Art.28 Tipo di intervento: restauro e risanamento conservativo

 

            In conformità ed a maggiore specificazione di quanto definito al punto 1.3. della Circolare Regionale n. 5 del 27 aprile 1984, costituiscono restauro e risanamento conservativo gli interventi volti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità, mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con esso compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino ed il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio. Più in particolare:

 

a)         gli interventi di restauro riguardano gli edifici da conservare integralmente o da modificare solo con metodi rigorosamente scientifici. Pur provvedendo in ordine alle esigenze igieniche e tecnologiche, lo scopo di tali interventi e' quello della conservazione o del ripristino dei caratteri tipologici originali degli immobili, recuperandone l'unita' formale e strutturale. Tale tipo di intervento pertanto, nei suoi aspetti sia di valorizzazione dei caratteri architettonici che del consolidamento strutturale, con sostituzione delle sole parti non recuperabili, senza modifica delle posizioni e delle quote, deve riferirsi:

-      all'aspetto architettonico esterno, con particolare riguardo alle aperture, agli infissi, alle decorazioni, agli intonaci;

-      all'organizzazione tipologico-distributiva;

-      alla struttura portante verticale ed orizzontale;

-      alle volte, ai solai e alle scale interne, che costituiscono parte  integrante dell'impianto tipologico dell'edificio;

-      al tetto ed alle coperture.

Parti eventualmente perdute o assolutamente non recuperabili, possono essere sostituite facendo ricorso a criteri filologici; devono essere inoltre eliminati gli elementi estranei all'edificio, che ne alterano l'unitarietà e non rivestono interesse nella sua storia.

 

b)         Gli interventi di risanamento conservativo pur provvedendo a finalità analoghe a quelle del restauro, sono principalmente volti all'adeguamento igienico e tecnologico attraverso un insieme di opere che tendono al recupero complessivo dell'edificio.

Sono altresì finalizzati al raggiungimento di livelli di funzionalità, adeguati alle necessita' degli usi ammessi.

Tali interventi, coerenti con la conservazione dell'aspetto architettonico di insieme e dell'impianto complessivo della struttura portante, possono configurare modifiche distributive che consentano di ottenere unita' immobiliari organiche, mediante il loro accorpamento o scorporo; è altresì consentito l'impiego di materiali e tecniche diverse da quelle originarie.