Per la sottocategoria BR3, di cui
all'art. 13 delle presenti norme, si prescrive:
a) indice
fondiario di cubatura non superiore a 1,6 mc/mq ovvero a quello esistente alla
data di adozione del progetto Preliminare (incluse le volumetrie riconosciute
ai sensi della legge 47/1985 e legge 724/94) per interventi di:
- ampliamento
di edifici esistenti;
- completamento
mediante nuova edificazione di lotti non ancora edificati;
- ristrutturazione
urbanistica;
- ristrutturazione
edilizia;
b) interventi
non convenzionati su singole unità immobiliari mediante tipi, mutamenti di
attività e di usi come precisato nella tabella;
c) interventi
non convenzionati su interi edifici mediante tipi, mutamento di attività e di
usi come precisato nella tabella;
d) il
rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e b), come precisato nella tabella.
Art.52 Prescrizione per BR4 e BR4c
La sottocategoria BR4 è riferita alle aree degli
edifici facenti parte del complesso (esedra)classificabili come ambiti di
recupero
Con la specifica BR4/c vengono invece separatamente
individuate le aree urbanistiche relative a manufatti edilizi di origine rurale
preordinati ad interventi di rifunzionalizzazione salvaguardandone la
caratteristica tipologia agricola
Le aree sopra citate sono indicate con apposita
simbologia nella cartografia di progetto e sono relative alle cascine Buffa,
Castello, Rusca, Sotti e Vernea.
Per le sottocategorie BR4 e BR4c, di cui all'art. 13
delle presenti norme si prescrive:
a) interventi
non convenzionati su singole unità immobiliari mediante tipi (comunque limitati
al restauro e al risanamento conservativo) e cambiamenti d'attività, come precisato nelle rispettive tabelle.
b)
idem per interventi non
convenzionati su interi edifici.
c)
interventi convenzionati (PdR) per
interventi organici sugli edifici esistenti volti al recupero generalizzato dei
volumi esistenti per le attività di cui nelle rispettive tabelle.
Nel rispetto dell’art. 3 e dell’art. 5 della L.R. 1/92 di Istituzione del Parco di
Stupinigi, sono da assoggettare ad Accordo di Programma aperto oltre che agli
Enti territorialmente competenti, all’Ente gestore del Parco, alla
Soprintendenza ai Beni Ambientali e al proprietario delle aree interessate, che
dovrà inoltre definire il mix funzionale fra le possibili opzioni specificate
nella tabella normativa.
Gli standard ex art. 21 L.R. 56/77 (pari all’80% della
SLP) devono essere reperiti almeno al 50% in loco.
Per la sottocategoria BP1, di cui all'art. 13 delle presenti norme si prescrive:
a) indice fondiario di superficie di cui
all'art. 41 sub b) non superiore a 1,10
mq/mq ovvero non superiore all'indice
esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare; ed altresì indice
fondiario di copertura non superiore al 55% ovvero non superiore all'indice
esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare, per interventi di:
- ampliamento di edifici esistenti;
- completamento mediante nuova costruzione
di lotti non ancora edificati;
- ristrutturazione edilizia;
- ristrutturazione urbanistica;
b) interventi non convenzionati su singole
unità immobiliari, mediante tipi, mutamenti di attività e di usi come precisato
nella tabella. In particolare è consentito l'uso residenziale limitatamente
all'abitazione del proprietario e del personale di custodia degli impianti;
c) interventi non convenzionati su interi
edifici, mediante tipi, mutamenti di attività e di usi, come precisato nella
tabella. Anche in questo caso è consentito l'uso residenziale limitatamente
all'abitazione del proprietario e del personale di custodia degli impianti;
d) Interventi mediante strumento
urbanistico esecutivo, ai sensi dell'art. 42 penultimo comma della L.R.
56/1977, volto al riordino ed al recupero delle parti BP1 localizzate in Distretti
di urbanizzazione agricoli. Per tali interventi si prescrive la dismissione di
aree a standard, ai sensi dell’art. 21 della L.U.R. 56/77, nella misura del 10%
della superficie fondiaria In assenza di SUE, è consentito l'intervento fino
alla ristrutturazione edilizia.
e) Interventi convenzionati ai sensi dell'art. 53
della l.u.r. 56/77 nei casi di stabilimenti produttivi industriali o
artigianali e di insediamenti commerciali e direzionali, obsoleti od inattivi,
o la cui ubicazione sia in contrasto con le prescrizioni dei Piani;
f) il rispetto dei vincoli di cui all'art.
47 sub a), c) d) come precisato nella
tabella.
h) Gli interventi convenzionati con
strumento urbanistico esecutivo, sono realizzati mediante tipi, attività e usi, come precisato in tabella.
g) mancante
i) Il
rispetto dei disposti del Titolo III delle presenti norme per gli edifici e
relative pertinenze di cui al punto 2 dell'art. 74, ricadenti nella
sottocategoria BP1.
Le presenti norme valgono per le
parti BP1 incluse nei PIP 1 e 2 di Nichelino, per quanto compatibili con la
vigente specifica normativa di essi ed in toto alla loro scadenza.
Per i lotti inedificati posti all’interno dell’area
urbanistica 734 si esclude la localizzazione di funzioni a supporto delle
attività economiche ammesse, quali residenza e attività di vendita nelle sue
varie forme.
All’area urbanistica 971 si attribuisce una capacità
edificatoria sino ad un massimo di 1200 mq di Superficie Utile Lorda e
Superficie Coperta.
La sottocategoria BP2 di cui all'art. 13 delle presenti norme riguarda parti del territorio, per le quali è previsto il completamento di lotti parzialmente edificati e di lotti ancora liberi.
Gli interventi di completamento dei lotti liberi individuati graficamente dal simbolo di “coordinamento degli strumenti urbanistici esecutivi” (aree urbanistiche n° 747, 765 e 773 e 786), sono attuati mediante strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 42 (penultimo comma) 43 e 44 della L.R. 56/77.
Per
le aree 747 e 765 si impone la redazione di un SUE unitario steso all’intera
area urbanistica a seguito di stipula di una convenzione fra il Comune ed i
privati proprietari, eventualmente riuniti in consorzio, in conformità a quanto
previsto dagli articoli 45 (convenzione) e 46 (comparto di intervento e
ristrutturazione urbanistico-edilizia) della legge 56/1977.
Per l’area 773, già interessata da interventi edificatori, si
consente l’eventuale ricorso alla Concessione Convenzionata (ai sensi dell’art.
49, 5° comma, L.R. 56/77) qualora le dismissioni di aree a servizi siano
previste nella quantità e forma indicata dal PRGC.
Per l’area la
n. 786 lo strumento urbanistico esecutivo deve rispettare i parametri
urbanistici ed edilizi stabiliti dal presente articolo; i criteri progettuali
saranno regolamentati da uno Studio Unitario di iniziativa pubblica al fine di
coordinare le opere pubbliche, gli interventi edilizi e la sistemazione degli
spazi liberi attuabili nella suddetta area con quelli dell’area SP n. 851.
Gli elaborati dello Studio Unitario di cui sopra
per le aree n. 786 e n. 851, approvati dalla Giunta Comunale, si intendono
vincolanti per quanto riguarda:
-... l’organizzazione delle aree
fondiarie, dei servizi e della viabilità;
-... la definizione di eventuali unità
minime funzionali e la ripartizione delle capacità edificatorie;
-... la definizione, non esaustiva, dei
contenuti delle convenzioni attuative;
- l’organizzazione e la sistemazione degli
spazi liberi, qualora indicate;
-... le regole compositive urbanistiche
e/o edilizie (ad esempio altezza edifici, allineamenti, assi rettori e fasce di
oscillazione dell’edificato);
- i criteri progettuali per la realizzazione
dei fabbricati, delle strutture pubbliche o private e per la sistemazione degli
spazi liberi;
- le prescrizioni aspetti ambientali e di
paesaggio.
Per l’area urbanistica n. 787/C, l’attuazione di un nuovo
intervento è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo
esteso anche alle aree 787/A, 787/B, 787/D, 787/E; la mancata estensione del
PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e per l’estensione indicata cartograficamente
sulle tavole di progetto costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC
approvato ogni singola area urbanistica preordinata agli interventi privati
costituisce singolo comparto attuabile separatamente, nel rispetto delle
rispettive disposizioni urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di
stipula della convenzione l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area
787/E deve essere effettuata contestualmente alla firma dell’atto
convenzionale.
Per la sottocategoria BP2 è prescritto quanto precisato nella relativa tabella ed in particolare:
a) nel
caso di interventi da attuarsi mediante S.U.E., indice territoriale di cubatura
e di superficie, rispettivamente non superiore a 1,5 mc/mq (ovvero 0,75 mq/mq
se trattasi di interventi a prevalente carattere industriale, artigianale,
commerciale), da applicare nel caso della ristrutturazione urbanistica e/o del
completamento, all'intera parte (o alle singole unità di intervento).
Le
quantità edificabili così determinate
(volume edificabile ovvero superficie lorda di solaio) sono concentrate
sulle aree (non vincolate o non destinabili e servizi), destinate dallo
strumento urbanistico esecutivo a superficie fondiaria, fino a raggiungere su
queste superfici un indice fondiario max di copertura del 60% e un indice
fondiario di superficie max di 1 mq/mq.
La
quantità minima di aree destinate ai servizi, in ogni caso, è calcolata in
percentuale pari al 10% della superficie fondiaria ai sensi dell'art. 21 e
dell'art. 26 lettera c del 1° comma della L.R. 56/77, ove non diversamente
vincolato dal P.R.G.
La
differenza fra la superficie dell’area urbanistica oggetto di intervento e la
superficie fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna,
ai servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al comma I dell'art. 35
delle presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione, se lo
strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.
Con
specifico riferimento al DI5, l'attuazione delle aree per servizi ivi localizzate dal PRG, ai sensi dell'art. 21
della L.R. 56/1977 e pari ad almeno il 10% della superficie fondiaria
complessiva del distretto, è realizzata, mediante proporzionale attribuzione di
parte del costo analitico di attuazione di tali aree (di norma con riferimento
al verde ed ai parcheggi) integrando la convenzione fra il Comune ed il
Consorzio Industriale del DI5 nella specifica parte riguardante le OO.UU.,
ovvero calcolando analiticamente tale costo quale contenuto del PPA, ove
necessario, o di varianti di esso agli oneri di urbanizzazione.
Nel caso della
vasta area a servizi per le attività produttive del DI5 comprendente la Cascina
Vernea, l'intervento dovrà rispettare i disposti del Titolo III (art. 75,
lettera b, delle N.T.A.) ed in particolare nelle aree di pertinenza della
Cascina Vernea, dovranno essere privilegiate le destinazioni a verde pubblico,
attrezzature sportive e viabilità di conveniente accesso.
L’intervento nell’area n. 786, finalizzato al recupero ambientale delle
aree ed alla creazione di una prestigiosa e rappresentativa immagine urbana, si
attua esclusivamente con SUE e, vista la specificità degli obiettivi di
riqualificazione, dovrà rispettare quanto segue:
- la
capacità edificatoria e le destinazioni d’uso ammesse dalla successiva e
specifica tabella;
- il
reperimento delle aree a servizi ai sensi dell’art.21 della L.R. 56/77 deve
rispettare il valore maggiore tra il 10% della superficie fondiaria e quello
delle aree a servizi disegnate sulla cartografia di P.R.G.C. nel rispetto del
precedente art.7.
La convenzione del SUE stabilirà le modalità di
fruizione e gestione delle aree a servizi pubblici e di quelle assoggettate
all’uso pubblico per servizi;
- per
quanto concerne i parametri edilizi:
1) distanza minima dal canale Lairetta: 10 m dall’argine sistemato.
Tale fascia di 10 m dovrà essere sistemata a verde;
2) altezza massima dei
fabbricati: 15 m. Le fronti lungo via Debouchè non potranno superare i 10 m;
3) altri parametri edilizi:
ulteriori parametri edilizi potranno essere prescritti dallo Studio Unitario.
- Viabilità
in progetto - accessibilità:
la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie ad integrare
e potenziare il sistema infrastrutturale esistente viario e dei sottoservizi,
sono parte integrante ed imprescindibile dell’intervento previsto nell’area
urbanistica BP2 n. 786.
Si prescrive che l’accessibilità all’area in oggetto avvenga
esclusivamente da viale Matteotti.
- Prescrizioni di carattere
idrogeologico: si richiamano le prescrizioni normative di cui all’elaborato
AT1.1 - Relazione Geologico-tecnica.
In attesa delle trasformazioni previste dal P.R.G.C. sono ammesse esclusivamente recinzioni a giorno delle aree di proprietà e la coltivazione agricola dei fondi con il divieto di realizzare edifici al servizio delle attività agricole.
Sull’area urbanistica n° 787/C, già oggetto di precedente attuazione nel rispetto dei parametri generali previsti per la zona BP2, subordinatamente alla formazione di un nuovo PEC ed all’ottemperamento delle nuove prescrizioni convenzionali, è ammesso un incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo di + 1.100 mq di SUL ed il conseguente proporzionale supermento degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo (e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche BP2. L’utilizzo delle nuove capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- incremento
di altezza massima del fabbricato: sopraelevazione di + 1. p.f.t. dell’edificio esistente;
- rapporto
di copertura: pari a quello della sagoma della copertura dell’edificio
esistente;
- conformare
il nuovo intervento sull’edificio preesistente, sia per tipologia edilizio che
per utilizzo di materiali;
- la
cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard
dovuti alla nuova capacità edificatoria. E’ comunque da privilegiare una
soluzione di impianto che possa, anche in quota parte reperire in loco aree a
servizi da destinare a parcheggio pubblico in aggiunta a quelle eventualmente
già presenti all’interno del perimetro dell’area 787/C.
b) in
assenza di obbligo di attuazione con SUE gli interventi: si attuano con
concessione su interi edifici o su singole unità immobiliari ammessi anche con
incremento della quantità (di volume o di superficie lorda di solaio), secondo
tipi, attività e vincoli precisati in tabella.
Indici fondiari di cubatura o di superficie max,
rispettivamente di 3 mc/mq e 1,0 mq/mq; indice fondiario max di copertura del 60%.
Non è consentito incrementare l'uso residenziale
esistente, se non in relazione alle esigenze dei proprietari e del personale di
custodia.
All’area urbanistica 983 si attribuisce una capacità
edificatoria sino ad un massimo di 780 mq di Superficie Utile Lorda e
Superficie Coperta.
Art.54
bis Prescrizioni per BP3
La sottocategoria BP3 di cui
all'art. 13 delle presenti norme riguarda parti del territorio, per le quali è
prevista la rilocalizzazione di attività produttive, la trasformazione
urbanistica ed il recupero a prevalente destinazione residenziale e
terziaria, con strumenti urbanistici esecutivi.
All'interno di dette parti possono
essere indicate dal piano regolatore aree specifiche, destinate a servizi o a
nuove sedi viarie, che rappresentano almeno una quota dei fabbisogni derivanti
dagli insediamenti previsti dal piano regolatore stesso.
Le tavole di piano precisano quali
aree urbanistiche BP3 debbono essere attuate con un SUE unitario esteso alla
totalità della propria superficie.
In
tutti gli altri casi al fine di facilitare la formazione di iniziative unitarie
fra le proprietà, il Piano stesso, lo strumento urbanistico esecutivo ed ove necessario
il PPA, di norma, indicano le Unità Minime di Intervento (U.M.I. comprensive
anche delle porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento.
Il PRG individua o integra le aree per servizi e viabilità, in modo tale da
conferire coerenza di funzionamento agli impianti, anche se attuati per fasi
successive.
Qualora il proponente l’intervento non ritenga possibile
seguire la perimetrazione di U.M.I. indicata cartograficamente dal PRGC dovrà
allegare al SUE proposto (che si configura come nuova U.M.I., ai sensi
dell’Art. 9, 2° comma delle NTA) un elaborato di “Verifica di inserimento
dell’intervento” esteso all’intera U.M.I. o area urbanistica di appartenenza.
Tale documento, la cui assenza rende improcedibile la proposta di SUE, deve giustificare
la diversa delimitazione e dimostrare la possibilità tecnica di attuazione del
PRGC per la restante parte dell’area urbanistica, simulando gli aspetti
compositivi ed ambientali ottenibili nel caso di un intervento completo.
Per l’area urbanistica n. 787/B l’attuazione
dell’intervento è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico
esecutivo esteso anche alle aree 787/A, 787/C, 787/D, 787/E; la mancata
estensione del PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e per l’estensione
indicata cartograficamente sulle tavole di progetto costituiscono elemento di
improcedibilità. A PEC approvato ogni singola area urbanistica preordinata agli
interventi privati costituisce singolo comparto attuabile separatamente, nel
rispetto delle rispettive disposizioni urbanistiche previste per ognuna di
esse. In sede di stipula della convenzione l’integrale cessione gratuita al
Comune dell’area 787/E deve essere effettuata contestualmente alla firma
dell’atto convenzionale.
Nel caso di interventi di rilocalizzazione
di impianti produttivi e di ristrutturazione urbanistica, si applicano, per
quanto compatibili, i disposti dell'art. 53 della L.R. 56/77 e successive
modificazioni ed in tal caso gli interventi sono assoggettati al
convenzionamento, ivi previsto.
Per la sottocategoria BP3 è
prescritto altresì:
a) indice
territoriale di cubatura (ovvero indice territoriale di superficie se trattasi
di interventi a prevalente carattere industriale, artigianale, commerciale), da
applicare - nel caso della ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione -
all'intera parte (o alle singole unità di intervento) non superiore a 1,2
mc/mq. Le quantità edificabili così determinate (volume edificabile ovvero
superficie lorda di solaio) sono concentrate sulle aree (non vincolate o non
destinabili a servizi), destinate dal piano urbanistico a superficie fondiaria,
e non potranno superare su queste superfici l'indice fondiario max di 4 mc/mq
(ovvero 1,3 mq/mq) ai sensi dell'art. 23 della L.R. 56/1977.
La
differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi
di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al I comma dell'art. 35 delle
presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione, se lo
strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.
La
quantità complessiva di aree destinate ai servizi in ogni caso è calcolata
dividendo il volume residenziale, terziario e produttivo edificabile (ovvero la
superficie lorda di solaio) per 100 mc/ab (ovvero per 35 mq/addetto e
moltiplicando il risultato per l'indice relativo ai servizi pari a 33 mq/ab (ovvero 33
mq/addetto) e
in ogni caso mai inferiore allo standard minimo richiesto dall'art. 21 della
l.u.r. 56/77 e s.m. e i., 1° comma, punti 2) e 3).
Ove
le tavole di PRG indichino fili di fabbricazione od altri indirizzi alla
progettazione degli interventi, l'Amministrazione comunale può far precedere ai
SUA ed al rilascio delle concessioni edilizie un "progetto guida" di
approvazione consiliare avente valore di indirizzo e coordinamento della progettazione
degli interventi;
b) gli
interventi convenzionati in piani
urbanistici esecutivi sono realizzati mediante tipi, attività e usi,
come precisato in tabella;
c) in
assenza degli interventi unitari sulle intere parti BP3 (o su unità minime di
intervento):
- interventi
su interi edifici esistenti o su singole unità immobiliari ammessi senza
incrementi di quantità (di volume o di superficie lorda di solaio) senza
convenzione, secondo tipi, attività e vincoli precisati in tabella.
