Art.18 Categoria omogenea F
Parti
del territorio come definite dal D.M. 2.4.1968 n. 1444, art. 2, comma primo,
lettera F), destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale,
distinte nelle seguenti sottocategorie:
FV: preminentemente
destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e
comprensoriale ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 ed all'art. 5 della
L.R. 22.03.1990 n° 12;
FIH:
preminentemente (per
l'istruzione superiore all'obbligo e per attrezzature sociali, sanitarie ed
ospedaliere) di carattere pubblico, ai sensi e per i fini di cui all'art. 22
della L.R. 56/77 e successive modificazioni;
FT: destinate
ad impianti tecnologici ed attrezzature di interesse generale (captazione,
produzione e distribuzione di acqua potabile, energia elettrica, gas,
telecomunicazioni, depurazione acque luride, deposito o incenerimento di
rifiuti solidi, cimiteri, ecc.);
FG: destinate
ad altre attrezzature ed aree insediative di carattere pubblico, specificamente
indicate in cartografia;
FGP: come FG,
di carattere privato;
FF: destinate
a sedimi ed impianti ferroviari ed ad impianti pubblici e di uso pubblico
intermodali per il trasporto pubblico urbano e metropolitano.