Art.26 Tipo di
intervento: manutenzione ordinaria
In
conformità a quanto definito al punto 1.1 della Circolare Regionale n. 5 del 27
Aprile 1984, costituiscono manutenzione ordinaria le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici (senza alterazione dei
caratteri originari né aggiunta di nuovi elementi) e quelle necessarie a
integrare o a mantenere in efficienza gli impianti già esistenti, purché dette
opere non comportino la realizzazione di nuovi locali né modifiche alle
strutture o all'organismo edilizio.