Art.50        Prescrizioni per BR2

 

            La sottocategoria BR2 di cui all'art. 13 delle presenti norme riguarda parti del territorio considerate come zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della L. 457/78 per le quali si prevede la ristrutturazione urbanistica  e l'eventuale completamento, con strumenti urbanistici esecutivi. All'interno di dette parti possono già essere indicate dal piano regolatore aree specifiche, destinate a servizi o a nuovi sedimi viari.

 

            Il piano considera la maggior parte delle aree urbane classificate BR2, come “Aree a progettazione specifica” e fornisce ipotesi di progettazione urbanistica ed altre indicazioni utili all'attuazione e gestione degli interventi attraverso l'Allegato "Aree BR2 a progettazione specifica" costituente parte integrante del presente art. 50.

 

            Il PRGC precisa quali aree urbanistiche e/o “Aree a progettazione specifica” BR2 debbono essere attuate con un SUE unitario esteso alla totalità delle propria superficie.

In tutti gli altri casi al fine di facilitare la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà, il Piano stesso, lo strumento urbanistico esecutivo ed ove necessario il PPA, di norma, indicano le Unità Minime di Intervento (U.M.I. comprensive anche delle porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento. Il PRG individua o integra le aree per servizi e viabilità, in modo tale da conferire coerenza di funzionamento agli impianti, anche se attuati per fasi successive.

Qualora il proponente l’intervento non ritenga possibile seguire la perimetrazione di U.M.I. indicata cartograficamente dal PRGC dovrà allegare al SUE proposto (che si configura come nuova U.M.I., ai sensi dell’Art. 9, 2° comma delle NTA) un elaborato di “Verifica di inserimento dell’intervento” esteso all’intera U.M.I. o area urbanistica di appartenenza. Tale documento, la cui assenza rende improcedibile la proposta di SUE, deve giustificare la diversa delimitazione e dimostrare la possibilità tecnica di attuazione del PRGC per la restante parte dell’area urbanistica, simulando gli aspetti compositivi ed ambientali ottenibili nel caso di un intervento completo.

 

            Gli interventi di ristrutturazione urbanistica ed eventuale completamento, laddove riservati prevalentemente a parti centrali della città ove si rende necessario fra l'altro realizzare  anche impianti e servizi, possono essere assoggettati a convenzionamento fra il Comune ed i privati proprietari. In questo caso essi sono da considerare di "preminente interesse pubblico" e pertanto da disciplinare in conformità a quanto previsto dall'art. 28 comma 5° lettera a della L. n. 457/78 e, per quanto possibile, dall'ultimo comma dell'art. 32 della stessa legge.

 

            Il piano distingue la sottocategoria BR2 in parti BR2a e BR2b, con riferimento allo stato di fatto alla data di adozione del Progetto preliminare e alle scelte progettuali di PRG.

 


            Per le parti BR2 si prescrive:

 

a)         indice territoriale di cubatura da applicare nel caso della  ristrutturazione  urbanistica  ed  eventuale completamento all'intera parte (o alle singole unità di intervento) non superiore a 2,4 o 1,6 mc/mq rispettivamente per le BR2 di tipo a o b; valori inferiori possono essere puntualmente definiti nelle schede delle “Aree a progettazione specifica”.

            Il volume edificabile, così determinato e concentrato sulle aree destinate dal piano urbanistico esecutivo a superficie fondiaria,  non potrà superare l'indice fondiario max di 5 mc/mq., ai sensi dell'art. 23 della L.R. 56/77.

            La differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie fondiaria edificabile è destinata in posizione e forma opportuna, ai servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al 1° comma dell'art. 35 delle presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore. Queste ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione, se lo strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità. La quantità minima garantita di aree destinate a servizi da reperire per tutte le aree BR2 è di 25 mq/ab. ai sensi dell’art. 21 L.R. 56/77; di questi 9 mq/ab sono sempre da reperire e dismettere all’interno dell’intervento in quanto destinati a coprire l’esigenza di parcheggio pubblico e di gioco e verde a piccolo raggio, mentre è facoltà dell’A.C. concedere la monetizzazione i restanti 16 mq/ab.

 

b)                 le altezze dei fabbricati non potranno superare i 6 p.f.t. verso via Torino – via Cuneo – v. XXV aprile ed i 3-4 p.f.t. verso le altre vie.

Le Schede d’area contenute nel documento “Parti urbane a progettazione specifica” possono limitare tali altezze massime.

Qualora l’intervento avvenga mediante Strumento Urbanistico unitario, esteso cioè all’intera U.M.I. prevista dal PRGC o all’intera area urbanistica di appartenenza, è comunque  ammessa un incremento di +1 p.f.t. rispetto alle altezze massime previste per la rispettiva area.

 

c)         gli interventi convenzionati (ai sensi dell'art. 28 della Legge 457/78) in piani urbanistici esecutivi sono realizzabili mediante tipi di intervento, attività, usi e vincoli come precisato in tabella;

 

d)        in assenza o al di fuori dei piani di recupero o dei SUE previsti sull'intera parte BR2 (o su unità minime di intervento):

 

-        interventi su singole unità immobiliari (catastali) e/o edifici unifamiliari; ammessi senza incrementi di quantità (di volume o di superficie lorda di solaio), senza convenzione (in conformità a quanto previsto dall'art. 41 bis L.R. 56/77 e successive modificazioni) secondo tipi, attività, usi e vincoli precisati in tabella; 

-        interventi globali su interi edifici plurifamiliari o con destinazione diversa da quella residenziale; ammessi senza incrementi di quantità con convenzione (ex art. 41 bis penultimo comma L.R. 56 e successive modificazioni), secondo tipi, attività, usi e vincoli precisati in tabella. In particolare i cambiamenti di destinazione ammessi nella tabella fra le attività possono avvenire liberamente,  anche  in  sostituzione  dell'uso residenziale, quale risultante alla data di adozione del progetto preliminare di piani, purché limitato ai piani terreno e primo.

-        interventi di ampliamento o completamento edilizio (limitato agli indici fondiari previsti nell'Allegato "Aree BR2 a progettazione specifica") sugli edifici o sulle aree fondiarie cartograficamente individuati per tali operazioni di indispensabile riordino urbano. Tali interventi si attuano con concessione singola convenzionata.

 

Ogni intervento deve essere valutato sulla base delle indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti normativi espressi dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche prescrizioni contenute nelle schede di approfondimento redatte per ogni area urbanistica ancora edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si confrontino gli elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 – 4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in particolare le aree numero 80 e 171, ricadono in settori caratterizzati da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle presenti NTA.