Ogni intervento deve essere valutato sulla base delle
indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti normativi espressi
dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche prescrizioni contenute
nelle schede di approfondimento redatte per ogni area urbanistica ancora edificabile.
Alcune aree della presente sottocategoria (si confrontino gli elaborati di
progetto Tavv. 3.1/7 – 4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in particolare: aree
numero 43, 92, 114, 166, 170, 174, e
371, ricadono in settori caratterizzati
da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di
riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio
urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della circolare regionale
7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per tutte le aree
puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o le
limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso
prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle
presenti NTA.
La sottocategoria BT1, di cui
all'art. 13 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali
sono previsti interventi di completamento e di ristrutturazione urbanistica,
con strumenti urbanistici esecutivi. Viene altresì individuata l’area
urbanistica BT1 n. 786 caratterizzata da specifica normativa per la rilevanza
della trasformazione urbanistica che il Piano intende ad essa imprimere.
All'interno di dette parti possono
essere indicate dal piano regolatore aree specifiche, destinate a servizi o a
nuove sedi viarie, che rappresentano almeno una quota dei fabbisogni derivanti
dagli insediamenti previsti dal piano regolatore stesso.
Le aree urbanistiche
BT1 si attuano ognuna mediante un PEC unitario esteso alla totalità dell’area
urbanistica interessata dall’intervento, fatta eccezione per l’area urbanistica
n° 502 che può essere attuata anche mediante più SUE.
In fase di
attuazione dell’area 017 lo strumento urbanistico esecutivo, può indicare le
unità minime di intervento (comprensive anche delle porzioni di aree destinate
a servizi), in cui può essere frazionato l’intervento complessivo previsto dal
SUE ed il suo perimetro potrà subire eventuali limitate modificazioni al solo
fine di adeguarlo allo stato di fatto e di compromissione fondiaria esistente.
L'estensione delle aree oggetto di S.U.E. non potrà in ogni caso subire
variazioni al contorno superiori al 10% di quello perimetrato dal P.R.G.C.
Il SUE può essere
anche di iniziativa privata, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della
L.R. 56/77 e successive modificazioni.
Le eventuali aree di risulta, ove
non sottoposte ad altri vincoli o prescrizioni, ovvero non rientranti in aree urbanizzate
od urbanizzande limitrofe, sono edificabili con intervento diretto,
applicandosi alla superficie fondiaria i parametri di utilizzazione
territoriali stabiliti per lo Strumento urbanistico esecutivo.
Prescrizioni per le BT1, ad
esclusione della BT1 n. 786:
a) Indice
territoriale di superficie da applicare all'intera parte (o alle singole unita
di intervento) non superiore a 0,3 mq/mq.
Le
quantità edificabili così determinate (superficie lorda di solaio comprensiva
delle quantità esistenti eventualmente riconfermate) sono concentrate sulle
aree (non vincolate o non destinabili a servizi e viabilità), destinate dal
piano urbanistico esecutivo a superficie fondiaria, non potendosi superare su
queste superfici l'indice max di 1,7 mq/mq.
La
differenza fra la parte complessiva, oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile, è destinata a servizi, al netto delle aree eventualmente
già vincolate dal piano regolatore.
Queste
ultime possono subire variazioni di forma o di ubicazione se lo strumento
urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.
La
quantità complessiva di aree destinata ai servizi sono da reperire in
conformità a quanto previsto dall'art. 21 sub 3) della L.R. 56/77 e successive
modificazioni e alle determinazioni programmatiche regionali in ambito
commerciale in attuazione delle leggi di settore vigenti.
b)
gli interventi convenzionati in
piani urbanistici esecutivi sono realizzati mediante tipi, attività, usi e
vincoli come precisato in tabella; in particolare l'uso residenziale è
consentito limitatamente all'abitazione del personale di custodia degli
impianti.
c)
in caso di trasformazione dell’area
017 il SUE dovrà tenere in debito conto, sotto l’aspetto architettonico e
ambientale, l’edificio attualmente destinato a sede della Società Ippica
Torinese, da integrare e valorizzare nell’ambito della progettazione
urbanistica ed architettonica; in particolare si consiglia la valutazione di
insediare destinazioni d’uso complementari al commercio quali attività ludico-sportive
ed attività compatibili con il manufatto. A titolo esemplificativo
costituiscono attività ludico-sportive compatibili le attività culturali e
ricreative, il commercio al dettaglio di beni connessi alle attività culturali
ed al tempo libero (libri, incisioni e supporti audio-video, software e
hardware per la riproduzione e la trasmissione di segnali e fonti audio e
video, software e hardware per l’informatica individuale, altri tipi di
prodotti mediatici in genere.
d) agli interventi previsti sull’area n.
952 compete dismettere la quantità di aree graficamente indicata sulla
cartografia di progetto e comunque nella quantità minima indicata nell’allegato
A della relazione Illustrativa. Al SUE è demandato il compito di progettare gli
spazi tenuto conto dell’insediamento di una struttura RSA;
e) per interventi ricadenti all’intero dei
fili fissi di fabbricazione si rimanda al successivo Art. 60, lettera C).
f) in assenza degli interventi sull'intera
parte BT1 (o su unità minime di intervento):
- interventi su interi edifici esistenti o su singole unità immobiliari ammessi senza incrementi di quantità (di superficie lorda di solaio), senza convenzione, secondo tipi, attività e vincoli precisati in tabella.
In particolare non è consentito incrementare l'uso
residenziale esistente se non in relazione alle esigenze del personale di
custodia.
Per i lotti inedificati posti
all’interno dell’area urbanistica 502 si esclude la localizzazione di funzioni
a supporto delle attività economiche ammesse, quali residenza e attività di
vendita nelle sue varie forme.
Prescrizioni per la sola BT1 n.
786:
L’area BT1 n. 786 è puntualmente individuata in
cartografia di PRG (Tavv. 3.5, 3.7; scala 1:2000, 1:5000) con appositi
perimetro, retino e sigla.
Il
PRG intende consentire la trasformazione urbanistica dell’area dell’ippodromo
del galoppo per la realizzazione di un parco commerciale ed attività
collaterali come più avanti specificato.
Nell’area
BT1 n.786 si intendono proprie le destinazioni di tipo commerciale al dettaglio
di qualunque tipo (fatte salve le eventuali restrizioni dovute all’applicazione
delle leggi e dei regolamenti di settore), terziario (uffici, aree per
esposizioni, convegni, ecc.), ricettivo, divertimento e spettacolo, per lo
sport e le manifestazioni sportive; si intendono proprie anche tutte le
destinazioni complementari alle suddette attività.
Per
strutture complementari si intendono:
-
magazzini, esposizione merce,
depositi, attività collegate ai trasporti;
-
uffici amministrativi, laboratori,
ecc.;
-
unità abitative del servizio di
custodia;
-
pubblici esercizi;
-
artigianato di servizio alla
persona;
-
attrezzature, impianti e locali
destinati al tempo libero;
-
servizi sociali;
-
strutture sanitarie al servizio
dell’attività sportiva;
-
attrezzature pubbliche
-
impianti di distribuzione di
carburanti.
Tali
strutture complementari dovranno risultare organicamente relazionate con gli
impianti commerciali.
Sarà
compito dello strumento urbanistico attuativo dimensionare le superfici utili
attribuite alle strutture complementari, considerando sin da ora che le
attrezzature pubbliche ed i servizi sociali non dovranno eccedere il 2% della
SLP consentita.
In
assenza dell’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 3, è
ammesso il mantenimento delle attività esistenti nel rispetto delle
prescrizioni attribuite alle aree FGP.
L’attuazione
dell’area è subordinata alle seguenti prescrizioni:
Modalità di
intervento
Gli interventi
previsti si attuano mediante Strumento Urbanistico Esecutivo Unitario di
dettaglio (S.U.E.), esteso all’intera area urbanistica BT1 n. 786.
La progettazione
del S.U.E. dovrà necessariamente essere coordinata con l’analogo S.U.E. da
attuare sull’area urbanistica A.C.S.P (limitata alla sola A.C.S.P./b o estesa
anche ad A.C.S.P./a) del P.R.G.C. di Vinovo che risulta essere parte integrante
ed inscindibile per l’attuazione del progetto nel rispetto dello Studio
Unitario.
Per Studio Unitario si intende un
elaborato planimetrico, in scala non inferiore a 1:2000, inerente l’intera area
di trasformazione dell’ippodromo (BT1 n.786 e aree A.C.S.P./a e /b del PRGC del
Comune di Vinovo) i cui contenuti dovranno:
- dimostrare
che le soluzioni progettuali inerenti le reti di urbanizzazione ed il sistema
di smaltimento delle acque meteoriche nonché il tracciato, esistente o
modificato, del Rio Grivassola siano compatibili con la realizzazione del
Centro di Allenamento sull’area A.C.S.P./a;
- definire
criteri progettuali e tipologie coordinate per la realizzazione dei fabbricati
e delle strutture pubbliche o private sulle aree BT1 n.786 e A.C.S.P./b;
- garantire
che il parametro relativo alle aree permeabili (si vedano le definizioni alla
lettera e) del punto 3 dei “Parametri urbanistici ed edilizi” del presente
articolo), verificato rispetto all’intervento complessivo (BT1 n.786 e aree
A.C.S.P./a e /b del PRGC del Comune di Vinovo) non sia inferiore al 50 % della
superficie territoriale decurtata delle aree indicate a viabilità pubblica
all’interno delle citate aree urbanistiche.
Lo Studio Unitario è parte
integrante della convenzione attuativa del SUE per l’attuazione degli
interventi previsti sull’area BT1 n.786, approvato dal Consiglio Comunale di
Nichelino contestualmente alla convenzione stessa datane preliminarmente
comunicazione al Comune di Vinovo, ed è elemento vincolante per la
progettazione del SUE sulle aree ACSP/a e ACSP/b del Comune di Vinovo.
Qualora, preliminarmente alla
redazione del SUE sull’area BT1 n.786, sia già stato redatto uno Studio
Unitario approvato dal Consiglio Comunale di Vinovo datane preliminarmente
comunicazione al Comune di Nichelino, questo è vincolante per la progettazione
del SUE sull’area in oggetto.
Il S.U.E. ha
facoltà di programmare temporalmente gli interventi strutturali ed
infrastrutturali ricadenti nel suo perimetro. Le opere infrastrutturali
(viabilità, sottoservizi etc.) poste all’esterno del perimetro dell’area BT1 n.
786 di cui al successivo punto “Prescrizioni Particolari”, sono definite
pubbliche e la loro realizzazione è considerata indispensabile all’attuazione
delle previsioni di trasformazione urbanistica.
Le opere di
viabilità elencate al successivo art. 78, dovranno essere realizzate tra
l’apertura del primo esercizio commerciale e quella dell’ultimo ammesso dal SUE
e comunque non oltre 12 mesi dall’apertura del primo esercizio commerciale, in
conformità alle prescrizioni temporali costituenti il cronoprogramma stabilito
dalla convenzione del SUE.
La progettazione
e la programmazione della fase attuativa (cronoprogramma) delle OO.UU.
pubbliche, entro i termini stabiliti, vedrà il coinvolgimento, per quanto di
competenza a titolo indicativo e non esaustivo di: Regione, Provincia, Ordine
Mauriziano, Comuni di Vinovo e Nichelino, Ente Parco di Stupinigi, FF.SS.,
ANAS, ATIVA, Enti erogatori di servizi, vari Ministeri concedenti, attraverso
le procedure della L. 241/1990 come modificata dalla L. 340/2000) riguardante
la apposita Conferenza dei Servizi.
Tipi di
intervento
L’intervento
preordinato dalle previsioni di P.R.G.C. è riconoscibile come intervento di
ristrutturazione urbanistica, così come definito dall’art. 13, comma 3, lettera
e) della L.R. 56/77.
Sugli
edifici realizzati in base alle previsioni di Piano sono sempre ammessi
interventi edilizi, purché non in variante al S.U.E. approvato.
Parametri
urbanistici ed edilizi
Per
l’area in questione si riconoscono i seguenti parametri urbanistici ed edilizi
di carattere generale:
1) It
= max 0,29 mq/mq: con il limite di
39.000 mq di SLP, pari alla capacità edificatoria attribuita al Parco
Commerciale nel territorio di Nichelino;
2) servizi
pubblici: la quantità
complessiva di aree destinate a servizi è da reperire in conformità a quanto
prescritto dall’art. 21, sub 3) della L.R. 56/77 e s.m.i., come modificato ed
integrato dalla vigente normativa in materia di commercio, tenuto conto delle
prescrizioni contenute all’art. 7 delle NTA. Si precisa che ai fini del calcolo
dello standard urbanistico si calcola il 100% della SLP in progetto.
Oltre
alle aree dismesse sono conteggiabili, ai fini del soddisfacimento dello standard,
le aree private assoggettate ad uso pubblico , fino ad un massimo del 30% dello
standard reperito dal SUE. Le aree assoggettate all’uso pubblico conteggiate
per servizi, così come quelle dismesse, dovranno risultare fruibili senza
limitazioni temporali
Gli
spazi pubblici da realizzare ai sensi dell’art. 27, comma 6 del DCR
563-13414/99 dovranno costituire una trama di percorsi pedonali ed attrezzati
per il tempo libero dalla quale sia possibile accedere alle attività insediate.
La
convenzione di attuazione del SUE stabilirà le modalità di gestione delle aree
a servizi.
3) parametri
edilizi: in relazione alle
distanze minime tra edifici, dai confini, dalle strade e relativamente
all’altezza degli edifici, vale quanto segue:
a)
distanza minima tra fabbricati:
in applicazione dell’ultimo comma
dell’art. 9 del D.M. 2/4/1968 n. 1444, la distanza tra fabbricati è demandata
alle previsioni planivolumetriche del SUE, fermo restando un minimo di 10 metri
o in aderenza, nel rispetto dell’art. 46 delle NTA;
b)
distanza dai confini di proprietà:
vale quanto indicato all’art. 46 delle
NTA;
c)
distanza minima dalle strade:
-
via Debouché: distanza minima di 40
mt dal ciglio stradale in progetto;
-
via Scarrone: distanza minima di 20
mt dal ciglio stradale in progetto;
-
viabilità pubbliche indicate sulle
tavole di progetto del PRGC: distanza minima di metri 10, ferma restando la
dismissione del sedime stradale e che questo non risulti conteggiabile ai fini
del soddisfacimento degli standard urbanistici di cui all’art. 21 della L.R. 56/77;
-
altra viabilità in progetto:
viabilità pubbliche, di uso pubblico o private non indicate dal PRGC, ma
previste dal SUE, la definizione degli arretramenti e delle fasce di rispetto è
demandata allo strumento attuativo.
d)
altezza massima dei fabbricati:
-
ento una fascia di 80 m da via
Debouchè: H max 8 mt.
-
edifici posti sul lato opposto di
via Debouchè : H max 16 mt.
e) area
permeabile:
si definisce area permeabile il terreno naturale e le
superfici realizzate con materiali drenanti.
Si demanda allo Studio Unitario garantire:
- una superficie
permeabile del 50% della superficie territoriale complessiva (BTI n.786 e
A.C.S.P./a, A.C.S.P./b nel Comune di Vinovo) decurtata delle aree a viabilità
pubblica indicate dal PRGC. E’ ammessa una variazione del valore percentuale di
+/- 2,5;
- una superficie
permeabile pari ad almeno l’80% della superficie territoriale di ACSP/a
decurtata delle aree a viabilità pubblica indicate dal PRGC.
f) rapporto
fondiario di copertura:
è il quoziente espresso in percentuale tra la superficie
coperta (da corpi di fabbrica o da solai esterni ai medesimi) e la superficie
fondiaria di pertinenza.
Per l’area BT1 n.786: max 55%;
g) i
parcheggi privati:
ai sensi della L. 122/89 sono determinati sulla base
della determinazione di un volume virtuale dei fabbricati assumendo un’altezza
convenzionale di ogni singolo piano di m. 4 ove l’altezza effettiva di ogni
piano fuori terra superi tale limite.
h) altri parametri edilizi:
ogni altro parametro edilizio non
espressamente richiamato ai precedenti punti (altezza dei locali tecnici,
sovrastrutture in genere, insegne pubblicitarie, ecc.), sarà indicato in sede
di SUE e non comporta variante urbanistica; tale prescrizione prevale su quelle
di carattere generale previste in altri articoli della presente normativa.
Prescrizioni
particolari
Gli allegati A1, A2, B e C della
Relazione Illustrativa di Controdeduzione hanno contribuito alla determinazione
delle procedure e delle prescrizioni particolari costituenti il corpo
normativo. I contenuti degli allegati A1, A2, B e C costituiscono altresì base
di conoscenza per l’orientamento delle successive elaborazioni di maggior
dettaglio, così come tutte le ulteriori valutazioni e cautele eventualmente
ritenute utili in conseguenza degli approfondimenti valutativi effettuati nelle
successive fasi progettuali.
Tutto ciò
premesso le progettazioni di maggior dettaglio (SUE e Concessioni Edilizie)
richiedono il rispetto delle seguenti procedure e prescrizioni particolari:
Prescrizioni di verifica da effettuare in forza della
L.R. 40/98:
Nella fase
di redazione dello Strumento urbanistico esecutivo, definito un progetto,
dovranno essere effettuate le necessarie verifiche, considerando che l’attività
programmata è riconducibile ai progetti di cui all’allegato B1 della L.R.
40/98, “costruzione di centri commerciali – p.to 17” (così come integrato con
DCR del 27/12/2001, n. 217 – 41038) anche al fine di subordinare la
progettazione alle procedure previste dalla normativa in vigore.
Aspetti ambientali e paesaggio:
In relazione
alle componenti Aria, Rifiuti, Rumore, Ecosistemi, Acqua si impongono le
seguenti prescrizioni:
·
deve essere
prevista la realizzazione di ecofiltri lungo la via Debouchè per l’atterraggio
degli inquinanti prodotti dal traffico. Lungo predetta via una fascia di circa
40 metri, posta all’interno dell’area BT1 n.786 dovrà essere sistemata a verde,
con alberature di media grandezza da individuare tra le essenze autoctone, atte
a realizzare un filtro verde permeabile tra il centro commerciale e la viabilità
principale;
·
In sede di
redazione del SUE devono essere individuati i siti idonei per la raccolta
differenziata dei rifiuti prodotti e la loro preparazione e smistamento verso
la discarica;
·
Le emissioni di
rumore dovute al traffico devono essere limitate attraverso l’utilizzo di
pavimentazioni fonoassorbenti sulle strade pubbliche ricomprese nel SUE,
l’interposizione degli edifici commerciali tra le zone parcheggio e quelle
residenziali. Le zone di carico scarico merci dovranno essere protette da schermature
fonoassorbenti o collocate favorevolmente in rapporto ai possibili recettori.
