Art. 7.   Condizioni di insediabilità

 

1. Gli interventi che comportino nuovi insediamenti o incrementi di superficie lorda (SL) relativa ad insediamenti esistenti, potranno essere previsti in quelle parti di territorio nelle quali si verifichino le seguenti condizioni generali d’insediabilità:

- esistano e siano fruibili le opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 2 dell’art. 51 L.R. 56/77 nei modi e nella misura necessari per un’adeguata attrezzatura tecnologica e per l’accessibilità degli insediamenti stessi; sono da considerarsi equipollenti la previsione di attuazione di tali opere sia da parte del Comune nell’ambito del successivo triennio comprovata almeno dall’approvazione del relativo progetto esecutivo sia l’impegno di realizzarle da parte dei privati contemporaneamente alla realizzazione degli interventi proposti; per i nuclei abitativi non serviti da pubblica fognatura si fa riferimento a quanto previsto dall’art. 27 comma 4 del D.lgs. n° 152 del 11.05.1999 ed alla L.R. n° 13 del 26.03.1990 e s.m.i.

- esistano o siano fruibili le opere di urbanizzazione secondaria ed indotta di cui ai commi 3 e 4 dello stesso art. 51 L.R. n° 56/77 e s.m.i. nei modi e rapporti fissati dalle presenti norme; sono da considerarsi equipollenti le opere oggetto di convenzione da realizzarsi a cura dei privati attuatori dell’intervento di nuova costruzione.

 

2. Il frazionamento di lotti su cui insistono edifici dovrà essere coerente agli indici prescritti alla data di adozione delle presenti Norme.