Art.44 Passaggio
dai parametri di volume e superficie
agli abitanti o posti di lavoro
Il passaggio dalla densità di
popolazione a quella edilizia avviene assegnando, di norma, ad ogni abitante un
volume edilizio di 100 mc., ovvero una superficie di solaio lorda sviluppata di
33 mq.
Per le aree destinate ad attivita' produttive il passaggio dalla densità edilizia, sotto forma di rapporto di copertura, ai posti di
lavoro teoricamente insediabili avviene attribuendo, di norma, la superficie
coperta di 20 mq. per ogni posto di lavoro. Sempre per le aree od edifici
destinati ad attivita'
produttive, quando la densità edilizia
sia espressa attraverso l'indice fondiario di superficie, il passaggio ai posti
di lavoro teoricamente insediabili avviene attribuendo, di norma, una
superficie lorda di solaio sviluppata di 35 mq. per ogni posto di lavoro.