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ARTICOLO 26/5                     DENOMINAZIONE                    CODICE AREA

                                                 RESIDENZIALE                               Rb

                                                     di recupero

 

Caratteri dell’area                    Aree totalmente edificate in epoche recenti

                                                 prive di valori storico ambientali

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Beni paesaggistici ex D. Lgs 42/2004 e s.m.i.  

                                                 qualche lotto di Rb3 e Rb5 in Fascia di 150 metri del Torrente Oitana (art. 142 lett. c)

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Componenti paesaggistiche riconosciute dal Piano Paesaggistico Regionale  

Morfologico-insediativa:

Tessuti urbani esterni al centro m.i.3

Tessuti discontinui suburbani m.i.4

Altre componenti:

Zona fluviale allargata

Viabilità storica

Presenza di elementi paesaggisticamente critici

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Classificazione “Carta di Sintesi” ex circ. 7/LAP     

parte in Classe I e parte in Classe II

in Classe IIIb2: alcuni lotti di Rb5, in prossimità della confluenza Oitana/Chisola

in Classe IIIb3: alcuni lotti di Rb3 e di Rb5, in prossimità della confluenza Oitana/Chisola

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Obiettivi del Piano                    Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente mediante:

- densificazione, finalizzata a creare polarità urbane ed assegnare qualità edilizia ed architettonica,

- sviluppo e ridisegno dei connettivi per una migliore fruibilità pedonale e ciclabile

- razionalizzazione degli attestamenti del traffico veicolare interno  

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Destinazioni d’uso         R1,  R2,  R3, T1, T3, T4, T5 (limitatamente in

(Art. 9)                               adiacenza alle strade),  C1, C2, C3, S1,  S2,  S3,  S4, S6

La destinazione C2 è ammessa  solo se l’area normativa è inserita nella perimetrazione degli insediamenti commerciali.

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Tipi di intervento                      a),  b),  c),  d),  e),  f)  g),  h)

(Art. 8)                                      

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Modalità di attuazione              Diretto per b),  c),  d),  e),  g),  h)

(Art. 3)                                       P.d.R. per  f)

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Indici urbanistici ed edilizi       esistenti per b),  c),  d)

                                                 IT e IF come da prescrizioni per  e),  f),  g),

                                                 IC = 50%

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PRESCRIZIONI PARTICOLARI

a)     La modalità di attuazione f) è ammessa unicamente con P.d.R. con indice di edificabilità territoriale pari a quella esistente maggiorata del 20% fino ad un massimo di:

-          0,67 mq./mq. per le aree Rb1, Rb2, Rb3,

-          0,44 mq./mq. per le aree Rb4, Rb5, Rb6, Rb7,

-          0,20 mq./mq. per le aree Rb8, Rb9,

ed indice di edificabilità fondiaria pari a 1,5 del territoriale.

In tutte le aree Rb, ad eccezione delle parti collocate in Classe IIIb2 e Classe IIIb3, l’indice di edificabilità territoriale può giungere, fino a 0,70 mq/mq con trasferimento di superficie lorda dalle aree normative “A exRn1”, “A ex Rn3” e “A ex Rnm”.

 

b)     In sede di P.d.R.:

1.     gli edifici non potranno superare l’altezza di mt. 13.50;

2.     dovranno essere individuate aree da destinare a servizi nella misura di 25 mq./ab., fatto salvo quanto previsto all’art. 26/15, lett. f).

 

c)     Per gli interventi di nuova costruzione e) e di ristrutturazione edilizia d) con ampliamento è ammessa l’altezza massima di mt. 10 ed i seguenti indici di edificabilità fondiaria massima:

Rb1 = 0,67 mq/mq              Rb4  = 0,44 mq/mq           Rb7  = 0,27 mq/mq

Rb2 = 0,60 mq/mq              Rb5  = 0,42 mq/mq           Rb8  = 0,23 mq/mq

Rb3 = 0,54 mq/mq              Rb6  = 0,33 mq/mq           Rb9  = 0,18 mq/mq

L’indice di edificabilità fondiaria può giungere fino a 1,0 mq/mq con trasferimento di superficie lorda SL dalle aree normative “A exRn1”, “A ex Rn3” e “A ex Rnm”; in questo caso è ammessa l’altezza massima di mt. 13,50; qualora, altresì, si realizzi il piano sottotetto abitabile l’indice di edificabilità fondiaria può giungere fino a 1,1 mq/mq.

 

d)     Per gli interventi di sostituzione edilizia g) è ammessa l’altezza massima di mt. 13,50 e gli indici di cui alla precedente lettera c) salvo il caso di recupero della volumetria preesistente, nel rispetto dell’art. 8, comma 1, lett. g).

 

e) Per le parti di aree Rb collocate in Classe IIIb2 e Classe IIIb3, subordinatamente al rispetto della DGR 64-7417:

 - in assenza delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, sono ammessi esclusivamente interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sino al risanamento conservativo. Non è ammesso, però, il recupero, per nuove unità abitative a destinazione residenziale e/o per attività comportanti la presenza continuativa di persone. Per i locali esistenti, utilizzati a fini abitativi e per attività con presenza continuativa di persone, posti al piano terra e, più in generale, posti al disotto della “quota della piena di riferimento” e, quindi, potenzialmente allagabili, la relativa superficie totale STot può essere trasferita al di sopra di tale quota, con interventi anche comportanti sopraelevazione. Tale sopraelevazione, conseguente al trasferimento di STot, potrà essere al massimo di un nuovo piano fuori terra. In tal caso il piano terreno potrà essere destinato esclusivamente a superficie accessoria SA.

- a seguito della realizzazione delle opere di riassetto territoriale, definite nel cronoprogramma, sono ammessi anche ampliamenti del patrimonio edilizio esistente  secondo i parametri di ciascuna area Rb elencati alla precedente lettera c), eccetto il trasferimento di SL da “A ex Rn1” e “A ex Rn3” e “A ex Rnm”; non è comunque ammesso realizzare piani interrati né destinare il piano terra a superficie abitabile.

 

f) Il rilascio dei Permessi di Costruire dovrà essere preceduto dalla verifica della consistenza delle aree a servizi e delle infrastrutture, che dovrà comunque soddisfare i minimi di legge; pertanto l’Amministrazione Comunale potrà richiedere, tramite convenzionamento ex art. 49, 5° comma della L.R. 56/77 e s.m.i., la realizzazione di opere e la dismissione di aree che potranno essere individuate anche nelle aree a servizi espressamente vincolate individuate dal P.R.G. all’esterno delle Rb con utilizzo delle capacità edificatorie proprie delle aree a servizi nelle Rb oggetto di intervento.

 

g) In Rb2 in prossimità dell’incrocio tra Via Carignano e Via Giolitti e l’imbocco dell’allea di Villa Carpeneto è presente un  edificio di interesse storico-documentario in quanto sede, un tempo, della manifattura tessile Ghidini (si vedano l’Allegato Tecnico 2.2, la Tavola PPR2B e la Tavola P3a). Gli interventi di recupero dell’edificio devono salvaguardare la geometria delle facciate: eventuali modifiche ed integrazioni devono essere studiate in modo da consentire, comunque, il riconoscimento delle facciate originarie.

 

h) Nelle parti confinanti con le aree agricole A nel caso di interventi di tipo e),  f),  g), occorre realizzare fasce verdi con alberi e arbusti di specie autoctona.