Tutti gli impianti tecnologici devono essere isolati acusticamente ed
opportunamente installati nei confronti delle aree residenziali;
·
Le nuove viabilità
in progetto devono prevedere fasce di protezione in grado di creare una
schermatura agli agenti inquinanti (ossido di carbonio e rumore);
·
Limitare, per
quanto possibile, l’impermabilizzazione del suolo garantendo sull’intero
intervento (aree di Nichelino e Vinovo) le condizioni minime definite dal
relativo paramero edilizio. La copertura degli edifici dovrà prevedere, per
quanto possibile ed utile, il ricorso a sistemazioni a verde vegetale in una
percentuale prossima al 20% per gli immobili con una SC superiore a 3000 mq, fatta
eccezione per serre ed edifici ad esse assimilabili. Il sistema di raccolta
delle acque meteoriche dovrà essere idoneo a raccogliere e separare gli agenti
inquinati, con particolare riferimento ai distributori di carburante.
Caratteri degli insediamenti:
In
relazione agli edifici si invita a prestare attenzione, fin dalla stesura del
Studio Unitario alle tipologie edilizie utilizzate, adottando un linguaggio
architettonico valutato in rapporto alle specificità del contesto territoriale.
La progettazione deve escludere le interferenze con le visuali individuate
sulla “Carta delle criticità” esemplificativa contenuta nell’Allegato A2,
garantendo la fruibilità visiva da e per la Palazzina di Caccia; analogamente
sono impedite lungo il confine del Parco opere stradali in elevazione oltre le
quote dell’attuale viabilità.
La
realizzazione di costruzioni lungo la via Debouchè deve essere caratterizzata
da ampi spazi liberi in grado di estendere la visuale oltre il primo fronte
costruito.
In
relazione alla sistemazione degli spazi pubblici o privati di uso pubblico,
posti all’interno dell’area BT1 n.786, è disposto il rispetto dei seguenti
indirizzi volti alla qualificazione dell’intervento:
1.
reperire per quanto possibile
parcheggi al di sotto dei fabbricati in progetto utilizzando anche strutture
pluripiano specializzate;
2.
piantumare e rendere permeabili i
parcheggi posti all’aperto su terrapieno. Progettare i parcheggi all’aperto
affinché risultino debitamente intervallati da adeguati spazi pubblici, o
privati asserviti all’uso pubblico, attrezzati e fruibili da parte del pubblico
al fine di limitare l’impatto visivo della piastra a parcheggio e dare
riconoscibilità ai diversi settori;
3.
dotare per quanto possibile di
spazi pubblici attrezzati e fruibili da parte del pubblico, similmente a quanto
indicato per le aree a parcheggio, le
connessioni fra i differenti edifici che legano le attività commerciali
indipendenti e compatibili con la programmazione commerciale regionale.
Viabilità in progetto - accessibilità:
Le
opere di urbanizzazione necessarie ad integrare e potenziare il sistema
infrastrutturale esistente viario e dei sottoservizi, sono parte integrante ed
imprescindibile dell’intervento previsto nell’area urbanistica BT1 n.786 (di
concerto con quanto previsto nelle aree A.C.S.P. del Comune di Vinovo).
Le
opere viarie previste dal PRGC per l’opportuno potenziamento del sistema
metropolitano sono quelle indicate al successivo art. 78 – Viabilità esistente
ed in progetto.
Il
dimensionamento delle infrastrutture deve avvenire tenendo conto dei carichi di
traffico generati dall’iniziativa pianificata dalla presente variante, dai
flussi di traffico preesistenti sulla via Debouchè e di quelli indotti dalla
chiusura del tracciato storico della S.S.23. Le infrastrutture viarie devono
essere valutate e verificate in applicazione degli art. 26 e 27 della DCR
563-13414/99; di conseguenza sono ammesse le necessarie variazioni di giacitura
e sezione che risultassero necessarie.
Le
simulazioni di impatto sulla viabilità devono essere effettuate sulla base di
un grafo locale che tenga conto delle diverse condizioni di deflusso che
verranno a crearsi sovrapponendo i flussi esistenti con quelli generati dalla
presente iniziativa. La simulazione deve considerare quale imput di progetto la
“rifunzionalizzazione” della SP140 nel tratto compreso tra la rotatoria in
progetto all’incrocio con via Scarrone ed il confine cominale con Vinovo.
Per
“rifunzionalizzazione” della SP 140 si intende un’insieme di opere volte alla
riqualificazione del tratto indicato con specifiche soluzioni volte alla
riduzione degli attuali flussi di traffico, con particolare riferimento al
traffico pesante, alla moderazione della velocità e con la predisposizione di
adeguata segnaletica stradale di indicazione dei percorsi alternativi
compatibili con il Piano Urbano del Traffico.
I
livelli di servizio atteso si misurano sulla rete stradale esterna all’area di
intervento e sono classificati secondo le indicazioni del manuale della
capacità delle strade AASMO.
In
particolare, tenedo conto del contesto in cui si trovano le infrastrutture da
realizzare, si ritiene accettabile per le vibilità di scorrimento e per quelle
a carattere sovraccomunale, il livello di servizio “E” nelle ore di punta
annuali determinate da eventi particolari come i periodi pre-natalizi e di
particolare richiamo.
Si
dovranno inoltre adottare idonee soluzioni alla canalizzazione del traffico da
e per il parco commerciale, rispetto a quello con O-D di più lunga percorrenza.
Qualora le valutazioni lo richiedano, in corrispondenza delle rotatorie 1N e 2N
(cfr. Tav. 3.7), sono da privilegiare soluzioni tecniche volte alla separazione
dei flussi veicolari: in tal caso al fine di limitare l’intrusione delle opere
stradali nel paesaggio del parco di Stupinigi, saranno ammesse esclusivamente
intersezioni a raso e/o sottopassi tali da garantire il mantenimento dei
“cannocchiali visivi di interesse storico-paesaggistico indicati sulla Carta
delle Criticità. Sono sempre esclusi i sovrappassi.
Qualora
esistano vincoli idrogeologici, quali la soggiacenza superficiale della falda,
che ostacolano la formazione dei sottopassi, si potranno prevedere questi
ultimi con sagoma ridotta e porre limitazioni in base alla sagoma dei veicoli.
Prescrizioni di carattere idrogeologico:
Con
riferimento ai temi trattati nell’Allegato C della Relazione Illustrativa di
controdeduzione si impongono alcuni indirizzi progettuali riconducibili alle
seguenti azioni:
- intercettare
con una rete di raccolta tutti i volumi idrici provenienti dalle superfici
impermeabili poste all’interno del SUE quali piazzali, aree di sosta, assi
viari e coperture degli edifici;
- convogliare
le acque raccolte in uno o più bacini artificiali e serbatoi di accumulo
interrati posti lungo il perimetro degli edifici e/o delle aree di sosta e
parcheggio;
- interconnettere
il sistema dei bacini e dei sebatoi di cui sopra realizzando un dispositivo che
trattenga i volumi idrici raccolti nell’area in progetto e li rilasci
successivamente, in modo controllato nel Rio Grivassola.
Per
quanto attiene le cautele da riservare ai corsi d’acqua superficiali
eventualmente presenti:
1) è
vietata la copertura, le opere di attraversamento non “a rive piene” e le
occlusioni anche parziali mediante riporti (cfr Circolare n.7/LAP);
2) è
prescritta la percorribilità delle sponde, possibilmente di tipo veicolare;
3) le
eventuali rilocalizzazioni di corsi d’acqua dovranno rispettare le attuali
caratteristiche dell’alveo-tipo;
4) le
eventuali curvature derivanti dalla rilocalizzazione dei corsi d’acqua dovranno
essere attentamente dimensionate e valutate;
5) è
disposto quanto previsto all’art.29 della L.R. 56/77 e s.m.i..
Per quanto
riguarda le questioni manutentive delle acque superficiali, in sede stipula
della convenzione si dovrà chiarire e definire in maniera univoca gli aspetti
legati alla manutenzione e quindi i soggetti ai quali essa sarà in capo in
termini di pertinenza, di quantità, di qualità e di periodicità degli
interventi.
La sottocategoria BT2, di cui all'art. 13 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali sono previsti interventi di completamento o di ristrutturazione urbanistica con strumenti urbanistici esecutivi.
All'interno di dette parti non sono indicate dal piano
regolatore aree specifiche, destinate a servizi o a nuove sedi viarie. Il SUE
interessa la totalità delle aree classificate come BT2.
Lo strumento
urbanistico esecutivo può essere anche di iniziativa privata, in conformità a
quanto previsto dall'art. 43 della L.R. 56/77 e successive modificazioni. Per la sola area n° 67, al fine di facilitare
la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà, lo strumento urbanistico
esecutivo ed ove necessario il PPA, di norma, indicano le Unità Minime di
Intervento (U.M.I. comprensive anche delle porzioni di aree a servizi) cui può
essere limitato l'intervento.
Qualora il proponente l’intervento non
ritenga possibile seguire l'intervento esteso all'intera area n° 67 indicata
dal PRGC dovrà allegare al SUE proposto
(che si configura come nuova U.M.I., ai sensi dell’Art. 9, 2° comma delle NTA)
un elaborato di “Verifica di inserimento dell’intervento” esteso all’intera
U.M.I. o area urbanistica di appartenenza. Tale documento, la cui assenza rende
improcedibile la proposta di SUE, deve giustificare la diversa delimitazione e
dimostrare la possibilità tecnica di attuazione del PRGC per la restante parte
dell’area urbanistica, simulando gli aspetti compositivi ed ambientali
ottenibili nel caso di un intervento completo.
Per la parte del territorio BT2 è prescritto altresì:
a) indice
fondiario di superficie, da applicare all'intera parte, non superiore a 1,2
mq/mq;
b) gli
interventi convenzionati in piani urbanistici esecutivi sono realizzati
mediante tipi, attività ed usi come precisato in tabella; in particolare è
prescritto il rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e c); ed inoltre
una superficie da destinare a servizi pubblici pari all'80% della superficie
lorda di solaio corrispondente alla quantità edificabile di cui almeno il 50%
destinata a parcheggio pubblico reperita come superficie utile in apposite
attrezzature, anche nel sottosuolo.
Per l’area
urbanistica n.67 il soddisfacimento degli standard art. 21 L.R. 56/77 è ammesso
mediante il criterio della monetizzazione delle aree.
c) in
assenza di strumenti urbanistici esecutivi sull'intera BT2:
-
interventi su interi edifici
esistenti o su singole unità immobiliari ammessi senza incrementi di quantità
(di superficie lorda di solaio), senza convenzione, secondo tipi, attività e
vincoli precisati in tabella.
- in particolare non è consentito incrementare
l'uso residenziale esistente se non in relazione alle esigenze del personale di
custodia.
Art.57 Prescrizioni per BR5 (ex CR1)
Per la sottocategoria BR5, di cui
all'art. 13 delle presenti norme, si prescrive:
a) indice
fondiario di cubatura non superiore a 1,2 mc/mq ovvero a quello esistente alla
data di adozione del Progetto Preliminare incluse le volumetrie riconosciute ai
sensi della legge 47/1985 per interventi di:
- ampliamento
di edifici esistenti;
- completamento
mediante nuova edificazione di lotti non ancora edificati;
- ristrutturazione
urbanistica;
- ristrutturazione
edilizia;
b) Nel
rispetto delle indicazioni di cui alle lettere b), c), e d) dell’art. 51.
“Prescrizioni per BR3”;
c) l'altezza massima degli edifici in
tutte le aree non potrà superare i 2-3 p.f.t.
d) l’attuazione
dell’intervento sull’area n° 362 è da attuarsi esclusivamente mediante PdR
esteso all’intera area urbanistica.
Il
PdR deve consentire l’apertura della viabilità in progetto, la dismissione
delle aree indicate nella allegata tabella normativa e comunque in quantità non
inferiore a quella indicata come SRV sulle tavole di progetto; viene inoltre
richiesta la loro contestuale sistemazione nel rispetto delle indicazioni
progettuali che verranno fornite dall’A.C. in fase di convenzione.
e) gli
interventi sono sempre subordinati a SUE qualora l’area sia cartograficamente
delimitate dal simbolo di “Coordinamento degli strumenti urbanistici esecutivi”
o ne caso l’intervento previsto risulti pari o superiore a 3.000 mc.
f) per l’area urbanistica n. 787/D
l’attuazione di un nuovo intervento è subordinato alla formazione di uno
strumento urbanistico esecutivo esteso anche alle aree 787/A, 787/B, 787/C,
787/E; la mancata estensione del PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e
per l’estensione indicata cartograficamente sulle tavole di progetto
costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC approvato ogni singola area
urbanistica preordinata agli interventi privati costituisce singolo comparto
attuabile separatamente, nel rispetto delle rispettive disposizioni
urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di stipula della convenzione
l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area 787/E deve essere effettuata
contestualmente alla firma dell’atto convenzionale.
Sull’area urbanistica n° 787/D, già oggetto di
precedente attuazione nel rispetto dei parametri generali previsti per la zona
BR5, subordinatamente alla formazione di un nuovo PEC ed all’ottemperamento
delle nuove prescrizioni convenzionali, è ammesso un incremento della capacità
edificatoria fino ad un massimo di + 2000 mc. ed il conseguente proporzionale
supermento degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo
normativo (e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche BR5. L’utilizzo delle
nuove capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti
prescrizioni:
- incremento
di altezza massima del fabbricato: sopraelevazione di + 2. p.f.t. dell’edificio esistente,
- rapporto
di copertura: pari a quello del progetto edilizio esistente;
- conformare
il nuovo intervento sull’edificio preesistente, sia per tipologia edilizio che
per utilizzo di materiali;
- la
cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard
dovuti alla nuova capacità edificatoria. E’ comunque da privilegiare una
soluzione di impianto che possa, anche in quota parte reperire in loco aree a
servizi da destinare a parcheggio pubblico in aggiunta a quelle eventualmente
già presenti all’interno del perimetro dell’area 787/C.
Ogni intervento deve essere valutato sulla base delle
indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti normativi espressi
dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche prescrizioni contenute
nelle schede di approfondimento redatte per ogni area urbanistica ancora
edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si confrontino gli
elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 – 4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in
particolare: aree numero 29, 44, 52, 53, 54, 100, 169 e, 175 ricadono in
settori caratterizzati da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli
elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in
ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela
del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della
circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per
tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o
le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso
prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle
presenti NTA.
La sottocategoria CR2, di cui all'art. 14 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali si prescrive nuova edificazione residenziale privata, pubblica e convenzionata, con strumenti urbanistici esecutivi.
All'interno di dette parti possono essere già indicate dal Piano Regolatore Generale aree specifiche, destinate a servizio (di cui all'Art. 17) ed a nuove sedi viarie.
Al fine di facilitare la formazione
di iniziative unitarie fra le proprietà il P.P.A. o lo stesso strumento
urbanistico esecutivo, possono indicare le unità minime (comprensive anche di
porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento di nuova
edificazione. In ogni caso valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 9,
secondo comma.
A meno che il Comune non intenda
avvalersi del Piano per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 41
della L.R. 56/77 e successive modificazioni, gli interventi di nuova
edificazione previsti nella CR2 sono attuati mediante strumenti urbanistici, di
cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 56/77, che prevedano la stipulazione di una
convenzione fra il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in
Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 56/77
e successive modificazioni; all'interno delle CR2 potranno essere reperite aree
sia per l'edilizia residenziale pubblica che convenzionata (ai sensi degli art.
7 e 8 della legge 10/77) in misura definita dal P.P.A.
Per le aree urbanistiche n. 787/A e 787/E
l’attuazione dell’intervento è subordinata alla formazione di uno strumento
urbanistico esecutivo esteso anche alle aree 787/C, 787/B, 787/D; la mancata
estensione del PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e per l’estensione
indicata cartograficamente sulle tavole di progetto costituiscono elemento di
improcedibilità. A PEC approvato ogni singola area urbanistica preordinata agli
interventi privati costituisce singolo comparto attuabile separatamente, nel
rispetto delle rispettive disposizioni urbanistiche previste per ognuna di
esse. In sede di stipula della convenzione l’integrale cessione gratuita al
Comune dell’area 787/E deve essere effettuata contestualmente alla firma
dell’atto convenzionale.
Il piano distingue la sottocategoria CR2 in parti CR2a
dove è consentita, a parità di capacità insediativa territoriale, l'edificazione
fino a 3 piani f.t. e CR2b dove è consentita l'edificazione fino a 5 piani f.t..
La
sottocategoria CR2/c assegnata esclusivamente all’area n.950, è destinata ad
ospitare un nuovo complesso residenziale dalle caratteristiche formali
compositive preordinate e definite sulla base di un unico Piano
Particolareggiato di iniziativa pubblica.
Per le parti CR2a, CR2b, si
prescrive altresì:
a) indice territoriale di cubatura da
applicare all'intera parte od unità minima d'intervento non superiore a 1,0
mc/mq.
Il volume edificabile così
determinato è concentrato sulle aree, non vincolate o non destinabili a servizi
ed a viabilità destinate dal SUE a superficie fondiaria edificabile non
potendosi superare, per gli edifici, i 2/3 piani fuori terra (a seconda di
tipologia a schiera od isolata) ed i 5 piani fuori terra, rispettivamente per
le CR2a e CR2b.
La differenza fra la superficie
territoriale oggetto di intervento e la superficie fondiaria edificabile è
destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi di cui all'art. 21 della
L.R. 56/77 e di cui al 1° comma dell'art. 35 delle presenti norme ed alla
viabilità, al netto delle aree eventualmente già vincolate, nella cartografia
di progetto, dal piano regolatore.
Queste ultime possono anche subire
variazioni di forma, o di ubicazione, se lo strumento urbanistico esecutivo ne
motiva ed argomenta l'opportunità.
In ogni caso la quantità complessiva
di aree destinate ai servizi è calcolata dividendo il volume edificabile per
100 mc/ab e moltiplicando il risultato per una dotazione di servizi di cui
all'art. 21 della legge 56/1977 pari a 33 mq/ab.
Opere di urbanizzazione primaria: L’intervento
nell’area n. 943 dovrà realizzare, tramite l’apertura di un nuovo accesso
viario, il collegamento dei due tratti esistenti di via Palermo.
b) gli interventi in strumenti urbanistici
esecutivi - così come sopra precisato - sono realizzati mediante tipi,
attività, usi e vincoli come precisato in tabella.
c) nelle parti di territorio classificate
come CR2, oltre ad interventi per recinzione mediante opere a giorno, è
consentito:
- intervenire su edifici eventualmente
esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come
definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di
intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), restauro
- risanamento e
ristrutturazione edilizia delle opere di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 delle
presenti norme;
- intervenire sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è consentito il cambiamento all'interno della classe e.
d) Per gli interi edifici esistenti sono
comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
comunque nel rispetto delle attività previste nell’allegata tabella.
