Art.29 Tipo di intervento: ristrutturazione edilizia

 

            In conformitą ed a maggiore specificazione di quanto definito al punto 1-4 della Circolare Regionale n. 5 del 27 aprile 1984, costituiscono ristrutturazione edilizia gli interventi volti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione delle aggiunte contrastanti, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi tecnici ed impianti, (eventualmente mediante ampliamento o nuova costruzione) nell'ambito delle quantitą (volumi o superfici lorde di solaio) fissate dagli indici relativi alle parti del territorio in cui gli edifici oggetto di ristrutturazione sono siti.

 

            Sono compresi nella ristrutturazione edilizia interventi di demolizione e ricostruzione degli orizzontamenti o delle murature, senza particolari vincoli per quel che riguarda le altezze interpiano e la posizione delle nuove murature interne, compatibilmente con un razionale riuso delle aperture originarie in facciata, nel caso che questa sia da conservare. 

 

            E' inoltre ammessa la riprogettazione dell'assetto distributivo dell'edificio.