terreno ed inseriti armonicamente nella facciata, con le seguenti caratteristiche:

a)    sono ammesse unicamente le vetrine all’interno dei vani murari o a raso e non riportate su muri di facciata;

b)   l’intelaiatura dovrà essere preferibilmente in legno con tamponamenti dello stesso materiale a pannelli pieni o vetrati, comunque con zoccolatura piena nelle parti inferiori sino al piano della vetrina stessa;

c)    sono altresì ammesse strutture per vetrine in metallo ad elementi lisci e verniciati con l’esclusione di lavorazioni in lamiere grecate, alluminio anodizzato e inox;

d)   sono ammesse serrande di sicurezza piene o trasparenti in metallo verniciato, purché con cassonetti di raccolta non in vista dall’esterno.

·           PAVIMENTAZIONI DI AREE LIBERE O TRANSITI PRIVATI E MARCIAPIEDI

1.    I passaggi pedonali e gli androni carrai devono essere pavimentati con lastre di pietra rettangolari, è ammessa anche la pavimentazione in acciottolato o blocchetti anche solo parziale con il completamento in lastre di pietra come sopra.

2.    Le aree private ad uso esclusivo libere da edificazione, potranno essere utilizzate esclusivamente a cortile e giardino ornamentale con divieto assoluto di pavimentazione impermeabile, una quota minima del 20% dell’area libera dovrà essere destinata a verde su terrapieno.

3.    I cortili e gli spazi interni non adibiti a verde devono essere lastricati in pietra a lastre rettangolari, in acciottolato o ghiaia, porfido e autobloccanti.

4.    Sono comunque vietate pavimentazioni in asfalto o battuto in cemento.

5.    Gli acciottolati e le pavimentazioni in lastre di Luserna esistenti debbono essere mantenuti.

6. I marciapiedi di nuova costruzione devono essere realizzati con cordoli in pietra e pavimentazione in autobloccanti colorati, con larghezza minima di 1,50 mt., dislivello non superiore a 0,15 mt. e pendenza massima non superiore all'8%.; quelli sulla via Bistolfi in lastre di pietra di Luserna a giunti retti o in blocchetti di porfido o sienite.

·           RECINZIONI E ALBERATURE

1.    I muri di recinzione in mattoni pieni esistenti potranno essere conservati con l’attenzione di conservare i caratteri originali.

2.    Le nuove recinzioni dovranno essere realizzate in conformità alle previsioni del Regolamento Edilizio.

3.    Sono ammesse recinzioni cieche con h. max 3,00 mt. in muratura intonacata e colorata in conformità all’edificio, con copertura in coppi alla piemontese nei casi in cui esse costituiscano completamento o rifacimento di recinzioni cieche preesistenti.

4.    Lungo le nuove recinzioni a giorno verso strada è prescritta la posa di siepi di verde ornamentale anche sempreverdi o di essenze rampicanti di altezza non superiore alla recinzione stessa.

5.    Nelle aree private possono essere messe a dimora essenze arbustive o d’alto fusto a foglia caduca nel rispetto del Regolamento di Polizia Rurale.