Art. 3. Attuazione del P.R.G.C.

 

1. Il P.R.G.C. si attua mediante:

a)     Strumenti urbanistici esecutivi (S.U.E.), e cioè:

a)  Piani Particolareggiati (P.P.);

b)  Piani di Recupero del patrimonio edilizio esistente (P.d.R.);

c)  Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.);

d)  Piani Esecutivi Convenzionati di libera iniziativa o obbligatori

(P.E.C. e/o P.E.C.O.);

e)  Piani Tecnici Esecutivi di opere pubbliche (P.T.E.);

f)   Programmi integrati di riqualificazione urbanistica, edilizia,

ambientale.

b)     Interventi diretti di trasformazione di immobili, aree ed edifici

(Permesso di Costruire o altro titolo abilitativo edilizio previsto dalla normativa vigente).

c) Interventi diretti con convenzione che regoli la realizzazione di opere di urbanizzazione o la dismissione di aree

d) Interventi diretti con convenzione che regoli caratteristiche dell’area di decollo e caratteristiche dell’area di atterraggio nei casi in cui siano previste aree normative (di decollo) a cui è riconosciuto un indice di edificabilità territoriale solo ed esclusivamente in quanto la superficie lorda (SL) risultante dalla applicazione di tale indice sia trasferita ed utilizzata in altre aree normative (di atterraggio).

 

2. L’operatività nel tempo e nello spazio del P.R.G.C. può essere definita dai Programmi Pluriennali di Attuazione (P.P.A.) secondo le norme statali e regionali vigenti.

 

3. Sulla base di quanto previsto dall’art. 17 comma 12 lettera e) della L.R. n° 56/77 e s.m.i. (detta anche legge urbanistica regionale o L.U.R.), è fatta salva la possibilità del Consiglio Comunale di individuare porzioni del territorio sulle quali attuare uno strumento urbanistico tra quelli previsti alla precedente lettera a) del presente articolo e, nelle aree assoggettate a S.U.E., la delimitazione degli stessi.