Art.44        Passaggio dai  parametri di volume e superficie agli abitanti o posti di lavoro

 

Il passaggio dalla densità di popolazione a quella edilizia avviene assegnando, di norma, ad ogni abitante un volume edilizio di 100 mc., ovvero una superficie di solaio lorda sviluppata di 33 mq.

 

Per le aree destinate ad attivita' produttive il passaggio dalla densità  edilizia, sotto  forma di rapporto di copertura, ai posti di lavoro teoricamente insediabili avviene attribuendo, di norma, la superficie coperta di 20 mq. per ogni posto di lavoro. Sempre per le aree od edifici destinati ad  attivita' produttive,  quando la densità edilizia sia espressa attraverso l'indice fondiario di superficie, il passaggio ai posti di lavoro teoricamente insediabili avviene attribuendo, di norma, una superficie lorda di solaio sviluppata di 35 mq. per ogni posto di lavoro.