Art.26 Tipo di intervento: manutenzione ordinaria

 

            In conformità a quanto definito al punto 1.1 della Circolare Regionale n. 5 del 27 Aprile 1984, costituiscono manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (senza alterazione dei caratteri originari né aggiunta di nuovi elementi) e quelle necessarie a integrare o a mantenere in efficienza gli impianti già esistenti, purché dette opere non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle strutture o all'organismo edilizio.