Art. 9.   Destinazioni d’uso

 

1. Per destinazione d’uso di area o di edificio s’intende la classe di attività o utilizzazione che, secondo la classificazione di seguito specificata, comprende gli usi e le attività ai quali l’area o l’edificio è adibito attualmente o destinato dal P.R.G.C.

2. Le principali classi di destinazione d’uso sono:

 

a)           R:   Residenziali: comprendono gli usi abitativi propri e relative pertinenze (autorimesse, verde privato o condominiale, attrezzature per il tempo libero) e si distinguono in:

R1:  residenze ordinarie

R2:  residenze economiche e popolari (E.R.P.)

R3:  residenze speciali collettive (collegi, case protette per anziani e disabili).

 

b)          P:   Produttive: comprendono le attività di produzione artigianale – industriale con i servizi strettamente afferenti (parcheggi, verde privato, aree e volumi di stoccaggio, commercio delle merci prodotte, etc.) e si distinguono in:

P1:   attività industriale comprensiva di uffici e servizi nella misura massima del 20% della superficie produttiva e di alloggi per gli addetti alla custodia per un massimo di 300 mq. di superficie totale STot , se pertinenza dell’edificio produttivo.

P2:   attività artigianale di produzione ed attività artigianale di servizio del ciclo di manutenzione dell’auto comprensiva di residenza di custode o titolare, uffici e servizi se pertinenza dell’edificio produttivo fino al massimo del 30% della superficie produttiva.

P3:   attività di estrazione, stoccaggio e lavorazione di inerti e relative installazioni fisse, con possibilità di alloggio per custode nella misura massima di 120 mq di superficie totale STot

P4:   attività di stoccaggio (magazzini e depositi) e ricoveri per tipi particolari di autoveicoli e commercio all’ingrosso ai sensi del D. Lgs. 114/98 art. 4 comma 1 lettera a): per commercio all’ingrosso si intende: l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande; tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

 

c)   C: Commerciali e Pubblici Esercizi e i servizi ad esse afferenti (parcheggi, verde, etc.).

C1:  commercio al dettaglio: esercizi di vicinato (con sup. di vendita inferiore a 150 mq.) e artigianato di servizio alle persone (panettiere, parrucchiere etc.).

C2:  commercio al dettaglio: medie e grandi strutture di vendita solo negli insediamenti commerciali di cui al successivo articolo 23 delle presenti NTA

C3:  pubblici esercizi:

i pubblici esercizi comprendono ristoranti, trattorie, bar, sale da gioco e di ritrovo, (con esclusione dei locali per lo spettacolo e tempo libero) con riferimento sia agli spazi destinati al pubblico, sia agli spazi di servizio, di supporto e di magazzino, ed agli spazi tecnici.

d)   T: Terziarie:

      T1:   uffici, studi professionali, agenzie:

si intendono le attività di servizio alle persone ed alle imprese (credito ed assicurazioni, agenzie, attività professionali, uffici in genere), che non prevedono un alto concorso di pubblico.

Sono compresi in tali usi i locali di servizio e di supporto, gli archivi e i locali per campionari e spazi tecnici.

T2:   grandi uffici e direzionalità:

si intendono gli uffici di grandi dimensioni, le attività direzionali di carattere pubblico e privato, le attività amministrative, finanziarie, assicurative e di rappresentanza, quando presentino un elevato concorso di pubblico e numero di addetti.

Fanno parte del presente uso gli spazi destinati a servizio, locali accessori, archivi, ecc.

T3:   attività sociali e culturali varie non comprese nelle classi precedenti, attività e attrezzature per il tempo libero, lo sport, lo spettacolo (cinema, discoteche, teatri, fiere, esposizioni).

T4:   attività ricettive (alberghi, ostelli) e attività complementari di soggiorno e di servizio (cucine etc.).

T5:   attività di servizio alla circolazione (distributori di carburante e annesse attrezzature minime di ristoro e commercio per gli utenti della strada).

 

e)     A:  Agricole: comprendono le attività connesse alla coltivazione dei fondi, alla conservazione dell’ambiente ed i servizi a queste afferenti e si distinguono in:

A1:  coltivazione dei terreni agricoli.

A2:  attività agricole e residenze connesse, nelle quali sono da comprendere, oltre alla residenza degli addetti alla conduzione dei fondi, le attrezzature integrate e compatibili con esse per la lavorazione e conservazione dei prodotti dei fondi stessi, il deposito attrezzi ed il ricovero degli animali.

A3:  attività agricole di carattere tecnologico non compatibili con la residenza rurale, quali allevamenti zootecnici, magazzini ed impianti aziendali e interaziendali per la conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.

A4:  attività e attrezzature per le colture forzate di prodotti agricoli (vivai – serre) e loro commercializzazione.

A5:  attività e attrezzature agrituristiche ai sensi della legislazione vigente.

 

f)      S:    Servizi: comprendono le attività di servizio pubbliche o di interesse pubblico e si distinguono in:

S1:    servizi per l’istruzione del pre–obbligo e dell’obbligo.

S2:    servizi d’interesse comune e sanitari.

S3:    spazi per il verde attrezzato, il gioco, lo sport.

S4:    parcheggi.

S5:    servizi per gli insediamenti produttivi.

S6:    servizi per gli insediamenti commerciali–direzionali.

 

    g)   F:   Servizi ed attrezzature di interesse generale

         F1: parchi pubblici urbani e comprensoriali.

 

3. Il passaggio da una all’altra delle classi del precedente comma (R, P, C, T, A) costituisce mutamento di destinazione d’uso; esso è ammissibile se la nuova destinazione è prevista dal PRG ed è  subordinato a titolo abilitativo oneroso, ai sensi dell’art. 8 della L.R. n° 19/99 e s.m.i..

 

4. Il mutamento delle destinazioni d’uso senza opere edilizie con destinazione compatibile con il PRGC, per rientrare nelle attività di edilizia libera dovrà riguardare un’unità immobiliare di dimensioni inferiori a 700 mc, e non dovrà essere preceduto o seguito da interventi edilizi entro l’anno. Qualora nei dieci anni successivi dall’attività svolta in edilizia libera, si apportino modifiche correlate alla destinazione d’uso non residenziale, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DPR 380/2001 e s.m.i..

 

5. Qualsiasi mutamento di destinazione d’uso di beni culturali tutelati ai sensi della Parte II del D. Lgs 42/2004 e s.m.i., ancorché in assenza di opere edilizie, dovrà essere preventivamente comunicata e autorizzata dalla Soprintendenza competente ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 1, e 21, comma 4, secondo periodo del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.