Per
la sottocategoria CR2/c, area n. 950, si prescrive che:
1)
l’attuazione
dell’intervento è subordinata alla preventiva formazione e approvazione di un
unico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica così come indicato sulle
tavole di progetto 3.1 e 3.3. il Piano Particolareggiato dovrà verificare il
coordinamento degli interventi strutturali e infrastrutturali articolando gli
interventi in Unità Minime di Coordinamento Progettuale così come definite al
precedente Art. 9, ultimo comma.
2)
Le
capacità edificatorie massime attribuite all’area urbanistica 950 saranno
determinate applicando un indice territoriale non superiore a 1,35 mc/mq. Non
si ammettono proposte progettuali che riducano più del 20% la capacità
edificatoria massima complessiva.
3)
Ferma
restando la prevalenza dell’ attività residenziale attribuita all’intervento,
si ammettono le ulteriori attività previste dalla tabella normativa purchè esse
risultino funzionali all’insediamento residenziale. Il Piano Particolareggiato
avrà il compito di reperire una quota significativa di edilizia
pubblica/convenzionata da stabilirsi con il Comune sulla base delle proprie
programmazioni ed esigenze.
4)
La
quantità minima di aree destinate a servizi di cui all’Art. 21 LR 56/77 è
stabilita in 33 mq/abitante insediato; il numero di abitanti insediabili è
determinato dividendo il volume edificabile in progetto per 100 mc/abitante. Il
calcolo delle aree destinate a standard urbanistici è effettuato sulla base del
volume edificabile in progetto; qualora la percentuale di destinazioni ammesse
ma differenti dalla residenza superi il 15% del volume in progetto, gli standard
minimi dovranno essere calcolati sulla base del volume edificabile massimo,
indipendentemente dal volume in progetto.
5)
L’attuazione
della CR2/c deve rispettare l’organizzazione dell’impianto proposto nella
cartografia di progetto (Tavv 3.1 e 3.3) con particolare riferimento alla
formazione di una fascia a spazi pubblici posta tra il perimetro
dell’intervento e le viabilità esistenti ed in progetto (Via Debouchè – nuova
bretella svincolo Tangenziale). Nel rispetto delle indicazioni cartografiche il
Piano Particolareggiato dovrà dare attuazione ad un’area per servizi scolastici
(SRI) individuata all’interno del perimetro dell’area n. 950, quale
integrazione del sistema scolastico comunale. Si demanda al progetto del Piano Particolareggiato il reperimento
(all’interno dell’area urbanistica n° 950) della ulteriore quota delle aree a
servizi non rappresentata nelle tavole di progetto, per il soddisfacimento
delle quantità richieste al precedente punto 4. Ai fini di rafforzare la fascia
verde posta a corona dell’intervento, la soluzione progettuale di dettaglio
dovrà privilegiare l’attribuzione a funzione pubblica o di uso pubblico o la
sistemazione a verde delle aree interessate dalla fascia di rispetto stradale
in corrispondenza dello svincolo “Debouchè”.
6)
Le
soluzioni progettuali richiedono la verifica di vincoli e condizionamenti
derivanti dalle prescrizioni di cui agli allegati. AT3 bis - TAV.12 e AT5 -
TAV.17, con particolare riferimento ai seguenti temi:
- sistema dei canali e dei fossati
dell’antica organizzazione agricola del territorio;
- sistema delle tracce della maglia viaria e
delle strade storiche;
- viali alberati e rotte di caccia;
- aree sottoposte ad eventuali vincoli di
carattere ambientale (rif. DM 16/06/1966, ai sensi della Legge 1497/39);
- fasce di rispetto delle infrastrutture
(elettrodotti, metanodotti, ecc…).
7)
L’impianto
planimetrico, organizzativo, funzionale e distributivo dei volumi edificabili,
dovrà essere interpretato dal progetto del Piano Particolareggiato sulla base
degli indirizzi progettuali dello Studio di fattibilità predisposto dal Comune
di Nichelino per l’area in oggetto, tenuto conto delle indicazioni sopraelencate:
va precisato a tale riguardo il rispetto dei parametri contenuti nella tabella
normativa e, per le aree fondiarie poste in corrispondenza delle aree oggetto
del DM 16/06/1966, l’esclusione degli edifici “a torre” e una calmierazione
dell’altezza degli edifici in linea.
Similmente il
Piano Particolareggiato dovrà guidare la progettazione architettonica dei fabbricati
e degli spazi liberi (pubblici o privati) con puntuali indicazioni riferibili
allo Studio di fattibilità richiamato in precedenza.
8)
Ad
integrazione delle precedenti disposizioni, la formazione del Piano
Particolareggiato è subordinata alle seguenti disposizioni particolari:
- predisporre uno Studio del traffico in grado
di simulare gli effetti indotti dall’intervento sul sistema viabilistico
esistente, verificando la funzionalità degli innesti previsti tra la viabilità
esistente e quella in progetto;
- Rispettare tutti gli “indirizzi e criteri di
compatibilità” di cui al Cap. 3.6.1 dell’allegato 1.B alla Relazione
Illustrativa “Relazione di compatibilità ambientale”, nonché le prescrizioni di
cui agli elaborati geologici; in particolare si richiede che il progetto
integri la progettazione architettonica ed impiantistica, adeguando
quest’ultima ai sistemi energetici a basso impatto minimizzando i consumi e le
emissioni inquinanti. Sono da privilegiare soluzioni anche centralizzate in
grado di assicurare un alto livello di autonomia energetica all'intervento
(impianti di cogenerazione o trigenerazione);
- progettare e realizzare tutte le opere
infrastrutturali direttamente connesse all’intervento, interne o esterne al
perimetro del P.P., con particolare riferimento al sistema della viabilità
(anche in relazione ai risultati conseguenti allo Studio sul Traffico) e alla
rete dei sottoservizi (acque bianche e nere, canali, elettrodotti, ecc…);
- rispettare le disposizioni
geologico-idrauliche contenute negli elaborati specifici e conseguenti alle
classi attribuite alle aree oggetto di intervento. La canalizzazione dei canali
Palazzo e Lairetta saranno subordinate
alle specifiche disposizioni geologico-idrauliche di cui agli elaborati “G” ed
“I” ed oggetto di specifico approfondimento in sede di redazione di Piano
Particolareggiato. In ogni caso i canali interni all’area e corrispondenti ai
tracciati storici dovranno essere a cielo libero e l’edificazione dovrà
rispettare una fascia di rispetto minima di
L’intervento sull’area urbanistica n 787/E è
subordinato alle seguenti ulteriori disposizioni:
- l’area
urbanistica così come delimitata sulle tavole di progetto deve essere
integralmente ceduta gratuitamente al Comune al fine di estendere l’area
urbanistica S n 837 (con destinazione SRI), per la formazione di un nuovo
plesso scolastico, nel rispetto delle disposizioni convenzionali che verranno
stabilite in sede di formazione di PEC conformemente al “protocollo d’intesa”
approvato dal Comune di Nichelino il 28/04/2008 con DCC n° 26;
- in sede
di formazione del PEC a cui il PRGC demanda l’attuazione dell’intervento, la
capacità edificatoria generata in applicazione degli indici di zona sarà
integralmente rilocalizzata sulle aree urbanistiche 787/A, 787/B, 787/C, 787/D
nel rispetto delle disposizioni previste dal PRGC per ogni singola area
urbanistica;
Sull’area urbanistica n 787/A, subordinatamente
alla formazione del PEC ed all’ottemperamento delle prescrizioni convenzionali,
si ammette oltre alle capacità edificatorie di zona un incremento della stessa
fino ad un massimo di + 1.200 mc. ed il conseguente proporzionale supermento
degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo
(e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche CR2. L’utilizzo delle nuove
capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la
cessione degli standard dovuti per le capacità edificatorie di zona (It=1
mc/mq) è uniformata alle disposizioni vigenti per altri analoghi interventi;
- la
cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard
dovuti alla nuova capacità edificatoria (max + 1.200 mc). E’ comunque da
privilegiare una soluzione di impianto che possa, anche in quota parte,
reperire in loco aree a servizi da destinare a parcheggio pubblico in aggiunta
a quelle eventualmente già previste all’interno del perimetro dell’area 787/A.
Ogni intervento deve essere
valutato sulla base delle indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai
contenuti normativi espressi dalla relazione geologico tecnica e dalle
specifiche prescrizioni contenute nelle schede di approfondimento redatte per
ogni area urbanistica ancora edificabile. Alcune aree della presente
sottocategoria (si confrontino gli elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 – 4.16 e
l’elaborato AT1.4), ed in particolare: aree numero 96 e 106, ricadono in
settori caratterizzati da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli
elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in
ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela
del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della
circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per
tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o
le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso
prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle
presenti NTA.
La sottocategoria CR3 di cui
all'art. 14 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali si
prescrive nuova edificazione, prioritariamente destinata all'edilizia
residenziale pubblica con strumenti urbanistici esecutivi.
All'interno di dette parti possono
essere già indicate dal Piano aree specifiche, destinate a servizi (SR di cui
all'art. 17) ed a nuove sedi viarie.
Qualora il Comune non intenda
avvalersi del piano per l'edilizia economica e popolare di cui all'art. 41 della
L.R. 56/77 gli interventi di nuova edificazione previsti nella CR3 sono attuati
mediante strumenti urbanistici, di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 56/77, che
prevedano la stipula di una convenzione fra il Comune ed i privati proprietari,
eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt.
45 e 46 della L.R. 56/77 ed all'interno dei quali avvalersi della facoltà di
convenzionamento di cui agli artt. 7 e 8 della Legge 10/1977.
Al fine di facilitare la formazione
di iniziative unitarie fra le proprietà il P.P.A. o lo stesso strumento
urbanistico esecutivo, possono indicare le unità minime (comprensive anche di
porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento di nuova
edificazione. In ogni caso valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 9,
secondo comma.
Per le parti CR3 si prescrive
altresì:
a) Indice territoriale di cubatura da
applicare all'intera parte o ad unità minime di intervento non superiore a 0,7
mc/mq.
Il volume edificabile così determinato
e concentrato sulle aree fondiarie destinate dal piano urbanistico esecutivo a
superficie fondiaria, non potrà superare l'indice fondiario max di 5 mc/mq., ai
sensi dell'art. 23 della L.R. 56/78.
La differenza fra la superficie
territoriale oggetto di intervento e la superficie fondiaria edificabile è
destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi di cui all'art. 21 della
L.R. 56/77 di cui al I comma dell'art. 35 delle presenti norme ed alla
viabilità, al netto delle aree eventualmente già vincolate, nella cartografia
di progetto dal piano regolatore.
Queste ultime possono anche subire
variazioni di forma, o di ubicazione, se lo strumento urbanistico esecutivo ne
motiva ed argomenta l'opportunità.
La quantità complessiva di aree
destinate ai servizi è calcolata, di norma, dividendo il volume edificabile per
100 mc/ab e moltiplicando il risultato per l'indice relativo ai servizi pari a
117 mq/ab di cui non oltre 33 mq/ab sono da realizzare da parte degli operatori
dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
Ove le tavole di PRGC indichino fili di
fabbricazione od altri indirizzi per la progettazione degli interventi,
l'Amministrazione comunale può far precedere al SUA ed al rilascio delle
concessioni edilizie un "progetto guida" d'approvazione consiliare
avente valore di indirizzo e coordinamento della progettazione degli
interventi.
b) gli interventi in piani urbanistici
esecutivi - così come sopra precisato - sono realizzati mediante tipi,
attività, usi e vincoli come precisato in tabella.
c) nelle parti di territorio classificate
come CR3, oltre ad interventi per recinzione mediante opere a giorno, è
consentito:
- intervenire su edifici eventualmente
esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle
presenti norme e mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione
(ordinaria, straordinaria), al restauro, risanamento e ristrutturazione
edilizia delle opere di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 delle presenti norme;
- intervenire sulle aree non edificate senza
cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definiti al Titolo
II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla conduzione delle attività
agricole, di cui all'art. 24, per le quali è consentito il cambiamento all'interno
della classe e.
Per
l’intervento di riqualificazione da attuare sull’area di piazza Carlo Alberto
dalla Chiesa (area urbanistica n° 461) si integrano le prescrizioni della
sottocategoria CR3 con le seguenti:
-
l’intervento attuabile con SUE (di iniziativa privata o
pubblica) deve essere unitario e comprendere l’intera superficie indicata in
cartografia;
-
la dismissione delle aree a servizi, nel rispetto dei
parametri minimi di cui al precedente punto a), non può essere inferiore a
23.000 mq da reperire necessariamente sul sedime dell’attuale piazza C.A. dalla
Chiesa;
-
la capacità edificatoria complessiva deve essere concentrata
sui due lotti fondiaria individuata in cartografia;
-
le aree a verde privato potranno essere realizzate anche su
soletta come previsto all’art. 47 punto b) delle N.T.A. del P.R.G.C..
Dovranno essere rispettate le
seguenti prescrizioni:
-
altezza massima degli edifici in progetto non superiore
all’edificio preesistente sull’area urbanistica n. 145 e comunque non superiore
a m. 16.50;
-
il SUE dovrà attuare la sistemazione definitiva a parco di
livello urbano di parte dell’area a servizi dismessa e contraddistinta dalla
sigla SRV all’interno del perimetro di “coordinamento degli strumenti
urbanistici esecutivi”.
-
dovrà inoltre attuare la sistemazione definitiva ad area
mercatale attrezzata di una fascia dell’area a SRV parallela a Via 1° Maggio;
le modalità ed i contenuti progettuali degli spazi pubblici ora richiamati,
saranno definiti dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del Piano Particolareggiato
di iniziativa pubblica adottato contestualmente alla presente variante;
-
la progettazione urbanistica dell’intera area dovrà contenere
valutazioni sull’effettiva esigenza di parcheggi pubblici zonali, al servizio
della nuova area mercatale, del parco in progetto e dei servizi esistenti ivi
localizzati e proporre soluzioni progettuali compatibili con le valutazioni
effettuate.
Per l’intervento di nuova edificazione finalizzato
alla realizzazione di una edilizia residenziale pubblica destinata alla
popolazione nomade sull’area di Via Tetti Rolle e Via Mentana, denominata
CR3/n, area urbanistica n° 967 e 982, si prescrive in particolare che:
-
Gli interventi progettuali sono
rivolti alla realizzazione di unità abitative, tutte dotate di accesso veicolare
e pedonale indipendente da pubblica via, di viabilità pubblica e di spazi per
parcheggi e verde attrezzato.
-
La capacità insediativa attribuita all’area
complessivamente alle due aree in argomento è pari a 9.000 mc distinta in 2.500
mc in via Mentana e i restanti 6.500 mc in via Tetti Rolle e rappresenta la
massima volumetria realizzabile.
- Il Rapporto di copertura dovrà essere pari o
minore al 42 %
- La quantità complessiva di aree destinate ai
servizi è calcolata, di norma, dividendo il volume edificabile per 100 mc/ab e
moltiplicando il risultato per l'indice relativo ai servizi pari 33 mq/ab.
- I fabbricati residenziali dovranno
rispettare le seguenti prescrizioni edilizie e d’impianto:
o SUL
max per unità abitativa: 100mq;
o lotto
di pertinenza medio ogni singola unità abitativa: 300mq + 5%;
o h
max unità immobiliari: 3,3m;
o tipologia
edilizia, sagome fabbricati, manufatti accessori, recinzioni lotti e le aree a
viabilità e servizi pubblici dovranno essere definiti nell’apposito piano
esecutivo
-
la larghezza
delle fasce di rispetto e/o servitù pertinenti i tratti di gasdotto interessati
dalle aree edificabili previste nella Variante al P.R.G.C. è pari a m. 7,00
(sette) per parte delle tubazioni in pressione e esercizio (misurate in senso
orizzontale ed ortogonale tra l'asse delle condotte ed i fabbricati) fermo
restando che dette fasce dovranno essere mantenute a terreno agrario a garanzia
delle condizioni di permeabilità stabilite dal Decreto Ministeriale 24.11.1984
del Ministero dell 'Interno;
-
i limiti
delle aree edificabili dovranno essere definiti, in occasione della stesura dei
rispettivi progetti, in modo tale che i tracciati dei preesistenti metanodotti
e relative fasce di rispetto e/o servitù, siano mantenuti fuori dalle
pertinenze dei futuri fabbricati;
-
le reti
di servizi interrati (cavi dotti per impianti elettrici e/o telefonici,
fognature e simili, ecc.) dovranno essere eseguite, in prossimità dei gas
dotti, nel rispetto di quanto disposto dall'Art. 2.4.2/e del D.M. 24.11.1984
(Sup.Ord. alla G. U n. 12 del 15. 01.1985 ''Norme di sicurezza antincendio per
il trasporto, la distribuzione. l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale
con densità non superiore a 0,8" e s.m. i);
-
le
installazioni di linee elettriche aeree e relative messe a terra dovranno
essere eseguite, in prossimità dei gasdotti, in base a quanto disposto dal D.M
21.03.88 Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, ['esecuzione e
l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne pubblicato sul S.O. alla G.
Un. 79 del 05.04.88;
-
sui
tratti di gasdotto attraversati o percorsi dalla viabilità prevista., saranno
eseguiti idonei interventi di protezione e/o spostamento delle condotte da
definirsi in base ai progetti delle opere di urbanizzazione;
-
qualsiasi
intervento di adeguamento e/o spostamento dei metanodotti, che si renderà
necessario eseguire per il superamento delle interferenze, sarà eseguito da
Snam Rete Gas con proprie imprese opportunamente qualificate, ma a tutte spese
a carico del rispettivo Ente Proponente il Progetto:
-
la tipo1ogia degli interventi di
competenza della Snam Rete Gas e la stima dei relativi costi, saranno
determinati sulla base dei progetti particolareggiati delle singole opere
interferenti che dovranno, di volta in volta, essere trasmessi a Snam Rete Gas
dai rispettivi Enti Proponenti.
La sottocategoria D, di cui all'art. 16 delle presenti
norme, riguarda parti del territorio per le quali si prescrive nuova
edificazione di carattere industriale, artigianale e commerciale mediante
strumenti urbanistici esecutivi.
Tali parti del territorio sono di norma destinate alla localizzazione di attività produttive esistenti nel territorio Comunale di Nichelino alla data di adozione del Progetto Preliminare e da trasferire, secondo le indicazioni del presente P.R.G.C..
All'interno di dette parti, ove previsto dal piano
sono indicate aree specifiche, destinate a servizi (SP di cui all'art. 17) od a
nuove sedi viarie, (che rappresentano una quota dei fabbisogni derivanti dagli
insediamenti previsti dal PRG stesso) e fili di fabbricazione da rispettare
nella progettazione degli interventi.
Al fine di
facilitare la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà il P.P.A. o lo
stesso strumento urbanistico esecutivo, possono indicare le unità minime
(comprensive anche di porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato
l'intervento di nuova edificazione. In ogni caso valgono le disposizioni di cui
al precedente Art. 9, secondo comma.
