Art.18 Categoria omogenea F

 

            Parti del territorio come definite dal D.M. 2.4.1968 n. 1444, art. 2, comma primo, lettera F), destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale, distinte nelle seguenti sottocategorie:

FV:      preminentemente destinate a parco pubblico od assoggettate ad uso pubblico di livello urbano e comprensoriale ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 ed all'art. 5 della L.R. 22.03.1990 n° 12;

FIH:    preminentemente (per l'istruzione superiore all'obbligo e per attrezzature sociali, sanitarie ed ospedaliere) di carattere pubblico, ai sensi e per i fini di cui all'art. 22 della L.R. 56/77 e successive modificazioni;

FT:      destinate ad impianti tecnologici ed attrezzature di interesse generale (captazione, produzione e distribuzione di acqua potabile, energia elettrica, gas, telecomunicazioni, depurazione acque luride, deposito o incenerimento di rifiuti solidi, cimiteri, ecc.); 

FG:      destinate ad altre attrezzature ed aree insediative di carattere pubblico, specificamente indicate in cartografia;

FGP:   come FG, di carattere privato; 

FF:      destinate a sedimi ed impianti ferroviari ed ad impianti pubblici e di uso pubblico intermodali per il trasporto pubblico urbano e metropolitano.