Art.29 Tipo di
intervento: ristrutturazione edilizia
In
conformitą ed a maggiore specificazione di quanto definito al punto 1-4 della
Circolare Regionale n. 5 del 27 aprile 1984, costituiscono ristrutturazione
edilizia gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in
tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione delle aggiunte contrastanti, la modifica e l'inserimento di
nuovi elementi tecnici ed impianti, (eventualmente mediante ampliamento o nuova
costruzione) nell'ambito delle quantitą (volumi o superfici lorde di solaio)
fissate dagli indici relativi alle parti del territorio in cui gli edifici
oggetto di ristrutturazione sono siti.
Sono
compresi nella ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e
ricostruzione degli orizzontamenti o delle murature, senza particolari vincoli
per quel che riguarda le altezze interpiano e la posizione delle nuove murature
interne, compatibilmente con un razionale riuso delle aperture originarie in
facciata, nel caso che questa sia da conservare.
E'
inoltre ammessa la riprogettazione dell'assetto distributivo dell'edificio.