Qualora il Comune non intenda avvalersi del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 42 della L.U. 56/77 e successive modificazioni, gli interventi di nuova edificazione previsti nelle aree D sono attuati mediante strumenti urbanistici di cui agli artt. 43 e 44 della L.U. 56/77.
Tali strumenti prevedono altresì la stipula di una convenzione fra il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.U. 56/77.
Per le aree D si prescrive altresì:
a) indice
territoriale di superficie da applicare all'intera area non superiore a 0,75
mq/mq.
Le
quantità edificabili così determinate (superficie lorda di solaio) sono
concentrate sulle aree (non vincolate o non destinabili a servizi e viabilità),
destinate dal SUE a superficie fondiaria, fino a raggiungere su di esse un
indice fondiario di copertura non superiore al 50%.
La
differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi
di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al I comma dell'art. 35 delle
presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione se lo strumento
urbanistico esecutivo ne motiva e argomenta l'opportunità.
In
ogni caso la quantità complessiva di aree destinate ai servizi è calcolata in
percentuale pari al 20% della superficie territoriale di D; in presenza di
unità minime di intervento di cui al 4° comma del presente articolo,
l'attuazione delle aree per servizi individuate dal PRG ai sensi dell'art. 21
della L.R. 56/77, è realizzata per porzioni funzionali attribuite alle stesse.
b) gli
interventi in piani urbanistici esecutivi sono realizzati mediante tipi,
attività, usi e vincoli come precisato in tabella. L'uso residenziale è
consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale di
custodia degli impianti previsti.
c) gli
interventi di nuova costruzione di edifici industriali debbono rispettare i
fili fissi di fabbricazione indicati nelle cartografie di progetto. Derogano
dal rispetto dei fili fissi di fabbricazione gli impianti al servizio della
viabilità (impianti di erogazione carburante e strutture ad essi funzionalmente
connesse, piccole strutture per impianti tecnologici per pubblici servizi,
ecc).
d) nelle
aree comprese in parti di territorio classificate come D, oltre agli interventi
per recinzioni mediante opere a giorno è consentito:
- interventi
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria,
straordinaria), al restauro e al risanamento delle opere, alla ristrutturazione
edilizia e all’ampliamento, di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 delle
presenti norme;
- interventi sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è consentito il cambiamento all'interno della classe e.
e) Per
quanto riguarda l'attività di deposito di materiali a cielo libero e di
rottameria, nonché la commercializzazione di pezzi di recupero di autoveicoli
civili, industriali o agricoli, dovranno essere previsti spazi di manovra e
parcheggio privati in misura adeguata e comunque non inferiori ad 1/3 della
superficie fondiaria dell'impianto; dovrà inoltre essere garantito un ordinato
utilizzo degli spazi ed il rispetto dei requisiti igienico-funzionali; è
ammessa la formazione di uffici connessi all'impianto in misura non superiore a
200 mq. lordi, servizi compresi;
f) all’interno dell’area PIP4 l’attività
t1.2 è ammessa, limitatamente ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali
di vicinato, nei limiti quantitativi previsti dal S.U.E.
g) Al fine di garantire un corretto
inserimento paesaggistico delle aree produttive si dovrà porre attenzione a:
-
realizzare
idonee schermature a verde, possibilmente con alberature di alto fusto di
essenza autoctona, in corrispondenza della trama edilizia esistente ed in
particolare per quanto riguarda gli edifici con funzioni produttive;
-
integrare
opportunamente le aree verdi con gli edifici produttivi, schermando
opportunamente l’eventuale presenza di impianti a forte disturbo percettivo;
-
evidenziare,
ove possibile, nella aree a servizi i coni visivi in direzione dello skyline
montuoso e collinare;
-
inibire
la vista da parte degli edifici a funzione terziaria , commerciale e ricettiva,
nei confronti degli edifici produttivi, mantenere le connessioni percettive,
qualora esse siano positive, con le funzioni residenziali.
Per
le aree del P.I.P. 4 si prescrive altresì:
Adeguamento alla L.R. 52/2000
“Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”
Ove
sussistano accostamenti critici tra classi acustiche confinanti dovranno essere
individuate, all’interno del perimetro del P.I.P. 4, idonee fasce di
mitigazione opportunamente dimensionate ai sensi della L.R. 52/2000 e della
D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001. Qualora l’inserimento di tali misure di
mitigazione richieda la modificazione di elementi compositivi, normativi o
dimensionali del P.I.P. 4 sarà necessario operare a mezzo di una successiva
variante del medesimo strumento urbanistico attuativo.
Adeguamento al Decreto Legislativo
334/1999 e al D.M. 9 maggio 2001 in merito ai Requisiti minimi di sicurezza per
le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (R.I.R.).
In
sede esecutiva del P.I.P. 4 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni
cautelari tecniche- operative:
· adozione di dispositivi
di ricircolo dell’aria e presenza di locali dotati di pareti ed infissi che
garantiscano adeguata resistenza al fuoco e alle sovrapressioni di picco, per
contrastare eventuali inneschi di GPL;
· presenza di locali
atti ad ospitare il personale dotati di infissi ad elevato grado di tenuta
rispetto all’atmosfera esterna in modo da garantire il totale isolamento al
determinarsi di un’emergenza con rilascio tossico, da prevedere non solo per
gli edifici situati all’interno delle aree di danno;
· adozione di specifiche
procedure di emergenza interne per le realizzazioni che prevedano una congrua
presenza di persone;
· realizzazione di
un sistema viabilistico finalizzato a separare il traffico di movimentazione
delle sostanze utilizzate dall’Azienda e a garantire che all’interno delle aree
adiacenti allo stabilimento (area di effetti reversibili e irreversibili ) sia
evitata un’eccessiva concentrazione di persone;
· realizzazione di
un sistema viabilistico alternativo a Via Vernea nell’ottica di evitare la
compromissione dell’accessibilità all’area soprattutto in condizioni di
emergenza.
Tali
prescrizioni sono da applicarsi in un’area di 500 m. dalla LIRI Industriale
S.p.A. come indicato dalla cartografia allegata alla Relazione di Compatibilità
Ambientale elaborato tecnico “R.I.R.” (allegato 3) e comunque all’intera area
del P.I.P. 4.
Fasce di rispetto dell’elettrodotto
esistente.
La
fascia di rispetto dell’elettrodotto, pari a 30 metri lineari, richiede una
verifica della nuova edificabilità, prevista da P.I.P. , qualora l’inserimento
di tali misure di mitigazione richiedano una ridefinizione delle capacità
edificatorie e/o dimensionali dei vari lotti coinvolti, si dovranno apportare
le dovute modifiche agli elementi compositivi, normativi o dimensionali del
P.I.P. 4 a mezzo di variante del medesimo strumento urbanistico attuativo.
Per la sottocategoria EE di cui
all'art. 16 delle presenti norme si prescrive:
a) indice
fondiario di cubatura massimo per la costruzione di nuove residenze rurali in
funzione delle colture in atto o in progetto nella azienda interessata, in
conformità a quanto previsto dall'art. 25 L.R. 56/77 e successive
modificazioni, nelle seguenti entità:
- terreni
a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.;
- terreni
a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.;
- terreni
a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq,;
- terreni
a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.;
- terreni
a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole:
mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;
- terreni
a pascoli e prato-pascolo di aziende silvo- pastorali: mc. 0,001 per mq. per
abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.
In
ogni caso le cubature per la nuova residenza al servizio dell'azienda non
devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.
I
nuovi edifici per residenza rurale non possono superare l'altezza di mt. 7,50
con non più di 2 piani fuori terra.
Deve
inoltre essere privilegiato il recupero delle costruzioni esistenti, non in
contrasto con l'ambiente, anche mediante ristrutturazione a fini abitativi di
parti rustiche, nei limiti delle quantità di cui al presente punto a) o di
quelle esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare.
Entro
i limiti sopra stabiliti sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c)
dell'articolo 2 della L.R. 31/7/84 n° 35.
Il
volume edificabile per le abitazioni rurali di cui sopra è computato, per ogni
azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli
edifici esistenti.
Nel
computo dei volumi edificabili non sono conteggiate le strutture e le
attrezzature di cui al successivo punto b), anche se comprese nel corpo
dell'abitazione.
Ai
fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di
appezzamenti componenti l'azienda, anche se siti in parti agricole non
edificabili (EEX) anche non contigui od in parti agricole di Comuni limitrofi,
a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi 1500 mc.
Gli
indici fondiari di cubatura si intendono riferiti alle colture in atto o in
progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa
densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di
concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
Il
trasferimento dei volumi edificabili di cui sopra non è ammesso tra aziende
diverse. Tutte le aree il cui volume edificabile è stato utilizzato a fini
edificatori sono "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe
catastali tenute in pubblica visione.
Analogamente
non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature,
di cui alla lettera b) del presente articolo, i terreni la cui capacità
produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature
rurali.
b) la
possibilità di costruire le infrastrutture, le strutture le attrezzature per la
produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, l'allevamento,
la commercializzazione dei prodotti agricoli principali,
nonchè elementi accessori e di supporto degli stessi, con dimensionamento e
caratteristiche riferiti esclusivamente alle esigenze della singola azienda
agricola.
Sono
invece da escludere tassativamente dalla EE edifici, impianti, strutture per
quanto si riferisce ad aziende non configurabili come attività agricola ai
sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.
Gli
edifici o comunque le strutture al servizio dell'attività agricola sono
realizzati con indice fondiario di superficie non superiore a 0,75 mq/mq e
indice fondiario di copertura non superiore al 35%.
Il
calcolo di detti indice è operato con riferimento ad area unitaria che pertanto
costituisce la superficie fondiaria degli edifici e delle strutture di cui
trattasi.
c) il
volume edificabile, destinato alla costruzione o all'ampliamento delle
abitazioni rurali, è oggetto di concessione esclusivamente a favore:
- degli
imprenditori agricoli, ai sensi delle Leggi 9.5.1975 n. 153 e 10.5.1976 n. 352
e delle L.R. 12.5.1975 n. 27 e 23.8.82 n. 18, anche quali soci di cooperative;
- dei
proprietari dei fondi e di chi abbia titolo e cioè gli imprenditori (di cui al
punto precedente) ed i salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- degli
imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo
comma della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno
residenza e domicilio nell'azienda interessata.
Il
rilascio della concessione per gli interventi edificatori di qualunque tipo
nella EE è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno
dell'avente diritto che preveda:
- il
mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività
agricola;
- le
classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del punto a) del
presente articolo;
- il
vincolo dell'eventuale trasferimento di volume edificabile di cui al punto a)
del presente articolo;
- le
sanzioni, oltre a quelle di cui all'art. 69 della L.R. 56/77 e successive
modificazioni, per l'inosservanza degli impegni assunti.
L'atto
è trascritto a cura dell'Amministrazione comunale e a spese del concessionario
su registri della proprietà immobiliare. Non sono soggetti all'obbligo della
trascrizione di cui sopra gli interventi previsti dalle lettere d) e) f)
dell'art. 9 della legge 28.1.77 n. 10.
E'
consentito il mutamento di destinazione d'uso (nei limiti previsti dal piano
regolatore generale) previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi,
nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore,
accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge
regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non
costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione
dell'abitazione rurale da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i
quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna
concessione.
Per
tutti gli edifici non diversamente classificati, compresi in parti del
territorio EE, oltre agli interventi per recinzioni mediante rete e paletti è
consentito:
- interventi
senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al
Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di intervento limitati
alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al restauro e al risanamento
delle opere in cui agli artt. 26, 27, 28 delle presenti norme;
- interventi
sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli
usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla conduzione
delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è consentito il
cambiamento all'interno della classe e.
La sottocategoria EEX, di cui all'art. 16 delle presenti
norme, riguarda parti del territorio a colture agricole-forestali, di
particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, classificabili
come aree a parco ai sensi della legge regionale 14.1.92 n°1, istitutiva del
"Parco naturale di Stupinigi".
In forza dell'art.9) della citata legge, la zona EEX è
sottoposta alle indicazioni contenute nel "Piano di Area",
predisposto dalla Giunta Regionale; in particolare per le attività di
produzione agricola intensiva ed estensiva di cui alla tabella normativa
seguente si rimanda alle prescrizioni dell’art. 3 della L.R. 1/92.
In assenza del sopracitato “Piano d’Area” ed in via
transitoria fino alla sua approvazione, vale quanto previsto dall'art.5 della
legge istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi"; in particolare
sugli edifici rurali esistenti sono consentite opere di manutenzione, restauro
e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e piccoli ampliamenti per
miglioramenti igienico-edilizi ( art. 37, 2° comma della N.T.A.) necessari al
mantenimento delle attività agricole presenti nel Parco, purché attenti al loro
inserimento architettonico formale. La C.I.E. verificherà caso per caso tali congruenze.
Per la sottocategoria ER, di cui
all'art. 16 delle presenti norme si prescrive:
a) indice
fondiario di cubatura in ogni caso non superiore a quello esistente alla data
di adozione del Progetto Preliminare, e comunque entro i limiti del secondo
comma dell'art.37 delle presenti N.T.A.;
b) interventi
non convenzionati su singole unità immobiliari, mediante tipi, cambiamenti di
attività e di usi come precisato in tabella;
c) interventi
non convenzionati su interi edifici mediante tipi, cambiamenti di attività e di
usi come precisato in tabella;
d) il
rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e b) per interventi, quali
precisati in tabella.
Esclusivamente
al fine di rispettare detti vincoli è consentito ampliare la superficie
fondiaria di pertinenza degli edifici esistenti, senza che questo possa
comportare incrementi dei volumi edificabili al di là di quanto previsto al
punto a) del presente articolo.
Per la sottocategoria EP, di cui
all'art. 16 delle presenti
norme, si prescrive:
a) indici
fondiari di superficie e di copertura non superiori a quelli esistenti alla
data di adozione del Progetto Preliminare.
Agli
edifici eseguiti con concessione non successivamente annullata e non in
contrasto con essa, che non siano nocivi o molesti e che ospitino attività
produttive funzionali, possono essere concessi una tantum ampliamenti in misura
non superiore al 50% della superficie lorda di solaio, sviluppato, di cui
all'art. 40, per impianti fino a 1.000 mq. ed a 500 mq. nel caso in cui la
superficie lorda di solaio complessiva superi i 1.000 mq. In ogni caso l'indice
fondiario di copertura non può essere superiore al 55%;
b) interventi
non convenzionati su singole unità immobiliari o su interi edifici, mediante
tipi, mutamenti di attività ed usi, come precisato nella tabella.
Per
la EP è di norma previsto il mantenimento delle attività e degli usi. E'
tuttavia consentito l'utilizzo e la ristrutturazione degli edifici esistenti al
fine di ospitare:
- attività
di conservazione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione delle
produzioni degli imprenditori agricoli singoli o associati, in conformità a
quanto richiesto dall'art. 25 comma 2° lettera g) della L.R. 56/77 e successive
modificazioni;
- le
attrezzature e le infrastrutture al servizio della attività agricola (stalle,
silos, serre, magazzini, locali per la lavorazione dei prodotti agricoli);
- le
attività inerenti l'allevamento di animali anche con metodi industriali.
E'
consentito inoltre l'uso residenziale,
limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale di custodia degli
impianti;
c) il
rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e c) per interventi quali
precisati in tabella.
Al
fine di rispettare detti vincoli è consentito ampliare la superficie fondiaria
di pertinenza degli edifici esistenti, senza che questo possa comportare
incrementi delle quantità (superfici lorde di solaio), al di là di quanto
previsto al punto a) del presente articolo.
Nella sottocategoria EET, di cui
all'art. 16 delle presenti norme, sono concentrati i volumi edificabili per il
mantenimento e la costruzione di nuove residenze rurali ed altresì le
infrastrutture, le strutture, le attrezzature per la produzione, la
conservazione, la lavorazione, la trasformazione, l'allevamento, la
commercializzazione dei prodotti agricoli di aziende con appezzamenti collocati
nelle parti EE, EEX.
Pur nel mantenimento di attività agricole funzionali alla
vasta area coltivata all’interno del Parco, è’ altresì auspicato un intervento
di riqualificazione edilizia e funzionale delle Cascine, anche al fine di una
complessiva rivalutazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Detti interventi sono regolati nelle
quantità, nei modi, nei limiti di cui all'art. 61 sub a); b); c); sono inoltre
soggetti alle prescrizioni generali e particolari contenute nella legge
regionale 14.1.1992 n°1, istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi"
ed ove compatibile con quelle del Titolo III delle presenti norme, concernenti
la tutela e la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.
La riqualificazione delle Cascine mediante interventi
organici sugli edifici, esistenti volti al recupero generalizzato dei volumi
esistenti per le attività di cui in tabella, è ammesso solo tramite
convenzionamenti (PdR). Nel rispetto dell’art. 3 della L.R. 1/92 di Istituzione
del Parco di Stupinigi, sono da assoggettare ad Accordo di Programma aperto
oltre che agli Enti territorialmente competenti, all’Ente gestore del Parco,
alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e al proprietario delle aree
interessate, che dovrà inoltre definire il mix funzionale fra le possibili
opzioni specificate nella tabella normativa.
Art.66 Prescrizioni per S e SP
Nelle aree soggette a vincolo per servizi ed attrezzature, pubblici e di uso pubblico, di cui agli artt. 21, L.R. 56/77 e successive modificazioni, fino all'acquisizione da parte degli enti pubblici competenti oltre ad interventi per recinzione mediante opere a giorno è consentito:
a) intervenire
su edifici eventualmente esistenti destinati ad attività anche in contrasto con
le previsioni di PRGC purché senza cambio fra le sottoclassi delle attività e
degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme, mediante
tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al
restauro e al risanamento di cui agli artt. 26; 27; 28 delle presenti norme;
b) intervenire
a fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento
edificatorio.
In tali aree saranno ammessi gli interventi necessari alla realizzazione ed al funzionamento degli edifici, delle attrezzature ed impianti di cui all'art. 21 della legge 56/1977 ed alle eventuali specifiche destinazioni indicate dal piano secondo quanto prescritto dall'art. 7 delle presenti norme.
Per:
- le
aree di cui al presente articolo all'interno delle quali, in sede esecutiva
potranno essere ricavate aliquote di aree di categoria F;
- gli
interventi di particolare carattere polifunzionale integrato in aree di
categoria S,
l'attuazione, ai fini dei vantaggi economici e funzionali derivanti da una progettazione unitaria, di norma, si avvarrà di Piani Tecnici Esecutivi (P.T.) di cui all'art. 47 della L.R. 56/77.
Nella fase di
redazione di strumenti urbanistici esecutivi per l'attuazione delle previsioni
di piano, le aree a servizi in esso individuate potranno subire, nel rispetto
degli standard minimi previsti dal PRG, modificazioni di forma ed ubicazione
necessarie alla migliore organizzazione urbanistica del PEC nel contesto
territoriale interessato senza che ciò comporti necessità di variante.
