La
sottocategoria BR2 di cui all'art. 13 delle presenti norme riguarda parti del
territorio considerate come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L.
457/78 per le quali si prevede la ristrutturazione urbanistica e l'eventuale completamento, con strumenti
urbanistici esecutivi. All'interno di dette parti possono già essere indicate
dal piano regolatore aree specifiche, destinate a servizi o a nuovi sedimi
viari.
Il
piano considera la maggior parte delle aree urbane classificate BR2, come “Aree
a progettazione specifica” e fornisce ipotesi di progettazione urbanistica ed
altre indicazioni utili all'attuazione e gestione degli interventi attraverso
l'Allegato "Aree BR2 a progettazione specifica" costituente parte
integrante del presente art. 50.
Il
PRGC precisa quali aree urbanistiche e/o “Aree a progettazione specifica” BR2
debbono essere attuate con un SUE unitario esteso alla totalità delle propria
superficie.
In tutti gli altri casi al fine di facilitare la
formazione di iniziative unitarie fra le proprietà, il Piano stesso, lo
strumento urbanistico esecutivo ed ove necessario il PPA, di norma, indicano le
Unità Minime di Intervento (U.M.I. comprensive anche delle porzioni di aree a
servizi) cui può essere limitato l'intervento. Il PRG individua o integra le
aree per servizi e viabilità, in modo tale da conferire coerenza di
funzionamento agli impianti, anche se attuati per fasi successive.
Qualora il proponente l’intervento non ritenga
possibile seguire la perimetrazione di U.M.I. indicata cartograficamente dal
PRGC dovrà allegare al SUE proposto (che si configura come nuova U.M.I., ai
sensi dell’Art. 9, 2° comma delle NTA) un elaborato di “Verifica di inserimento
dell’intervento” esteso all’intera U.M.I. o area urbanistica di appartenenza.
Tale documento, la cui assenza rende improcedibile la proposta di SUE, deve
giustificare la diversa delimitazione e dimostrare la possibilità tecnica di
attuazione del PRGC per la restante parte dell’area urbanistica, simulando gli
aspetti compositivi ed ambientali ottenibili nel caso di un intervento
completo.
Gli
interventi di ristrutturazione urbanistica ed eventuale completamento, laddove
riservati prevalentemente a parti centrali della città ove si rende necessario
fra l'altro realizzare anche impianti e
servizi, possono essere assoggettati a convenzionamento fra il Comune ed i
privati proprietari. In questo caso essi sono da considerare di
"preminente interesse pubblico" e pertanto da disciplinare in
conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 5° lettera a della L. n. 457/78
e, per quanto possibile, dall'ultimo comma dell'art. 32 della stessa legge.
Il
piano distingue la sottocategoria BR2 in parti BR2a e BR2b, con riferimento
allo stato di fatto alla data di adozione del Progetto preliminare e alle
scelte progettuali di PRG.
Per le parti
BR2 si prescrive:
a) indice
territoriale di cubatura da applicare nel caso della ristrutturazione urbanistica
ed eventuale completamento
all'intera parte (o alle singole unità di intervento) non superiore a 2,4 o 1,6
mc/mq rispettivamente per le BR2 di tipo a o b; valori inferiori possono essere
puntualmente definiti nelle schede delle “Aree a progettazione specifica”.
Il
volume edificabile, così determinato e concentrato sulle aree destinate dal
piano urbanistico esecutivo a superficie fondiaria, non potrà superare l'indice fondiario max di 5 mc/mq., ai sensi dell'art. 23 della L.R. 56/77.
La
differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile è destinata in posizione e forma opportuna, ai servizi di
cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al 1° comma dell'art. 35 delle
presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore. Queste ultime
possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione, se lo strumento
urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità. La quantità minima
garantita di aree destinate a servizi da reperire per tutte le aree BR2 è di 25
mq/ab. ai sensi dell’art. 21 L.R. 56/77; di questi 9 mq/ab sono sempre da
reperire e dismettere all’interno dell’intervento in quanto destinati a coprire
l’esigenza di parcheggio pubblico e di gioco e verde a piccolo raggio, mentre è
facoltà dell’A.C. concedere la monetizzazione i restanti 16 mq/ab.
b)
le altezze dei fabbricati non potranno superare i 6
p.f.t. verso via Torino – via Cuneo – v. XXV aprile ed i 3-4 p.f.t. verso le
altre vie.
Le Schede
d’area contenute nel documento “Parti urbane a progettazione specifica” possono
limitare tali altezze massime.
Qualora
l’intervento avvenga mediante Strumento Urbanistico unitario, esteso cioè
all’intera U.M.I. prevista dal PRGC o all’intera area urbanistica di
appartenenza, è comunque ammessa un
incremento di +1 p.f.t. rispetto alle altezze massime previste per la
rispettiva area.
c) gli
interventi convenzionati (ai sensi dell'art. 28 della Legge 457/78) in piani
urbanistici esecutivi sono realizzabili mediante tipi di intervento, attività,
usi e vincoli come precisato in tabella;
d) in
assenza o al di fuori dei piani di recupero o dei SUE previsti sull'intera
parte BR2 (o su unità minime di intervento):
- interventi
su singole unità immobiliari (catastali) e/o edifici unifamiliari; ammessi
senza incrementi di quantità (di volume o di superficie lorda di solaio), senza
convenzione (in conformità a quanto previsto dall'art. 41 bis L.R. 56/77 e
successive modificazioni) secondo tipi, attività, usi e vincoli precisati in
tabella;
- interventi
globali su interi edifici plurifamiliari o con destinazione diversa da quella
residenziale; ammessi senza incrementi di quantità con convenzione (ex art. 41
bis penultimo comma L.R. 56 e successive modificazioni), secondo tipi,
attività, usi e vincoli precisati in tabella. In particolare i cambiamenti di
destinazione ammessi nella tabella fra le attività possono avvenire
liberamente, anche in
sostituzione dell'uso
residenziale, quale risultante alla data di adozione del progetto preliminare
di piani, purché limitato ai piani terreno e primo.
- interventi
di ampliamento o completamento edilizio (limitato agli indici fondiari previsti
nell'Allegato "Aree BR2 a progettazione specifica") sugli edifici o
sulle aree fondiarie cartograficamente individuati per tali operazioni di
indispensabile riordino urbano. Tali interventi si attuano con concessione
singola convenzionata.
Ogni intervento deve essere valutato
sulla base delle indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti
normativi espressi dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche
prescrizioni contenute nelle schede di approfondimento redatte per ogni area
urbanistica ancora edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si
confrontino gli elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 –
4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in particolare le aree numero 80 e 171, ricadono
in settori caratterizzati da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli
elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in
ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela
del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della
circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per
tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o
le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso
prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle
presenti NTA.