Art.10 Autorizzazione, concessione edilizia, convenzionamento

 

            Il regime concernente autorizzazioni, concessioni e convenzionamenti in materia edilizia è regolato dalla legislazione nazionale e regionale vigente, nel rispetto delle ulteriori specifiche prescrizioni o limitazioni contenute nelle presenti norme.

In particolare, gli interventi consentiti nelle varie parti del territorio che comportano, con o senza opere edilizie, cambi di destinazione particolarmente incidenti sull'assetto urbanistico (così come precisato al titolo II capo VI negli articoli relativi e nelle corrispondenti tabelle riassuntive), sono subordinati alle verifiche di congruenza con la capacità insediativa effettiva (nei termini di cui all'art. 6 precedente) in sede di formazione del Programma Pluriennale di Attuazione qualora l’Amministrazione Comunale intenda comunque dotarsene, ancorchè l’obbigatorietà dello strumento sia temporaneamente resa favoltativa dalla L.R. 59/2000.

 

Ogni qualvolta venga richiesta una concessione per interventi superiori o uguali alla ristrutturazione edilizia (con o senza cambio di destinazione d’uso), è fatto obbligo al richiedente impegnarsi a dismettere gratuitamente i sedimi stradali pubblici o asserviti ad uso pubblico individuati dal PRGC ed esistenti, eventualmente ricadenti all’interno della aree di proprietà su semplice richiesta del Comune. Tale dismissione, da considerare condizione essenziale per il rilascio della C.E., dovrà avvenire a mezzo di atto unilaterale successivamente al parere favorevole della Commissione Edilizia.

 

            Tale Programma, qualora attivato, costituirà la sede per la verifica della congruenza di tutte le attività insediate nei confronti della CIRT o della dotazione di servizi pubblici, anche se tali interventi non sono da considerarsi subordinati al regime del P.P.A. stesso.

 

            Sono particolarmente incidenti sull'assetto urbanistico, ai soli fini della verifica della capacità insediativa, quei cambi di destinazione d'uso che avvengono a favore di quelle destinazioni d'uso, ammesse dal piano, che se si sviluppassero in edifici di nuovo impianto ricadrebbero in piano esecutivo.

 

            Non sono necessari né la concessione edilizia né l'autorizzazione, per i mutamenti delle destinazioni d'uso degli immobili relativi ad unità immobiliari non superiori a 700 mc. che siano compatibili con le prescrizioni operative di cui al Titolo II Capo VI delle presenti Norme di attuazione.

 

            Si considera "destinazione d'uso in atto" quella documentabile alla data di adozione del progetto preliminare di piano, ovvero quella regolarmente autorizzata in data successiva.

 

            Ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 10/77, il convenzionamento edilizio è da considerarsi facoltativo da parte del proponente gli interventi stessi, salvo i casi di convenzionamento obbligatorio previsti dalla vigente legislazione nazionale o regionale, riportati per parti del territorio, per tipi di intervento, nel Titolo II capo VI delle presenti norme e richiamati nelle tabelle allegate.

 

Ai sensi dell’art. 28 della D.C.R. 563-13414 le concessioni ed autorizzazioni edilizie relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di quanto è previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., seguendo il principio della contestualità delle autorizzazioni commerciali. Per le grandi strutture di vendita si seguono i criteri descritti al comma 2 e seguenti del già citato art. 28.