Nel caso di
interventi residenziali nelle aree del Centro Storico di ristrutturazione
urbanistica e di completamento (ad esclusione di quelli ricadenti nelle parti
di territorio Cr2 e Cr3 ), produttivi e terziari, le superfici per parcheggi
pubblici (conteggiate come superficie di calpestio) potranno essere dislocate
su più livelli entro e/o fuori terra, anche ai fini della formazione e/o
maggior fruizione delle aree per altri tipi di servizi, purché non
pregiudichino le aree verdi sovrastanti. In tal caso mediante apposite convenzioni,
il Comune potrà disporre che aliquote di
detti parcheggi eccedenti lo standard minimo di legge siano riservate all'uso
privato.
Per gli edifici ed i complessi destinati a servizi di cui al presente titolo e vincolati o classificati di interesse storico, architettonico od ambientale ai sensi delle leggi vigenti o secondo le indicazioni del presente Piano Regolatore Generale sono ammessi di norma solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento, compatibili con il criterio del restauro conservativo, previa autorizzazione, ove richiesta per legge, dei competenti organi Statali e Regionali.
è consentito l'uso del sottosuolo a parcheggio
privato anche non pertinenziale relativamente a parte dell'area urbanistica n.
818 come perimetrata nella Tav. 3.2 "Progetto di Piano", classificata
come SRP dal P.R.G.C., sulla quale sussiste un diritto di superficie in
sottosuolo conferito con atto notaio Goria Rep. 44.298 del 25/10/1991.
All’interno dei soli Distretti
Residenziali è possibile modificare la classificazione delle aree a servizi
indicate cartograficamente dal PRGC senza costituirne variante.
L’intervento sulle aree a servizi è riservato in via principale all’Amministrazione Comunale o agli Enti istituzionalmente competenti.
Ai sensi del 6° comma dell’art. 7
delle presenti NTA, in ogni Distretto Urbanistico (D.I., D.R., D.E.) è ammesso
l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso
pubblico solo previa redazione di specifica convenzione regolante
l’assoggettamento ad uso pubblico del suolo, nonché le modalità e le forme di
utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.
E’
altresì ammesso l’intervento di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla
base di concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area, che regolino con
convenzione le modalità per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso
delle opere compatibili con quelle indicate al precedente art. 7.
Nelle aree di proprietà comunale, con destinazione a
servizi, a seguito di alienazione del diritto di sottosuolo – proprietario o
superficiario – a favore di privati, è possibile la realizzazione di parcheggi
privati interrati, anche non pertinenziali. L’attuazione degli interventi
avviene mediante apposita convenzione che definisce i tempi, le modalità, le
garanzie e le opere da realizzare in soprassuolo e che disciplina l’esercizio
del diritto di sottosuolo e i rapporti con l’Amministrazione Comunale.
I parametri urbanistici legati all’utilizzazione delle
aree S ed SP devono rispettare le seguenti regole:
Aree S (S, SRI,
SRC, SRV, SRP, SC):
tutti gli interventi compatibili con le attività indicate al
precedente art. 7, punto 1) saranno dimensionate sulla effettiva esigenza
secondo le indicazioni programmatiche definite, volta per volta, dall’A.C. e
saranno soggetti esclusivamente alle prescrizioni che disciplinano le distanze
tra edifici (art. 46).
Per l’area urbanistica n° 881 SRC di proprietà comunale da
destinare ad orti urbani se ne prescrive l’attuazione mediante Piano Tecnico
Esecutivo per la definizione dei lotti e l’ubicazione dei necessari manufatti
di servizio;
Aree SP:
a)
per gli interventi
riconducibili alle attività indicate come “Servizi sociali, attrezzature
integrative e servizi vari” di cui al precedente art. 7, punto 2),valgono le
modalità previste per le aree di tipo “S” fermo restando la necessità di
individuare le aree a parcheggio privato ai sensi dell’art. 47, lettera a)
delle NTA ed eventuale quota di parcheggio pubblico.
b)
per gli interventi
riconducibili alle altre destinazioni d’uso valgono le modalità previste per le
aree di tipo “S”.
c) gli
interventi previsti sull’area SP n.851 potranno essere attuati anche da
soggetti privati qualora, nel rispetto delle prescrizioni dello Studio Unitario
per il coordinamento delle opere con gli interventi sull’area BP2 n.786, venga
stipulata con l’Amministrazione comunale una o più convenzioni ai sensi del 6°
comma dell’art.7 delle presenti NTA.
L’attuazione dell’area n.851 è finalizzata alla realizzazione di
servizi costruiti quali attività ricettive, strutture per la ristorazione, il
tempo libero e lo sport nell’ambito delle disposizioni contenute all’art.7
punto2), con l’esclusione dei centri di prima raccolta dei rifiuti industriali.
I parametri edilizi ed urbanistici applicabili per le finalità previste
dal P.R.G.C. sono:
- capacità
edificatoria complessiva massima di 8.500 mq di superficie lorda di solaio. La
suddivisione della capacità edificatoria tra più unità minime funzionali è demandata allo
Studio Unitario di iniziativa pubblica (art.54, 3° comma) esteso all’area BP2
n.786;
- altezza
massima 22 m (6 piani fuori terra);
- rapporto
di copertura non superiore al 20% della superficie dell’area urbanistica;
- reperimento
della superficie a parcheggio pertinenziale in quantità non inferiore a 1 mq
ogni 10 mc ed idonea quota di parcheggio pubblico localizzabile all’interno
dell’area.
La progettazione degli interventi nell’area SP n.851 dovrà rispettare
gli elementi vincolanti dello Studio Unitario di cui al 3° comma del precedente
art 54.
Per la sottocategoria FV, di cui
all'art. 18 delle presenti norme, si prescrive:
a) la
costruzione di impianti e strutture, la sistemazione di aree libere secondo
tipi di intervento (eventualmente per il recupero parziale o totale di edifici
esistenti), categoria di attività ed usi, vincoli come precisato in
tabella;
b) l’intervento
sulle aree FV è riservato in via principale all’Amministrazione Comunale o agli
Enti istituzionalmente competenti.
E’ sempre ammesso l’intervento diretto del privato per la
realizzazione degli interventi di cui alla tabella allegata solo previa
redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo,
nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la
fruibilità pubblica.
E’ altresì ammesso l’intervento di privati, su aree di
proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell’Ente proprietario
dell’area, che regolino con convenzione le modalità per l’esecuzione ed
eventualmente la gestione e l’uso delle opere ammissibili in Fv.
c) l'uso
residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del personale di
custodia degli impianti previsti.
d) fino
all'eventuale acquisizione degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi
per recinzioni mediante opere a giorno, è consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di interventi limitati alla
manutenzione (ordinaria, straordinaria, al restauro e al risanamento di
cui agli artt. 26; 27; 28 delle presenti norme;
- intervenire
a fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento
edificatorio.
All’interno dell’area sono individuati edifici ad uso
residenziale oggetto dei due condoni edilizi ai sensi della L.47/85 e 724/94; e
attrezzature per attività sportive. L’area su cui insistono gli edifici è
definita dal Piano d’Area del Progetto Territoriale Operativo del Po, così come
integrato dalla L.R. 65/95, “Zone di interesse naturalistico – art. 2.4; N2 –
Zone di integrazione tra aree naturali ed agrarie” ed individuata come
“Principale area degradata – D”.
Per
tali edifici sono ammessi esclusivamente gli interventi dalla manutenzione
ordinaria al risanamento di cui agli artt. 26, 27 delle presenti norme.
Nell’area individuata, sulle
Tavole di Piano, quale Ambito di coordinamento degli strumenti urbanistici
esecutivi, dovrà essere realizzato uno Strumento Urbanistico Esecutivo unitario
di iniziativa pubblica, finalizzato alla riqualificazione ambientale,
infrastrutturale e naturalistica con l’obiettivo di ricostruire la continuità
dell’area a parco (anche attraverso la creazione di percorsi turistici pedonali
e ciclabili, l’eliminazione delle recinzioni, etc.), consentendo la percezione
visiva e la fruibilità della fascia spondale.
All’interno di tale strumento potrà essere
verificata l’opportunità – previo programma di rilocalizzazione degli attuali insediamenti
– di riutilizzare parte delle strutture esistenti per attrezzature di pubblico
interesse collegate alla fruibilità del parco.
Per la sottocategoria FIH, di cui
all'art. 18 delle presenti norme, si prescrive:
a) la
formazione di piani tecnici esecutivi di opere pubbliche, in conformità
all'art. 47 L.R. 56/77 e successive modificazioni, secondo i tipi di
intervento, le attività, i vincoli precisati in Tabella, per la realizzazione
degli impianti e la sistemazione delle relative aree libere.
b) la
possibilità di intervento per singoli privati od enti, per la realizzazione di
quanto previsto in FV, mediante convenzioni con il Comune che prevedano:
- la
cessione in proprietà al Comune di tutte le aree oggetto di intervento;
- le
modalità di uso degli impianti e delle aree anche in relazione ad esigenze del
Comune, in ordine a varie categorie di utenti (scolari, studenti, cittadini
servizi comunali ecc..) degli impianti e delle aree oggetto di intervento;
- i
progetti approvati dal Comune, approntati a cura e spese del Concessionario,
corredati delle relative perizie di spesa, operate in base ai prezziari
normalmente utilizzati dal Comune per la realizzazione di opere pubbliche;
- la
concessione in uso per un periodo di tempo strettamente necessario per
ammortizzare gli interventi previsti per la costruzione degli impianti e per la
sistemazione delle aree, tenuto conto sia della prevista redditività delle
opere sia degli eventuali oneri, derivanti dalle modalità d'uso richieste dal
Comune.
c) fino
all'eventuale aquisizione degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi
per recinzioni mediante opere a giorno, è consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle attività
e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante
tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al
restauro e al risanamento di cui agli artt. 26; 27; 28 delle presenti norme:
- intervenire
a fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento
edificatorio.
Per la sottocategoria FT, di cui
all'art. 18 delle presenti norme, si prescrive:
a) tipi
di intervento, attività precisati in tabella e comunque coerenti con le
necessità di realizzare gli impianti, le attrezzature, le opere pubbliche o di
interesse generale realizzate per i fini perseguiti dagli enti
istituzionalmente competenti;
b) il
rispetto in ogni caso dei vincoli precisati in tabella.
c) fino
all'eventuale acquisizione degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi
per recinzioni mediante opere a giorno, è consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria,
straordinaria), al restauro e al risanamento di cui agli artt. 26; 27; 28 delle
presenti norme;
- intervenire
a fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento
edificatorio.
Per la sottocategoria FG, di cui
all'art. 18 delle presenti norme, si prescrivono tipi di interventi, attività e
vincoli precisati in tabella, ed in particolare:
a) per
le aree FG esterne alla perimetrazione del Parco naturale di Stupinigi di cui
alla l.r. 14/1/1992 n°1, l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del personale di
custodia degli impianti previsti.
Fino
all'eventuale acquisizione degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi
per recinzioni mediante opere a giorno, è consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria,
straordinaria), al restauro e al risanamento di cui agli artt. 26; 27; 28 delle
presenti norme;
- intervenire
ai fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento
edificatorio.
b) per
le aree FG interne alla perimetrazione del Parco naturale di Stupinigi di cui
alla l.r. del 14/1/1992 n°1 valgono le indicazioni previste dal Piano di Area
redatto dalla Regione in ottemperanza alle disposizioni dell'art. 9 della
citata legge istitutiva del Parco.
In assenza di
questo ed in via transitoria fino alla sua approvazione, vale quanto stabilito
nel punto a) del presente articolo.
Per la sottocategoria FGP, di cui
all'art. 18 delle presenti norme, si prescrivono tipi di intervento, attività e
vincoli precisati in tabella.
L'uso residenziale è consentito
limitatamente all'abitazione del personale di custodia e di amministrazione, di
servizio in genere alle strutture esistenti o previste.
Per le aree FGP interne alla
perimetrazione del Parco naturale di Stupinigi, istituito dalla l.r. del
14/1/1992 n°1, vale quanto previsto dall'art.2 della citata legge ( ovvero si
applicano le vigenti norme di tutela ambientale con particolare riferimento
alle leggi 1 giugno 1939, n° 1089 e 29 giugno 1939, n° 1497 ed agli strumenti
di pianificazione territoriale previsti dall'art. 1 bis della legge 8 agosto
1985 n° 431). In assenza di più precise determinazioni dovute a quest'ultimo
strumento di pianificazione, il PRG prescrive tipi di intervento, attività e
vincoli come precisati nella tabella normativa FGP (Stupinigi).
Fanno riferimento alla Tabella “FGP (Stupinigi) le aree
urbanistiche n° 002, 011, 016, 013. In riferimento ad alcune di tali aree si definiscono
le seguenti prescrizioni integrative:
-
Area 002:
Tale area viene preordinata al trasferimento della
sede e delle strutture coperte e scoperte della “Società Ippica Torinese”. Non
sono ammesse altre destinazioni se non il mantenimento delle attività agricole
esistenti.
Per l’edificazione di ogni struttura e per le
trasformazioni territoriali in genere si impone la salvaguardia del rapporto
visivo con il sistema monumentale della Palazzina e del viale d’accesso.
L’intervento è attuabile a mezzo di Strumento
Urbanistico Esecutivo unitario, in Variante integrativa al P.R.G.C. per quanto
concerne la definizione dei parametri Urbanistici d’intervento, esteso alla
totalità dell’area urbanistica.
-
Area 013:
Tale area corrispondente all’immobile denominato
“Vecchio Castello”.
Per interventi organici sugli edifici esistenti volti al
recupero generalizzato dei volumi esistenti per le attività di cui in tabella
si impone l’attuazione mediante Piano di Recupero esteso all’intera area
urbanistica.
Per tutte le altre aree classificate FGP (esterne al
Parco naturale di Stupinigi) si prescrivono tipi di intervento, attività e
vincoli come precisato nella tabella normativa FGP.
In
particolare fa riferimento alla Tabella “FGP” l’area urbanistica n° 001.
L’area,
originariamente destinata a stabilimento dell’ex FIAT-ALLIS, ed oggi dismessa
dalle attività produttive è preordinata al recupero degli immobili esistenti
con finalità prioritariamente socio-assistenziali.
Per interventi organici sugli edifici
esistenti volti al recupero generalizzato dei volumi esistenti per le attività
di cui in tabella si impone l’attuazione mediante Piano di Recupero esteso
all’intera area urbanistica. Per le aree ricadenti all’interno della
perimetrazione del Parco di Stupinigi, di cui alla L.R. 1/92, tutti gli
interventi organici sugli edifici esistenti, in assenza del Piano d’Area del
Parco, sono soggetti ad Accordo di Programma aperto oltre che agli Enti
territorialmente competenti, all’Ente gestore del Parco, alla Soprintendenza ai
Beni Ambientali e al proprietario delle aree interessate, che dovrà inoltre
definire il mix funzionale fra le possibili opzioni specificate nella tabella
normativa nel rispetto della Legge
Regionale n. 1, del 14 gennaio 1992 istitutiva del Parco di Stupinigi, in
particolare alle prescrizioni degli Artt. 3 e 5 della Legge stessa.
Per la sottocategoria FF, di cui all'art. 18 delle
presenti norme, si prescrivono tipi di intervento, attività e vincoli precisati
in tabella e comunque coerenti con le necessità di realizzare gli impianti, le
attrezzature, le opere pubbliche o di interesse generale, realizzate per i fini
perseguiti dagli enti istituzionalmente competenti.
Fino all'eventuale acquisizione degli enti pubblici
competenti, oltre ad interventi per recinzioni mediante opere a giorno, è
consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria,
straordinaria), al restauro e al risanamento di cui agli artt. 26; 27; 28 delle
presenti norme;
- intervenire ai fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento edificatorio.
Per
la sottocategoria Vp, di cui all'art. 13 delle presenti norme, si prescrive:
1) capacità
teorica di edificazione (indice di cubatura) pari a quello dell'area
urbanistica di appartenenza se ricomprese all’interno di un perimetro di “Coordinamento
degli strumenti urbanistici esecutivi”, capacità edificatoria nulla qualora
risultino aree urbanistiche a sé stanti;
2) inedificabilità
dell'area individuata cartograficamente come Vp e concentrazione della capacità
edificatoria di competenza nella restante area fondiaria non vincolata a verde
privato;
3) mantenimento
delle eventuali preesistenze arboree;
4) in
presenza di fili fissi di fabbricazione previsti dalla cartografia, tenuto
conto che questi ultimi possono subire variazioni così come specificate
nell'art. 5A, punto g), anche dette aree possono subire analoghe variazioni.
TITOLO
III
BENI
CULTURALI ED AMBIENTALI
CAPO
I
Riconoscimento
e salvaguardia generale
Art.74 Individuazione, classificazione e tutela
Ai sensi dell'art. 24 della Legge
Regionale 56/77, e successive modificazioni, il P.R.G. individua sul territorio
comunale di Nichelino i beni culturali ambientali da salvaguardare, secondo la seguente
classificazione:
1) Monumenti
e singoli edifici aventi valore storico/artistico.
In
tale classe rientrano anche gli edifici compresi negli elenchi di cui alla
legge 1.6.1939 n° 1089 e di cui all'articolo 24 della Legge Regionale 56/77 e
le aree soggette a prescrizioni particolari su notifiche per rispetto di zona.
2) Nuclei,
monumenti isolati e singoli edifici civili e rurali e pertinenze relative,
aventi valore ambientale e documentario.
3) Aree
di interesse paesistico ambientale quali le fasce fluviali, le aree boscate, le
pertinenze ambientali dei beni di cui al punto 2), le aree ricomprese
all’interno del Piano d’area “Sistema delle aree protette della fascia fluviale
del Po”, approvato con D.C.R. n° 982-4328 dell’8/03/1995.
4) I
viali di piante ed il sistema costituito dalle tracce ancora riconoscibili
dell'organizzazione del territorio di epoche passate limitatamente alle parti
di tracciato comprese nei Distretti agricoli e per la totalità del tracciato
dell’Antica rotta di caccia Pracavallo.
Nel caso di richiesta di interventi
sui beni culturali ambientali di cui ai punti 1-2-3-4 individuati nella tavola
in scala 1:5000 (Tav. AT3 -n. 12 degli Allegati Tecnici) e per chiarimento
sinteticamente riportati anche sulle tavole di progetto 3.1-7 e 4.16, essa deve
essere corredata da adeguata documentazione degli aspetti storici dei beni,
delle loro caratteristiche fisiche e dello stato di conservazione (rilievi
planimetrici ed altimetrici d'insieme, con eventuali sviluppi di particolari
significativi, documentazione fotografica esterna e, qualora necessaria,
interna o estesa all'intorno ambientale, ecc..) con riferimento alle scelte
progettuali proposte.
Quanto sopra per consentire una
puntuale valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con i valori
da salvaguardare, nonché per operare nel senso del miglioramento e completamento
sistematico del patrimonio conoscitivo.
Gli SUE che comprendono
gli immobili individuati e classificati ai sensi del presente articolo, seguono
le procedure di cui all'8° comma dell'art.40 e dell'art. 91 bis della L.R.
