Art. 6.   Programma pluriennale di attuazione (P.P.A.)

 

1. Il P.P.A. di cui all’art. 13 della L. 28/11/77 n.° 10 è uno strumento di programmazione degli interventi sul territorio, che può essere redatto dal Comune per l’attuazione delle previsioni di P.R.G. tenendo conto della presumibile disponibilità di risorse pubbliche e private.

 

2. In caso di formazione di P.P.A. il titolo abilitativo edilizio per trasformazione di aree e/o edifici può essere rilasciato soltanto per le aree incluse nello stesso; al di fuori di questo possono essere eseguite le opere e gli interventi previsti da leggi nazionali e regionali specifiche.