Art. 47       Vincoli per l'utilizzazione della superficie fondiaria: parcheggi e spazi verdi

 

            In relazione ad alcuni tipi di intervento (così come specificato al capo VI) all'interno della superficie fondiaria, con l’esclusione delle sole fasce di rispetto stradali indicate graficamente sulle tavole di progetto, in conformità alle prescrizioni, di cui all'art. 80 delle presenti norme, devono essere riservate:

 

a)         superfici destinate alla formazione di parcheggi ai sensi dell'art. 41 sexies della legge 1150/1942, così come modificato dall'art. 2, secondo comma della legge 122/1989, nella misura di 1,2 mq. ogni 10 mc. di costruzione per porzioni o interi edifici a destinazione residenziale e nella misura di 1,0 mq ogni 10 mc di costruzione per quelli a destinazione non residenziale.

Per il calcolo dei volumi nel caso di edifici o porzioni di edificio a destinazione non residenziale, ad un piano fuori terra e per i fini di cui al punto presente, si assume una altezza convenzionale di mt. 5, ove l'altezza effettiva superi tale limite

            Nei casi di ampliamento che non producono nuove unità immobiliari, residenziali e non, la superficie da destinarsi a parcheggio è prevista nella misura di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione come sopra definita.

            Le superfici in oggetto devono risultare facilmente percorribili, collegate in modo diretto alla rete viabile di accesso e possono essere realizzate a quota diversa dal piano campagna o localizzate per una quota parte in corrispondenza degli spazi verdi con piantamenti d’alto fusto.

 

b)         Superfici destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti nella misura minima di mq. 3 ogni 100 mc. di volume edificato fuori terra, con un minimo complessivo di mq. 90 e dimensione minima di m. 5 x 6 per ogni lotto, dove per il calcolo della cubatura si rimanda alle modalità previste alla precedente lettera a);

            Le superfici in oggetto devono avere forma regolare e fruire di adeguato soleggiamento; sono di norma ricavate su terrapieno, ad eccezione che negli interventi compresi nelle aree BR2 e su edifici e spazi di valore culturale e ambientale di cui al Titolo III delle presenti norme, dove gli spazi verdi sono ammessi anche su, nel rispetto dei requisiti funzionali, cui dette superfici debbono assolvere (altezza minima del terreno su soletta m. 0,5).

            Il reperimento di tali spazi verdi, quando gli interventi edilizi sono ricadenti nelle classi 2C e 3B della carta di sintesi (si confrontino le tavole di progetto Tavv. 3.1/7 e 4.16 e gli allegati elaborati geologici), sarà attuato nel rapporto di 2 mq per ogni 100 mc di volume costruibile senza limite minimo.

 

c)         Superfici destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti di alto fusto nella misura minima pari al 15% della superficie fondiaria e dimensione trasversale minima di m. 10.

            Anche in questo caso le superfici in oggetto devono avere forma regolare, fruire di adeguato soleggiamento, ed essere prevalentemente ricavate su terrapieno, ad eccezione che negli interventi su edifici e spazi di valore culturale e ambientale, di cui al Titolo III delle presenti norme, dove possono essere ammesse soluzioni diverse, nel rispetto dei requisiti funzionali, cui dette superfici debbono assolvere.

            La sistemazione delle aree verdi deve essere precisata mediante progetto allegato alla richiesta di concessione edilizia, per quanto riguarda la posizione e l'essenza degli alberi ed il trattamento delle superfici (a prato, con  bassa  vegetazione,  parzialmente  pavimentate, attrezzate con arredi per il gioco e la permanenza all'aperto, ecc...).

            La progettazione di un parcheggio pertinenziale a raso debitamente piantumato, potrà concorrere al raggiungimento delle quantità richieste a verde d’alto fusto fino ad un massimo del 50% della superficie.

            L'esecuzione delle suddette sistemazioni in  modo conforme al progetto è una delle condizioni inderogabili per la concessione del certificato di abitabilità.

            Nel caso che le aree da alberare siano raggruppate e rese consortili, non debbono distare più di m. 200 da ciascuno dei fabbricati a cui competono ed essere ad essi  collegate con passaggi pedonali, esenti da attraversamenti di sedi veicolari pubbliche importanti.

 

d)                 Nelle aree destinate agli insediamenti produttivi, verso il confine di Distretto, una fascia di m. 10 minimi qualora le eventuali fasce di rispetto stradali siano di dimensione inferiore.