56/77 e s.m. e i..
Le
norme relative alla salvaguardia specifica contenuta nel presente Titolo III
operano a maggiore specificazione, limitazione, cautela di quanto definito al
Titolo II per le parti di territorio interessate dai beni classificati dal
presente articolo e su di esse prevalgono nella definizione degli interventi.
L’apertura
di nuove attività commerciali o il loro trasferimento in volumi esistenti di
edifici ricompresi ai punti 1) e 2) del primo comma, sono limitati ad esercizi
di vicinato (250 mq di vendita); gli interventi edilizi dovranno risultare
compatibili con i manufatti vincolati e/o segnalati, garantendone la
contestuale salvaguardia e valorizzazione nel rispetto delle finalità indicate
all’art. 6 del D.Lgs. 114/98.
Gli interventi
edilizi sono ammessi in coerenza a quanto stabilito dal successivo art. 75.
CAPO II
Salvaguardia
specifica
Art.75 Nuclei, monumenti isolati e singoli edifici aventi valore
storico/artistico o
ambientale/documentario
Per i nuclei minori, costituiti da
una pluralità di edifici, per i complessi edilizi, per le singole costruzioni e
per i monumenti isolati che costituiscono beni puntuali, sia quando sono
ubicati all'interno del contesto urbano, o delle aree di interesse paesistico
ambientale, sia quando sono esterni ad esso, si applicano le seguenti
disposizioni:
a) Edifici
di valore storico-artistico (L. 1089/39)
Per
gli edifici di valore storico-artistico sono ammessi esclusivamente interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
secondo definizioni di cui agli artt. 26, 27 e 28, ferme restando le procedure
previste dalle leggi e le prescrizioni dell’Ente tutore del Vincolo.
Nel
caso in cui la attribuzione di valore storico- artistico riguardi parti
limitate di edifici quali facciate, portici, androni, gallerie ecc..., le
specificazioni o prescrizioni relative alle modalità con cui eseguire gli
interventi, sono da riferirsi esclusivamente alle parti suddette.
b) Edifici
di valore storico-ambientale e documentario
Per
gli edifici di valore storico-ambientale e documentario sono ammessi interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia ai sensi delle definizioni di cui agli artt. 26, 27,
28 e 29 delle presenti norme.
Nei
casi e nei limiti previsti dal piano è ammessa, all'interno della volumetria
esistente, la realizzazione di ampliamenti costituenti nuove superfici lorde di
solaio.
Non
sono consentiti interventi di ampliamento esterno e nuova costruzione se non in
sede di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o per la
realizzazione di servizi pubblici definiti dal P.R.G.
Per
gli edifici o parti di essi che, pur compresi nell'interno del perimetro
dell'area di pertinenza storica dei beni puntualmente sopraelencati, (come
risulta dalla tavola n° 12 degli Allegati Tecnici del piano), non sono ad essi
coerenti, devono essere previsti gli interventi atti a ricostruire l'unita
storico-funzionale del bene. Pertanto possono essere assoggettati alle opere
che, in relazione alla documentazione di cui al 2° comma dell'art. 74 concorrono
al raggiungimento di tale obiettivo.
Tutti
gli interventi da effettuarsi sugli edifici di cui al presente punto dovranno
comunque sottostare alle procedure previste dalle leggi vigenti ed alle
prescrizioni dell’Ente tutore del vincolo.
Art.76 Aree di interesse paesistico-ambientale
Ai sensi dei combinati disposti
dall'art. 24 1° comma punto 3 e dell'art. 13, 7° comma, lett. a) della L.R. 56/77 e
successive modificazioni, le aree di interesse paesistico- ambientale di
seguito specificate ed in coerenza con le previsioni urbanistiche delle tavole
di progetto 3.1 e 3.2 del PRG sono inedificabili, con la sola eccezione della
loro utilizzazione per usi sociali pubblici; gli interventi su aree già
vincolate ai sensi della legge 1497/1939, sono sottoposti alle limitazioni ed
agli adempimenti da essa previsti. Si applicano altresì i disposti di cui alla
legge 8 agosto 1985, n°431.
Le disposizioni che seguono si
applicano sia nel caso di formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sia
nel caso di singoli interventi sulle preesistenze, con le specificazioni di cui
ai successivi capoversi:
a) Fasce
fluviali (evidenziate
nella Tav. 12 dell'allegato AT 3 bis e riportate nelle tavole di
progetto)
Nelle
fasce fluviali individuate come beni di interesse paesistico-ambientale,
naturalistico, ecc.., non sono ammessi nuovi interventi edilizi, ad eccezione
di quelli necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria previste dal piano e finalizzato all'uso sociale del bene (opere di
protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione
di servizi pubblici o di uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o di uso
pubblico, ecc...).
Gli
interventi ammessi si riferiscono di massima ad operazioni da inserire in piani
urbanistici esecutivi o in piani tecnici esecutivi di opere pubbliche di cui
all'art. 47 della L.R. 56/77 (all'interno dei quali deve essere garantita la
continuità dei percorsi spondali), con la precipua finalità della tutela e del
recupero dell'ambiente fluviale caratteristico dei vari tratti dei principali
corsi d'acqua. Nelle fasce fluviali sono ammesse, con intervento edilizio
diretto, opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione e ampliamento interno, riguardanti gli edifici
esistenti, nel rispetto delle indicazioni generali di piano e salve le
specifiche norme relative ai singoli beni puntuali (art. 75).
Nelle
fasce fluviali ricomprese all’interno del “Sistema delle aree protette della
fascia fluviale del Po” gli interventi ammessi sono quelli indicati dal PRGC,
in conformità alle prescrizioni del Piano d’Area, e le concessioni o
autorizzazioni edilizie sono subordinate al preventivo parere dell’Ente di
Gestione.
Ogni
intervento ammissibile dovrà rispettare le disposizioni previste dal P.A.I. e
richiamate al successivo art. 81.
b) Aree
boscate (evidenziate nella Tav. 12 dell'Allegato Tecnico AT 3bis).
Nelle
aree boscate individuate come beni di interesse paesistico-ambientale,
naturalistico, ecc... anche in riferimento alla L.R. 57/78, non sono ammessi
interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano e finalizzate
all'uso sociale del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali,
opere relative alla realizzazione di punti attrezzati, ecc...), sempre che ciò
non contrasti con la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo esistente.
I
manufatti devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino
un corretto inserimento sotto il profilo paesaggistico-ambientale; sono esclusi
capanni, ricoveri, chioschi, ecc..., di altezza media superiore a m. 3.00. Gli
interventi sopra descritti sono attuati, di massima, nell'ambito di piani
urbanistici esecutivi o mediante piani tecnici esecutivi di cui all'art. 47
della L.R. 56/77 e successive modificazioni.
Eventuali
diradamenti, ceduazioni, sostituzioni ed altri interventi colturali sul
patrimonio arboreo esistente sono ammessi in coerenza con le indicazioni e le
finalità di miglioramento dei boschi contenuti nelle specifiche indagini
allegate al piano regolatore.
c) Pertinenze
ambientali di nuclei e singoli edifici
Nelle
aree di pertinenza individuate come beni di interesse paesistico-ambientale non
sono ammessi interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria finalizzate ad
usi sociali pubblici (opere di protezione idrogeologica, percorsi viari, spazi
di sosta, punti attrezzati, gioco e sport, ecc...), sempre che ciò non
contrasti con la salvaguardia e la tutela del tipico paesaggio agrario, di cui
costituiscono significativa testimonianza, particolarmente lungo le fasce
meridionali e occidentali del contorno definito dal Confine Comunale.
Pertanto
gli interventi ammessi da attuare nell'ambito
di piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata o piani
tecnici esecutivi di cui all'art. 47 L.R. 56/77, sono prioritariamente rivolti
al recupero ed alla valorizzazione delle preesistenze edilizie e delle tracce
riconoscibili del sistema viario antico; gli eventuali nuovi manufatti ed
edifici (necessari per le opere di urbanizzazione sopra citate) devono essere
realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino un corretto inserimento
paesistico-ambientale: non sono ammesse coperture piane, o a falde inclinate
con l'impiego di lamiere, fibrocemento e simili, serramenti metallici,
rivestimenti in piastrelle, ecc...
Art.77 I viali di piante ed il sistema costituito dalle tracce della
organizzazione del territorio in epoche passate
Gli interventi ammessi sui sedimi e negli intorni ambientali di: viali, rotte di caccia, assi della struttura territoriale barocca, nodi e tronchi residui della rete di connessioni di più antica formazione compresi nei Distretti agricoli ed e per la totalità del tracciato dell’Antica rotta di caccia Pracavallo, (riconosciuti come beni culturali nella Tavola n. 12 degli Allegati Tecnici del Piano) si riferiscono, di massima, a operazioni da inserire in piani urbanistici esecutivi, come definiti all'art. 9 delle presenti norme, o mediante piani tecnici esecutivi di cui all'art. 47 L.R. 56/77 e successive modificazioni, salve le opere di manutenzione dei sedimi esistenti che sono sempre ammesse.
Tali interventi sono volti alla
tutela, al recupero dei beni suddetti, nonché al riordino dei relativi sedimi,
con particolare cautela per la salvaguardia dei fondali visuali e delle
alberature esistenti di riconosciuto pregio (viali alberati vincolati ai sensi
della L. 1497/39): queste ultime non possono essere abbattute se non per
ragioni di pubblica incolumità o per sostituzioni naturali.
Sia all'interno dei nuclei di
carattere storico/ambientale individuati nel contesto del tessuto urbano, sia
negli intorni di singoli beni culturali e di nuclei isolati, i progetti di
riqualificazione edilizia devono tenere conto dei caratteri di interdipendenza
reciproca e dei nessi tra edifici, complessi, manufatti e le tracce
riconoscibili del sistema organizzativo originario della viabilità, degli
accessi, delle eventuali assialità e degli spazi di relazione.
Analogamente per le aree di
pertinenza ambientale gli interventi di cui al punto c) del precedente art. 76 devono
essere finalizzati alla ricostituzione o al mantenimento dei caratteri propri
della infrastrutturazione viaria e della rete di connessioni consolidata nel
tempo, in concordanza con le linee e gli indirizzi sintetizzati nei documenti
specifici allegati al piano regolatore.
TITOLO
IV
TUTELA
AMBIENTALE
CAPO
I
Tracciati
e fasce di rispetto stradali e ferroviarie
Art.78 Viabilità esistente ed in progetto
Le
tavole di piano, di cui all'art. 2 punto 4 delle presenti norme, indicano anche
l'assetto della viabilità ed in particolare:
a) i
tracciati delle principali strade esistenti o previste all'esterno del centro abitato
o delle zone di insediamento previste dal piano, situate quindi nelle aree di
categorie E ed F di cui agli artt. 16 e 18.
Con
apposita simbologia è indicata sulle tavole di PRGC una “nuova direttrice
viaria in progetto“, complanare alla Tangenziale, quale ultimo tratto
funzionale della proposta “gronda sud” al Parco di Stupinigi e prolungamento
della variante provinciale all’abitato di Borgaretto.
b) i
tracciati delle principali strade esistenti o previste all'interno del centro
abitato o delle zone di insediamento previste dal piano e situate quindi
all'interno delle aree di categoria B, C, D, S, di cui agli artt. 13; 14; 15;
17.
c) i “tracciati viari da rifunzionalizzare” in base alle nuove
previsioni insediative. Trattasi in ogni caso di interventi da attuare
sull’esistente sedime viario o all’interno delle aree già individuate per spazi
pubblici.
d) i
tracciati delle “nuove viabilità in progetto con tracciato proposto”, quando
all’interno di Strumenti Urbanistici Esecutivi il PRGC vuole indirizzare la
progettazione dello Strumento attuativo ma intende concedere le necessarie
flessibilità progettuali in sede di approfondimento a livello di dettaglio di
SUE o di progettazione definitiva in cui risulta consentito adeguare il
tracciato alle particolari esigenze tecniche.
Nel caso di strade esistenti, per le quali le
planimetrie di progetto non riportino la misura della sede stradale, si fa
riferimento alla sezione ed ai cigli della esistente come definiti in base agli
artt. 2 e 4, ultimo comma, del D.M. 1.4.1968 n. 1404.
Tutti gli edifici e manufatti edilizi esistenti al
12/07/1989 in fascia di rispetto stradale o interessati da viabilità previste
(nuovi tracciati o ampliamenti) possono essere oggetto di manutenzione
ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. E’ consentito
inoltre intervenire mediante ristrutturazione edilizia senza aumento di volume
purché gli aventi titolo sottoscrivano un atto unilaterale d’obbligo registrato
e trascritto col quale si impegnano ad accettare, in caso di esproprio, un
valore di risarcimento calcolato in funzione del valore attribuibile
all’immobile in assenza delle successive opere edilizie eventualmente attuate.
In sede di PPA il Comune predispone opportuni
provvedimenti e strumenti esecutivi, atti a sopprimere e/o definire adeguate
configurazioni alternative agli accessi esistenti, in contrasto con le
indicazioni del piano.
Nel caso delle strade previste i tracciati indicati
dalle planimetrie del presente PRGC sono definiti solo al fine della
determinazione dell'ambito interessato dalle fasce di rispetto; in sede di
esecuzione le sedi stradali, possono subire variazioni, conseguenti alla
progettazione dei tracciati. Con espresso riguardo alle tavole di Progetto P3.5
e P3.7 i tracciati viari individuati con apposita simbologia sulle tavole di
progetto (“tracciati ed ampliamenti stradali suscettibili di variazioni
conseguenti alle successive fasi di progettazione”) sono subordinati alla
valutazione di cui all’art. 27 della DCR 563-13414/99 in caso di richiesta di
autorizzazione commerciale sull’area BT1 n.786; di conseguenza potranno subire
piccole variazioni di sezione o di posizione senza che ciò comporti variante
urbanistica. Dette variazioni, tuttavia, devono essere contenute all'interno
delle fasce di rispetto come sopra determinate. Dopo l'esecuzione della sede
stradale la profondità delle fasce di rispetto è misurata dal ciglio effettivo
di detta strada.
La programmazione urbanistica
comunale individua negli interventi infrastrutturali puntualmente indicati
sulle tavole di progetto quelli necessari al potenziamento del sistema viario
locale, coordinandone i tempi ed i progetti di realizzazione con quelli
previsti nel territorio di Vinovo.
Delle opere previste nell’ambito del territorio di Nichelino è richiesta
la realizzazione prioritaria delle seguenti:
- ampliamento di via Debouchè;
- completamento dello svincolo della
Tangenziale ed ampliamento del relativo sovrappasso;
- ampliamento
di via Scarrone e sovrappasso sulla linea ferroviaria esistente;
- realizzazione
della “Complanare” alla Tangenziale;
- rifunzionalizzazione
della S.P. 140 nel tratto compreso tra la rotonda 7N ed il confine comunale con
Vinovo
Sulla
Tavola P3.7 la Complanare viene indicata come “nuova direttrice viaria in
progetto” da localizzare all’interno della fascia di rispetto della
Tangenziale.
Il tracciato definitivo è demandato ad una
successiva variante urbanistica conseguente alla definizione dell’attestamento
su viale Stipinigi della variante all’abitato di Borgaretto, oggetto di
Conferenza dei Servizi in corso di definizione.(Variante n. 12)
In merito alle procedure di
verifica la progettazione sarà subordinata alle procedure previste dalla L.R.
40/98, fermo restando che a lato della via Debouchè, verso il Parco di
Stupinigi, dovrà essere prevista una piantumazione di alberature di altezza ed
interasse idonei a mascherare completamente il fronte edificato; tali
alberature devono essere realizzate utilizzando specie autoctone e già presenti
nel territorio (ad esempio quercie e carpino bianco).
Per quanto attiene la Complanare, in quanto posta
all’interno del Parco di Stupinigi, la sua realizzazione dovrà essere
subordinata a procedura di VIA ai sensi dell’art.12 della L.R. 40/98.
Gli arretramenti previsti al presente articolo, non
comportano l'obbligo dell'allineamento dei fabbricati sulla linea di arretramento,
ma solo la osservanza della dimensione minima assegnata a questo, salvo dove
espressamente indicato nelle planimetrie di piano regolatore generale o
particolareggiato o di piano di lottizzazione convenzionato.
Art.79 Fasce di rispetto per strade e tracciati
ferroviari, prescrizioni integrative per i tracciati stradali.
Il PRGC individua, in conformità
alle vigenti leggi di settore, le geometrie e le dimensioni delle fasce di
rispetto della viabilità stradale e ferroviaria.
A)
Fasce di rispetto stradali
Ai fini della determinazione della dimensione delle
fasce di rispetto della viabilità il PRGC ha adottato la classificazione della
viabilità predisposta dal Comune di Nichelino, in attuazione del DPR 16/12/1992
n° 495 come modificato ed integrato dal DPR 26 Aprile 1993 n° 147.
Nel territorio del Comune di Nichelino sono state
individuate (Tav.AT5-17 e Tav. 2) le seguenti strade:
-
Autostrade, tipo A;
-
Strade extraurbane secondarie, tipo
C;
-
Strade urbane di Quartiere, tipo E;
-
Strade locali, urbane o extraurbane,
comunali, tipo F.
Le fasce di rispetto previste per l’intero territorio
comunale sono sintetizzate nella seguente tabella, con riferimento alla Tav.
AT5-17 per la delimitazione di Centro abitato e per la classificazione delle
strade, per quanto non contemplato in tale tabella si rimanda al D.Lgs 285/92 e
s.m.i. ed al D.P.R. 495/92 e s.m.i. ..
Le fasce di rispetto riportate sulla tavola AT5-17 e
sulle tavole di progetto (TAVV. 3.1-7, 4.16) sono da verificarsi a scala di
maggior dettaglio in sede di progetto per un’idonea individuazione geometrica a
norma del D.Lgs 285/92 e s.m.i. .
(DPR 16 Dicembre
1992 n° 495 come modificato dal DPR 26 Aprile 1993 n° 147)
TIPO DI STRADA |
FUORI DAI CENTRI ABITATI |
FUORI DAI CENTRI ABITATI MA NELLE ZONE
CON S.U.E. ATTUATIVI |
ALL’INTERNO DEI CENTRI ABITATI |
DISTANZE MURI DI CINTA DAL CIGLIO
STRADALE DENTRO I CENTRI ABITATI |
DISTANZE DEI MURI DI CINTA DAL CIGLIO
STRADALE FUORI DAI CENTRI ABITATI |
TIPO A |
mt.
60 |
mt. 30 |
mt. 30 |
mt. 3 |
mt.
5 |
TIPO C |
mt. 30 |
mt. 10 |
-- |
-- |
mt. 3 |
TIPO E |
-- |
-- |
-- |
-- |
-- |
TIPO F |
mt. 20 |
-- |
-- |
-- |
mt. 3 |
TIPO F vicinali |
mt.
