Art.27 Tipo di
intervento: manutenzione straordinaria
In
conformità ed a maggiore specificazione di quanto definito al punto 1.2 della
Circolare Regionale n. 5 del 27.4.1984, costituiscono manutenzione
straordinaria le opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali
degli edifici nonché per realizzare o integrare i servizi igienico-sanitari e
gli impianti tecnici, sempre che dette opere non alterino i volumi e le
superfici lorde di solaio delle singole unità immobiliari o di interi edifici.
Tali
interventi inoltre non devono introdurre modifiche o alterazioni sostanziali
all'impianto tipologico ed alle strutture originarie degli edifici. Più in
particolare:
a) per le
finiture esterne gli interventi possono consistere in:
- riordino,
rifacimento e posa di intonaci, di rivestimenti, tinteggiature di intere
facciate;
- riordino,
rifacimento e posa di elementi architettonici esterni (cornicioni, parapetti,
serramenti e infissi, vetrine, pompeiane, ecc.) con materiali e tecniche anche
diversi da quelli eventualmente preesistenti;
- interventi
di non rilevante entità, quali ad esempio sostituzione o rifacimento di
recinzioni, muri di sostegno (nei casi riconosciuti necessari) e campi da
gioco, ecc.;
b) per
gli elementi strutturali, per le murature perimetrali, per i tamponamenti e le
aperture esterne, per i tramezzi e le aperture interne gli interventi possono
consistere in:
- sostituzione
o rifacimento di coperture o di parti limitate di elementi portanti quali
scale, solai e murature, senza variazioni delle pendenze e delle quote; (in
manutenzione straordinaria e' ammessa la variazione
delle pendenze dei tetti purché non ne derivi una maggiore volumetria abitativa
o economicamente utilizzabile);
- sostituzione,
rifacimento, realizzazione di locali per la installazione di impianti tecnici
quali ascensori, montacarichi, centrali termiche, torri di evaporazione,
impianti di ventilazione e di filtraggio, ecc...;
- realizzazione
di locali igienici e cucine;
- spostamento,
demolizione o costruzione di tramezzi divisori, non portanti, per il
miglioramento distributivo delle singole unita'
immobiliari, spostamento di porte interne e modeste variazioni alle aperture
esterne ed ai balconi.
- realizzazione
di soppalchi di arredo, con struttura indipendente da quella dell'edificio.
Per gli immobili individuati dal PRGC come
beni culturali ambientali ai sensi dell'art. 24 l.u.r.
56/77, le operazioni di manutenzione straordinaria per rinnovare e sostituire
parti strutturali degli edifici devono essere eseguite con materiali aventi le
stesse caratteristiche di quelli esistenti, senza modificare le quote, la
posizione, la forma delle strutture stesse e delle scale.