Art. 4. Strumenti urbanistici esecutivi

 

1. I Piani Particolareggiati sono strumenti urbanistici esecutivi redatti dal Comune secondo quanto disposto dagli artt. 38 e segg. della L.R. n° 56/77 e s.m.i.

 

2. I Piani di Recupero (P.d.R.) sono strumenti urbanistici esecutivi che disciplinano gli interventi di mantenimento, di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e/o urbanistica, necessari per il recupero degli immobili, dei complessi edilizi, degli isolati, delle aree comprese nelle zone di recupero.

 

3. I P.I.P. sono strumenti urbanistici esecutivi redatti dal Comune per l’attuazione delle aree per gli insediamenti produttivi di cui all’art.42, L.R.56/77.

 

4. I Piani Esecutivi Convenzionati di libera iniziativa (P.E.C.) sono strumenti urbanistici esecutivi redatti dai privati ed approvati dal Comune ai sensi degli artt. 43, 44 e 45 L.R. n° 56/77 e s.m.i.

 

5. I P.T.E. di cui all’art. 47 L.R. n° 56/77 e s.m.i., sono strumenti urbanistici esecutivi finalizzati alla progettazione unitaria, di un insieme di opere, attrezzature ed infrastrutture pubbliche di varia natura e fruizione, integrate fra loro.

 

6. Per il contenuto, gli elaborati e le procedure di approvazione dei predetti S.U.E. valgono le norme degli artt. 38, 39, 40, 41, 41bis, 42, 43, 44, 45, 47 della L. R. n.° 56/77 e s.m.i.

 

7. II P.R.G.C. può essere attuato per parti anche attraverso i programmi integrati d’intervento di recupero urbano previsti dalla legislazione vigente.

 

8. La trasformazione di aree soggette a S.U.E. può essere consentita anche per parti (sub-ambiti), a condizione che sia approvato, con Deliberazione dell’Amministrazione Comunale, uno studio unitario esteso all’intera area individuata dal P.R.G., proposto dal Comune o da proprietari di immobili inclusi nei S.U.E. stessi, che rappresentino almeno il 75% delle superfici catastali del S.U.E.

Lo studio unitario deve definire:

a)     le aree fondiarie;

b)     le aree da dismettere per servizi pubblici, nelle quantità indicate;

c)      le opere di urbanizzazione primarie ed indotte;

d)     i parametri urbanistici ed edilizi fondamentali necessari per valutare il disegno e la conformazione urbana proposta;

e)     la perimetrazione dei sub-ambiti, rispettosa della configurazione dell’insieme, intesi come unità di intervento.

Costituisce parte integrante dello studio unitario una “convenzione-programma”, nella quale siano individuati i criteri generali cui attenersi nell’attuazione degli interventi per sub-ambiti e in linea prioritaria, i programmi coordinati nel tempo, tra interventi privati, cessioni di aree e opere pubbliche tale da garantire la funzionalità degli insediamenti secondo la progressiva loro attuazione e secondo le previsioni del Piano.

Ciascun sub-ambito individuato mediante lo studio unitario è oggetto di attuazione con S.U.E. con cui saranno cedute aree a servizi e opere di urbanizzazione.

Il Comune, ricorrendone le condizioni, potrà procedere, per assicurare la completa trasformazione dell’ambito, ai comparti di intervento di cui all’art. 46 della L.U.R.

 

9. In sede di S.U.E. i tracciati stradali potranno discostarsi da quelli previsti in Piano, mantenendo le sezioni utili e garantendo la sicurezza e continuità dei percorsi.