Parti
del territorio come definite dal D.M. 2.4.1968 n. 1444, art. 2, comma primo,
lettera E), preminentemente destinate ad usi agricoli, distinte nelle seguenti
sottocategorie:
EE: libere o
scarsamente edificate, classificabili ai sensi e per i fini di cui all'art. 25,
comma secondo, sub. a) della L.R. 56/77 e successive integrazioni;
EEX: come EE,
ma di rilevante interesse, classificabili come aree a parco ai sensi della L.R. del 14.1.1992, n.1
istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi";
ER: occupate
da edifici residenziali situati in aree agricole od a servizi pubblici (Fih), adibiti ad usi extragricoli,
classificabili ai sensi e per i fini di cui all'art. 25 comma secondo sub 1)
della L.R. 56/77 e successive modificazioni;
EP: occupate
da edifici, manufatti industriali, situati in aree agricole, adibiti ad usi extragricoli, classificabili ai sensi e per i fini di cui
all'art. 25, comma secondo, sub 1) della legge 56/77 e successive
modificazioni;
EET: occupate
da edifici ed annucleamenti rurali, classificabili ai
sensi e per i fini di cui all'art. 25, comma secondo, sub c), d), e) della L.R.
56/77.