Art. 8.   Tipi di intervento

 

1. Fatte salve le disposizioni e le competenze previste dal D.Lgs. n°42/2004 e successive modificazioni, per i fabbricati e le aree aventi caratteristiche di valore storico-artistico o ambientale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente a qualsiasi uso destinato, ovvero le nuove costruzioni, sono previsti i seguenti tipi d’intervento:

a) manutenzione ordinaria (MO)

b) manutenzione straordinaria (MS)

c) restauro e risanamento conservativo (RR)

d) ristrutturazione edilizia (RE)

e) nuova costruzione (N)

f) ristrutturazione urbanistica (RU)

g) sostituzione edilizia (SE)

h) demolizione (D).

Per quanto riguarda gli interventi MO, MS, RR, RE, N, RU, si rinvia a quanto previsto dal vigente “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia”, con la seguente specificazione: gli interventi di ristrutturazione edilizia RE, se ammessi nelle schede normative di cui al Titolo III, non possono comportare la completa demolizione dell’edificio nei seguenti casi:

- nel Centro Storico,

- per gli edifici di interesse storico e/o documentario indicati nella Tavole P2, P3a e P3b

- per gli edifici caratterizzanti i “nuclei abitati minori di interesse storico documentario” indicati nelle Tavole P2, P3a e P3b.

 

Per quanto riguarda gli interventi di sostituzione edilizia SE e di demolizione D, si precisa quanto segue:

Per Sostituzione edilizia (SE) si intendono gli interventi che prevedono la demolizione degli edifici oltre i limiti e le condizioni della ristrutturazione edilizia accompagnata da contestuale riedificazione. La successiva riedificazione del nuovo organismo edilizio, anche diverso da quello originario, dovrà avvenire nel rispetto del volume esistente o degli indici di P.R.G.C., e di tutte le restanti norme urbanistiche edilizie ed igieniche vigenti.

In caso di integrale recupero del volume preesistente qualora ecceda gli indici dell’area normativa, con Permesso di Costruire convenzionato ex art.49,  comma 4 L.R. 56/77, dovranno essere dismesse o monetizzate le aree ex art.21 stessa legge relative al volume eccedente a quello ammesso dagli indici dell’area.

La ricostruzione del volume demolito è ammessa anche in posizione diversa da quella originaria, ma nello stesso lotto di pertinenza in cui è collocato l’edificio demolito e nella stessa area normativa, salvo quanto previsto al successivo art. 21 delle presenti norme.

La ricostruzione deve contribuire a migliorare la qualità del contesto urbano in cui l’edificio è inserito, garantendo il riordino delle aree liberate; la ricostruzione deve, in particolare,  confrontarsi e rapportarsi con la conformazione di cortine edilizie su strada e fili di fabbrica preesistenti, motivando compiutamente le soluzioni architettoniche adottate, in particolare se da essi difformi, e dimostrando le ragioni per cui esse contribuiscano a migliorare la qualità edilizia del sito e del contesto in cui è collocato.

A seconda della “morfologia insediativa” in cui l’intervento è previsto valgono anche le prescrizioni contenute nell’Allegato B alle presenti norme.

 

L’intervento di Demolizione (D) riguarda gli interventi che in tutto o in parte annullano le  preesistenze edilizie.

Qualora gli interventi di demolizione siano preordinati alla  costruzione di nuove opere o fabbricati o vengano realizzati nell’ambito di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione non costituiscono interventi a sé stanti e pertanto sono soggetti alle modalità ed alle procedure relative agli interventi di cui fanno parte.

Sono generalmente ammessi gli interventi di demolizione di bonifica igienica delle aree edificate se riguardano tettoie, bassi fabbricati, ruderi, latrine esterne, baracche e costruzioni improprie in genere. L’area di risulta dalle demolizioni deve essere convenientemente sistemata a corte, passaggio, giardino, orto e se prospiciente una strada aperta al pubblico transito è facoltà del Comune chiederne la destinazione a parcheggio pubblico con convenzione d’uso.