Art.37        Volume edificato o edificabile

 

Come definito rispettivamente dagli articoli 20 e 32 del Regolamento Edilizio.

Sono esclusi dal rispetto delle densità fondiarie delle singole sottocategorie i seguenti volumi abitabili:

1)        i sottotetti esistenti che rientrano nella L.R. 21/98 e s.m.i.;

2)        i sottotetti esistenti che rientrano nella L.R. 21/98 e s.m.i. con modifica della sagoma della copertura aventi le seguenti caratteristiche;

a)             altezza massima all’imposta di 1,75 m.;

b)             l’imposta contenuta all’interno del filo della massima estensione del solido chiuso dell’edificio;

c)             non frazionati verticalmente con nessun tipo di orizzontamento portante;

d)            rispetto delle prescrizioni della L.R. 21/98 e s.m.i. non normate alle lettere precedenti:

3)        i sottotetti esistenti non rientranti nella L.R.21/08 e s.m.i. con modifica della sagoma della copertura e quelli di nuova costruzione aventi le seguenti caratteristiche:

a)             altezza massima all’imposta di 1,75 m.;

b)             l’imposta contenuta all’interno del filo della massima estensione del solido chiuso dell’edificio;

c)             non frazionati verticalmente con nessun tipo di orizzontamento portante;

d)            direttamente ed esclusivamente connessi con l’unità sottostate e non costituenti unità immobiliare indipendente.

e)             rispetto delle prescrizioni della L.R. 21/98 e s.m.i. non normate alle lettere precedenti:

Sono esclusi dal rispetto delle densità fondiarie delle singole sottocategorie i seguenti i volumi relativi a sottotetti non abitabili e/o agibili di nuova realizzazione con le seguenti caratteristiche:

a)             altezza massima all’imposta di 0,50 m.;

b)             l’imposta contenuta all’interno del filo del solido chiuso del piano sottostante;

c)             altezza massima al colmo di 2,5 m.;

d)            non presentino suddivisioni interne di nessun tipo;

e)             non presentino abbaini, balconi e terrazzi;

f)              aperture a raso (tipo “velux”) nel limite massimo di 1/20 della superficie utile del sottotetto;

g)             direttamente ed esclusivamente connessi con l’unità sottostate e non costituenti unità immobiliare indipendente.