Art.27 Tipo di intervento: manutenzione straordinaria

 

            In conformità ed a maggiore specificazione di quanto definito al punto 1.2 della Circolare Regionale n. 5 del 27.4.1984, costituiscono manutenzione straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnici, sempre che dette opere non alterino i volumi e le superfici lorde di solaio delle singole unità immobiliari o di interi edifici.

 

            Tali interventi inoltre non devono introdurre modifiche o alterazioni sostanziali all'impianto tipologico ed alle strutture originarie degli edifici. Più in particolare:

 

a)         per le finiture esterne gli interventi possono consistere in:

-      riordino, rifacimento e posa di intonaci, di rivestimenti, tinteggiature di intere facciate;

-      riordino, rifacimento e posa di elementi architettonici esterni (cornicioni, parapetti, serramenti e infissi, vetrine, pompeiane, ecc.) con materiali e tecniche anche diversi da quelli eventualmente preesistenti;

-      interventi di non rilevante entità, quali ad esempio sostituzione o rifacimento di recinzioni, muri di sostegno (nei casi riconosciuti necessari) e campi da gioco, ecc.;

 

b)         per gli elementi strutturali, per le murature perimetrali, per i tamponamenti e le aperture esterne, per i tramezzi e le aperture interne gli interventi possono consistere in:

-      sostituzione o rifacimento di coperture o di parti limitate di elementi portanti quali scale, solai e murature, senza variazioni delle pendenze e delle quote; (in manutenzione straordinaria e' ammessa la variazione delle pendenze dei tetti purché non ne derivi una maggiore volumetria abitativa o economicamente utilizzabile);

-      sostituzione, rifacimento, realizzazione di locali per la installazione di impianti tecnici quali ascensori, montacarichi, centrali termiche, torri di evaporazione, impianti di ventilazione e di filtraggio, ecc...;

-      realizzazione di locali igienici e cucine;

-      spostamento, demolizione o costruzione di tramezzi divisori, non portanti, per il miglioramento distributivo delle singole unita' immobiliari, spostamento di porte interne e modeste variazioni alle aperture esterne ed ai balconi.

-      realizzazione di soppalchi di arredo, con struttura indipendente da quella dell'edificio.

 

            Per gli immobili individuati dal PRGC come beni culturali ambientali ai sensi dell'art. 24 l.u.r. 56/77, le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.