Art.10 Autorizzazione, concessione
edilizia, convenzionamento
Il
regime concernente autorizzazioni, concessioni e convenzionamenti in materia
edilizia è regolato dalla legislazione nazionale e regionale vigente, nel
rispetto delle ulteriori specifiche prescrizioni o limitazioni contenute nelle
presenti norme.
In particolare, gli interventi consentiti nelle varie
parti del territorio che comportano, con o senza opere edilizie, cambi di
destinazione particolarmente incidenti sull'assetto urbanistico (così come
precisato al titolo II capo VI negli articoli relativi e nelle corrispondenti
tabelle riassuntive), sono subordinati alle verifiche di congruenza con la
capacità insediativa effettiva (nei termini di cui all'art. 6 precedente) in
sede di formazione del Programma Pluriennale di Attuazione qualora
l’Amministrazione Comunale intenda comunque dotarsene, ancorchè
l’obbigatorietà dello strumento sia temporaneamente
resa favoltativa dalla L.R. 59/2000.
Ogni qualvolta venga richiesta una
concessione per interventi superiori o uguali alla ristrutturazione edilizia
(con o senza cambio di destinazione d’uso), è fatto obbligo al richiedente impegnarsi a dismettere
gratuitamente i sedimi stradali pubblici o asserviti ad uso pubblico
individuati dal PRGC ed esistenti, eventualmente ricadenti all’interno della
aree di proprietà su semplice richiesta del Comune. Tale dismissione, da
considerare condizione essenziale per il rilascio della C.E.,
dovrà avvenire a mezzo di atto unilaterale successivamente al parere favorevole
della Commissione Edilizia.
Tale Programma, qualora attivato, costituirà
la sede per la verifica della congruenza di tutte le attività insediate nei
confronti della CIRT o della dotazione di servizi pubblici, anche se tali
interventi non sono da considerarsi subordinati al regime del P.P.A. stesso.
Sono
particolarmente incidenti sull'assetto urbanistico, ai soli fini della verifica
della capacità insediativa, quei cambi di destinazione d'uso che avvengono a
favore di quelle destinazioni d'uso, ammesse dal piano, che se si sviluppassero
in edifici di nuovo impianto ricadrebbero in piano esecutivo.
Non
sono necessari né la concessione edilizia né l'autorizzazione, per i mutamenti
delle destinazioni d'uso degli immobili relativi ad unità immobiliari non
superiori a 700 mc. che siano compatibili con le prescrizioni operative di cui
al Titolo II Capo VI delle presenti Norme di attuazione.
Si
considera "destinazione d'uso in atto" quella documentabile alla data
di adozione del progetto preliminare di piano, ovvero quella regolarmente
autorizzata in data successiva.
Ai
sensi degli artt. 7 e 8 L. 10/77, il convenzionamento edilizio è da
considerarsi facoltativo da parte del proponente gli interventi stessi, salvo i
casi di convenzionamento obbligatorio previsti dalla vigente legislazione
nazionale o regionale, riportati per parti del territorio, per tipi di
intervento, nel Titolo II capo VI delle presenti norme e richiamati nelle
tabelle allegate.
Ai sensi dell’art. 28 della D.C.R.
563-13414 le concessioni ed autorizzazioni edilizie
relative alle medie strutture di vendita sono rilasciate, nel rispetto di
quanto è previsto dalla L.R. 56/77 e s.m.i., seguendo
il principio della contestualità delle autorizzazioni commerciali. Per le
grandi strutture di vendita si seguono i criteri descritti al comma 2 e
seguenti del già citato art. 28.