Art. 47 Vincoli
per l'utilizzazione della superficie fondiaria: parcheggi e spazi verdi
In
relazione ad alcuni tipi di intervento (così come specificato al capo VI)
all'interno della superficie fondiaria, con l’esclusione delle sole fasce di
rispetto stradali indicate graficamente sulle tavole di progetto, in conformità
alle prescrizioni, di cui all'art. 80 delle presenti norme, devono essere
riservate:
a) superfici destinate alla formazione di
parcheggi ai sensi dell'art. 41 sexies della legge
1150/1942, così come modificato dall'art. 2, secondo comma della legge
122/1989, nella misura di 1,2 mq. ogni 10 mc. di costruzione per porzioni o
interi edifici a destinazione residenziale e nella misura di 1,0 mq ogni 10 mc
di costruzione per quelli a destinazione non residenziale.
Per il calcolo dei volumi nel caso di edifici
o porzioni di edificio a destinazione non residenziale, ad un piano fuori terra
e per i fini di cui al punto presente, si assume una altezza convenzionale di
mt. 5, ove l'altezza effettiva superi tale limite
Nei casi di ampliamento che non producono
nuove unità immobiliari, residenziali e non, la superficie da destinarsi a
parcheggio è prevista nella misura di 1 mq. ogni 10 mc. di costruzione come
sopra definita.
Le superfici in oggetto devono
risultare facilmente percorribili, collegate in modo diretto alla rete viabile
di accesso e possono essere realizzate a quota diversa dal piano campagna o
localizzate per una quota parte in corrispondenza degli spazi verdi con
piantamenti d’alto fusto.
b) Superfici
destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti nella misura minima di
mq. 3 ogni 100 mc. di volume edificato fuori terra, con un minimo complessivo
di mq. 90 e dimensione minima di m. 5 x 6 per ogni lotto, dove per il calcolo
della cubatura si rimanda alle modalità previste alla precedente lettera a);
Le
superfici in oggetto devono avere forma regolare e fruire di adeguato
soleggiamento; sono di norma ricavate su terrapieno, ad eccezione che negli
interventi compresi nelle aree BR2 e su edifici e spazi di valore culturale e
ambientale di cui al Titolo III delle presenti norme, dove gli spazi
verdi sono ammessi anche su, nel rispetto dei requisiti funzionali, cui dette
superfici debbono assolvere (altezza minima del terreno su soletta m. 0,5).
Il
reperimento di tali spazi verdi, quando gli interventi edilizi sono ricadenti
nelle classi 2C e 3B della carta di sintesi (si confrontino le tavole di
progetto Tavv. 3.1/7 e 4.16 e gli allegati elaborati
geologici), sarà attuato nel rapporto di 2 mq per ogni 100 mc di volume
costruibile senza limite minimo.
c) Superfici
destinate alla formazione di spazi verdi con piantamenti di alto fusto nella
misura minima pari al 15% della superficie fondiaria e dimensione trasversale
minima di m. 10.
Anche
in questo caso le superfici in oggetto devono avere forma regolare, fruire di
adeguato soleggiamento, ed essere prevalentemente ricavate su terrapieno, ad
eccezione che negli interventi su edifici e spazi di valore culturale e
ambientale, di cui al Titolo III delle presenti norme, dove possono essere
ammesse soluzioni diverse, nel rispetto dei requisiti funzionali, cui dette
superfici debbono assolvere.
La
sistemazione delle aree verdi deve essere precisata mediante progetto allegato
alla richiesta di concessione edilizia, per quanto riguarda la posizione e
l'essenza degli alberi ed il trattamento delle superfici (a prato, con bassa
vegetazione, parzialmente pavimentate, attrezzate con arredi per il
gioco e la permanenza all'aperto, ecc...).
La
progettazione di un parcheggio pertinenziale a raso debitamente piantumato,
potrà concorrere al raggiungimento delle quantità richieste a verde d’alto
fusto fino ad un massimo del 50% della superficie.
L'esecuzione
delle suddette sistemazioni in modo
conforme al progetto è una delle condizioni inderogabili per la concessione del
certificato di abitabilità.
Nel
caso che le aree da alberare siano raggruppate e rese consortili, non debbono
distare più di m. 200 da ciascuno dei fabbricati a cui competono ed essere ad
essi collegate con passaggi pedonali,
esenti da attraversamenti di sedi veicolari pubbliche importanti.
d)
Nelle aree destinate agli insediamenti produttivi,
verso il confine di Distretto, una fascia di m. 10 minimi qualora le eventuali
fasce di rispetto stradali siano di dimensione inferiore.