10 |
-- |
-- |
-- |
-- |
B) Tracciati
ferroviari
Per
le ferrovie la profondità delle fasce di rispetto é conforme alle prescrizioni
degli articoli dal 49 al 56 del D.P.R. 11.7.1980 n° 753 (mt. 30) salvo le
deroghe nelle forme previste dall'art. 60 del citato D.P.R.
Ad integrazione di quanto indicato nelle tavole di
Progetto del PRGC relativamente alla viabilità si aggiunge quanto segue:
1) Strade
pedonali.
Per
tutte le strade destinate esclusivamente al transito pedonale la profondità
della fascia di rispetto viene fissata in mt. 5.
2) Strade
a fondo cieco.
Per
tutte le strade private chiuse al pubblico transito a fondo cieco al servizio dei
singoli edifici o insediamenti gli arretramenti sono conseguenti alla
applicazione delle sole norme di confrontanza, di cui al vigente regolamento
edilizio.
Per
definizione si intendono strade a fondo cieco solo quelle terminanti con una
piazzola di ampiezza tale che al suo interno possa essere inscritto al netto
dei marciapiedi, un cerchio con diametro non inferiore a m. 15, senza
possibilità di collegamento con altre sedi veicolari.
3) Strade
al servizio di strumenti urbanistici esecutivi.
Per
tutte le strade al servizio di gruppi di edifici che formino oggetto di piani
particolareggiati o lottizzazioni convenzionate
con previsioni planivolumetriche, sono ammessi arretramenti conseguenti
alla applicazione delle sole norme di confrontanza di cui al vigente
regolamento edilizio.
L'amministrazione
comunale si riserva tuttavia di richiedere il mantenimento di arretramenti
conformi al comma 2° dell'art. 9 del D.M. 2.4.1968 n° 1444 in funzione delle
esigenze della circolazione e della struttura della rete viabile indicata dal
P.R.G.
4) Sezioni
stradali
Tutte
le strade pubbliche e private che hanno lo scopo di dare conveniente accesso
all'area di pertinenza dei singoli edifici, devono essere progettate tenendo
conto della loro funzione, dell'intensità del traffico locale, del volume e
della destinazione degli edifici da servire.
Di
norma la sezione minima-massima, ove non precisata dalle tavole di piano, e le
caratteristiche delle sedi stradali sono così determinate:
- ml.
da 2 a 4 per strade pedonali e ciclo-pedonali; protette e separate dal traffico
veicolare, pavimentate e illuminate;
- ml.
da 4 a 6 per strade veicolari in parti del territorio B, C, E, F, al servizio
di insediamenti fino a 10 famiglie o di attività produttive o terziarie fino a
10 addetti, pavimentate e illuminate, con piazzole di sosta e di manovra, raggi
di curvatura minimi ml. 5;
- ml. da 6 a 15 per strade veicolari in parti del territorio B, C, E, F, al servizio di complessi insediativi di maggiori dimensioni, pavimentate e illuminate, con pendenza inferiore al 12%, raggi di curvatura minimi ml. 7.00. Nel distretto DI5 fanno eccezione le larghezze delle vie Vernea e Nino Bixio, per le quali si conferma l’attuale sezione individuabile in loco;
- ml. da 10 a 16 per strade veicolari in parti del territorio D destinate al transito delle merci, pavimentate e illuminate, con pendenza inferiore al 6%, raggio di curvatura minimo ml. 10.00.
Le
strade che non rispettino le caratteristiche sopra stabilite non possono essere
considerate ai fini dell'osservanza dei requisiti di urbanizzazione primaria
richiesti per la concessione ad edificare.
In
sede di concessione od autorizzazione edificatoria il Comune, per argomentate
esigenze di traffico di cui in premessa al presente titolo, può richiedere
arretramenti delle costruzioni fino ai massimi delle varie categorie di sezioni
ed ai minimi raggi di curvatura di cui sopra.
Art.80 Utilizzazione e sistemazione delle fasce di rispetto stradale
Le aree comprese nelle fasce di
rispetto stradale graficamente individuate sulle tavole di progetto, in quanto
suscettibili di parziale occupazione per l'ampliamento eventuale delle sedi
viarie, possono essere chiuse con recinzioni a giorno dai proprietari solo a
titolo temporaneo nelle debite forme e non possono essere edificate.
Le suddette aree possono essere utilizzate dai
proprietari, per i seguenti scopi:
- formazione
di parcheggi in superficie non conteggiabili tuttavia ai fini dell'art. 41
sexies della legge 1150/1942 così come modificato dall'art. 2 della legge
122/1989 e conteggiabili invece - in sede di strumenti urbanistici esecutivi -
ai fini dell'art. 3, comma d) del D.M. 2.4.1968 n° 1444;
- formazione
di aree verdi privato o consortile, non conteggiabile tuttavia ai fini di
quanto prescritto all'art. 47 delle presenti norme;
- impianto
di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;
- chioschi
e piccole attrezzature prefabbricate di servizio alla circolazione, come
distributori di carburante e simili;
- cabine
di distribuzione di reti di servizi tecnologici e simili;
- ampliamenti
di volume non superiori al 20% di edifici rurali, compresi nelle parti EE ad
uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto per sistemazioni
igieniche e tecniche; sempreché detti ampliamenti vengano effettuati sul lato
opposto a quello della strada e siano ammissibili in base alle norme che
definiscono i caratteri dell'area considerata per quanto attiene le
destinazioni d'uso proprie ed ammesse e le densità e tutte le altre prescrizioni
e vincoli delle presenti norme.
Le aree comprese nelle eventuali fasce di rispetto non
indicate graficamente sulle tavole di progetto del PRGC, potranno essere
utilizzate per la formazione di parcheggi privati o aree verdi private
conteggiabili ai sensi dell’art. 47.
Le sistemazioni e le costruzioni di
cui sopra possono essere realizzate compatibilmente con le esigenze di
sicurezza e visibilità per la circolazione; comunque le costruzioni in
elevazione non possono essere realizzate in corrispondenza di incroci e
biforcazioni o a distanza inferiore a 5 m. dal ciglio stradale, né nelle parti
del territorio di categoria S ed F.
CAPO
II
Fasce
di rispetto dei corsi d'acqua,
dei
cimiteri e degli impianti tecnologici
Art.81 Fasce di rispetto di fiumi, torrenti, canali, idoneità
all’utilizzazione urbanistica sotto l’aspetto geologico, aree di
inedificabilità assoluta
Per tutte le fasce di rispetto,
anche non indicate dal piano, ma previste da prescrizioni di legge, valgono i
limiti derivanti dal combinato disposto dell'art. 27 L.R. 56/77 e delle
prescrizioni di cui al Titolo II Capo IV
delle presenti norme.
Per le sponde di fiumi, torrenti,
canali, nelle fasce di rispetto indicate dalle tavole di piano operano i
vincoli d'uso imposti dell'art. 29 della L.R. 56/77.
In particolare le attrezzature
sportive collegate ai corsi d'acqua, di cui al 3° comma del citato articolo di
legge, sono consentite solo nelle parti delle fasce di rispetto in oggetto,
ricadenti in parti del territorio di categoria F e nel quadro delle rispettive
caratteristiche e dei relativi programmi e strumenti attuativi.
Nelle suddette fasce di rispetto,
con particolare riferimento alle parti del territorio di categoria F, non è
ammessa l'apertura e l'esercizio di cave; per quelle esistenti è disposta la
soppressione ai sensi della L.R. 22.11.1978 n° 69, con adeguate misure per il
recupero delle aree ai fini assegnati alle parti del territorio in cui dette
aree sono comprese.
Per quanto concerne i corsi
d’acqua minori, e dei canali irrigui presenti sul territorio comunale, individuati sulla specifica cartografia tematica (elaborati I7, I8 e I9)
nonché sulla Carta di sintesi (elaborato G2), si
prescrive la delimitazione delle fasce di rispetto previste dall’art. 29 della
L.R. 56/77, non
edificabili. L’ampiezza di tali fasce è pari a 25 metri per da ogni sponda per il Canale Laira e pari a 10 metri da ogni sponda per i canali
Lairetta, Palazzo e Grivassola.
Considerazioni di carattere idrogeologico e geotecnico
conseguenti ad indagini specifiche di settore, hanno portato alla formulazione
di una zonizzazione del territorio comunale conformemente alle prescrizioni
della “Circolare del Presidente della Giunta Regionale n. 7/LAP approvata in
data 06/05/1996 – L.R. 5/12/77 e s.m.i.. Specifiche tecniche per l’elaborazione
degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici” e alla
successiva Nota Tecnica esplicativa del Dicembre 1999, suddividendo
il territorio per aree omogenee dal punto di vista della pericolosità geomorfologica
intrinseca e dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica.
Dette
aree, riportate nelle tavole di progetto 3.1/7 – 4.16 come individuate nella
tavola G2 - “Carta di sintesi e della pericolosità geomorfologica e
dell’idoneità all’utilizzazione urbanistica” sono definite come segue:
Classe
I: settori in cui non sussistono
condizioni di pericolosità geologica;
Classe II: settori
caratterizzati da condizioni di moderata pericolosità geologica;
Classe III: settori caratterizzati da condizioni di pericolosità geologica
Ogni classe è soggetta a prescrizioni geologico
tecniche e limitazioni ai tipi di intervento ammissibili (eventualmente
condizionati alla realizzazione di opere di consolidamento-difesa di iniziativa
pubblica o privata, secondo le indicazioni contenute nell’elaborato G1
– Relazione geologica - geomorfologica, cui si
rimanda) indipendentemente dalla zona urbanistica di appartenenza come di seguito
esposto.
La Classe I raggruppa settori privi di limitazioni
urbanistiche; gli interventi sia pubblici sia privati sono consentiti nel
rispetto delle prescrizioni del D.M. 11/03/1988 n°47
La Classe II, che raggruppa i settori con moderate
limitazioni urbanistiche, è suddivisa in sottoclassi come segue:
IIA - Porzioni
di territorio caratterizzate da presenza di suoli sede di possibili fenomeni di
ritenzione idrica o di modesti allagamenti legati al reticolo idrografico
minore.
Ogni nuovo intervento deve essere
preceduto da uno studio geologico di dettaglio che accerti le caratteristiche
geotecniche dei terreni di fondazione e la compatibilità dell’intervento con la
situazione idrogeologica locale, verificando il minimo livello di soggiacenza
della falda freatica; la realizzazione di piani interrati dovrà essere
verificata con approfondimenti adeguati.
IIB - Porzioni
di territorio caratterizzate da presenza di terreni a scadenti caratteristiche
geotecniche.
Ogni
nuovo intervento deve essere preceduto da uno studio geologico-geotecnico di
dettaglio che accerti le compatibilità dell’intervento con le caratteristiche
geotecniche dei terreni di fondazione, verificando il minimo livello di
soggiacenza della falda e la necessità di eventuali opere di
drenaggio superficiale.
IIC1 - Porzioni
di territorio potenzialmente inondabili da acque di esondazione del T. Sangone
per eventi con tempo di ritorno superiore a 200 anni (Fascia C del PAI).
Ogni nuovo intervento deve
escludere la realizzazione di piani interrati e deve essere preceduto da uno
studio geologico-idraulico di dettaglio che
accerti, oltre a quanto previsto per le sottoclassi precedenti, le condizioni di sicurezza in relazione a
fenomeni di inondabilità, collegabili ai livelli idrometrici della piena di
riferimento e definisca la quota del primo
solaio calpestabile come
previsto dall’ultimo comma
dell’articolo 81 quinquies.
IIC2 - Porzioni
di territorio potenzialmente inondabili da acque di esondazione del T. Sangone
per eventi con tempo di ritorno inferiore a 200 anni (Fascia C del PAI)
Ogni
nuovo intervento è subordinato alla
realizzazione delle opere previste dal cronoprogramma (con particolare
riferimento all’adeguamento ponte linea F.S. Torino-Pinerolo e del sistema
fognario), deve escludere la realizzazione di piani interrati e deve essere
preceduto da uno studio geologico di dettaglio che accerti, oltre a quanto
previsto per le sottoclassi precedenti, le condizioni di sicurezza in relazione a
fenomeni di inondabilità collegabili ai livelli idrometrici della piena
di riferimento e definisca la quota del primo solaio calpestabile come previsto
dall’ultimo comma dell’articolo 81 quinquies.
IIC3 - Porzioni
di territorio potenzialmente allagabili per fenomeni di rigurgito della rete
fognaria.
Ogni
nuovo intervento che preveda la realizzazione l’utilizzo di piani
interrati è subordinato alla realizzazione delle di opere di adeguamento
della rete fognaria acque bianche (punto 7 del Cronoprogramma) e deve essere
preceduto da uno studio geologico di dettaglio che accerti la compatibilità
dell’intervento con le caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione.
La Classe III, che riguarda settori con limitazioni
urbanistiche, risulta così suddivisa:
IIIA - Porzioni
di territorio inedificate inondabili e alluvionabili ad opera di acque di
esondazione ad elevata energia; fasce di rispetto dei corsi d’acqua minori e
canali.
Settori
inidonei a ospitare nuovi insediamenti. Per gli edifici isolati eventualmente
presenti si potranno prevedere interventi di manutenzione, di risanamento e di ampliamento
igienico-funzionale senza aumento del carico abitativo.
IIIB2a - Porzioni
di territorio edificate difese da interventi di riassetto territoriale
(realizzate lungo la Fascia B di progetto del PAI), potenzialmente inondabili
da acque di esondazione del T.Sangone per eventi con tempo di ritorno superiore
a 200 anni (Fascia C del PAI).
Ogni nuovo intervento deve
escludere la realizzazione di piani interrati e deve essere preceduto da uno
studio geologico-idraulico di dettaglio che accerti, oltre a quanto previsto
per la sottoclasse IIA, le condizioni di sicurezza in relazione a fenomeni di
inondabilità, collegabili ai livelli idrometrici della piena di riferimento e definisca la quota del primo
solaio calpestabile.
IIIB2b - Porzioni
di territorio edificate parzialmente difese da interventi di riassetto
territoriale (realizzati lungo la Fascia B di progetto del PAI), potenzialmente
inondabili da acque di esondazione del T. Sangone per eventi con tempo di
ritorno inferiore a 200 anni Fascia C del PAI).
Ogni nuovo intervento è subordinato alla realizzazione
delle opere previste dal cronoprogramma (con particolare riferimento
all’adeguamento ponte linea F.S. Torino-Pinerolo e del sistema fognario), deve
escludere la realizzazione di piani interrati
e deve essere preceduto dallo studio geologico-idraulico individuato alla
classe IIIB2a.
IIIB2c - Porzioni di territorio edificate non ancora
difese da interventi di riassetto territoriale programmati lungo la Fascia B di
progetto del PAI, potenzialmente inondabili da acque di esondazione del T.
Sangone per eventi con tempo di ritorno inferiore a 200 anni (Fascia C del
PAI).
Ogni
nuovo intervento è subordinato alla realizzazione delle opere previste dal
cronoprogramma (arginatura in sinistra orografica a valle ponte via Torino e
adeguamento ponte linea F.S. Torino-Pinerolo), deve escludere la realizzazione
di piani interrati e deve essere preceduto dallo studio geologico-idraulico
individuato alla classe IIIB2a.
IIIB2d
- Porzioni di territorio edificate non
sufficientemente protette dalle opere di difesa idraulica esistenti, lungo la
Fascia B di progetto del PAI, potenzialmente inondabili da acque di esondazione
del T. Sangone.
Ogni
nuovo intervento è subordinato alla realizzazione delle opere previste dal
cronoprogramma (consolidamento e manutenzione delle difese spondali esistenti
in sponda destra a monte del parco) e deve essere preceduto dallo studio
geologico-idraulico individuato alla classe IIIB2a.
IIIB4 - Porzioni
di territorio edificate potenzialmente inondabili da acque di esondazione del
T. Sangone per eventi con tempo di ritorno inferiore a 200 anni ricadenti
all’interno della Fascia B del PAI.
Porzioni
di territorio ricadenti nell’ambito della fascia di rispetto dei corsi d’acqua
minori.
Anche
a seguito di interventi di sistemazione idrogeologica e di riassetto territoriale
è in ogni caso preclusa ogni nuova realizzazione edilizia.
In
particolare per le aree urbanistiche ricadenti nelle classi IIC1, IIC2, IIIB2a,
IIIB2b, IIIB2c i progetti necessari all’ottenimento delle concessioni edilizie
non potranno in alcun caso prevedere locali interrati e comunque dovranno
essere corredati di studi geologici nonché adottare soluzioni tecniche tali da
superare le condizioni di rischio indicate nella relazione geologico tecnica
allegata al PRGC.
Qualsiasi intervento di nuova edificazione e di
ampliamento con occupazione di suolo, previsto negli ambiti posti in Classe IIA
di idoneità all’utilizzazione urbanistica, in prossimità dei punti di criticità
idraulica lungo i canali Laira e Grivassola, dovrà essere preceduto da uno specifico
studio idraulico approfondito.
Art.81
bis Fascia di rispetto cimiteriale
Nella fascia di rispetto cimiteriale individuata
sulla cartografia di P.R.G.C. non sono ammesse nuove costruzioni né
l'ampliamento di quelle esistenti; sono tuttavia ammesse la manutenzione
ordinaria e straordinaria e la ristrutturazione senza aumento di volume, degli
edifici esistenti, oltrechè la realizzazione di parcheggi, di parchi pubblici,
anche attrezzati, o di colture arboree industriali.
Sono altresì ammesse strutture di servizio all'area
cimiteriale quali chioschi per la rivendita di fiori ed altri arredi sacri che
abbiano le caratteristiche di precarietà e/o temporaneità. Il numero e le
prescrizioni tecniche saranno descritte nel Piano Commerciale o, in
alternativa, oggetto di specifica delibera consiliare.
Ai sensi del punto 9 dell'art. 27 della L.R. n.
56/77 e s.m. e i., le aree comprese nelle fasce di rispetto sono computate ai
fini dell'edificabilità nelle aree limitrofe, in quanto ammesso dal Piano
Regolatore Generale ed indicato con apposita individuazione grafica nelle
tavole di Piano.
Art.81
ter Fascia di rispetto degli elettrodotti
Nelle fasce di rispetto
degli elettrodotti non sono ammesse nuove costruzioni né l'ampliamento di
quelle esistenti; sono sempre ammesse la manutenzione ordinaria e straordinaria
degli edifici esistenti. Per gli edifici esistenti in fascia di rispetto sono
ammessi interventi superiori al restauro e risanamento conservativo, come
definita all’art. 28, purché il manufatto edilizio in progetto rispetti le
condizioni di cui al D.P.C.M. 08.07.2003. E' ammessa la realizzazione di
parcheggi, di Parchi pubblici anche attrezzati o di colture arboree non
interferenti con l'elettrodotto, ai sensi di legge.
Art.81quater Fasce di rispetto dei pozzi
In assenza di provvedimento specifico di ridefinizione
delle aree di salvaguardia da parte dell’Amministrazione regionale, in
conformità ai disposti del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i.,
la zona di tutela assoluta e l'area di salvaguardia sono individuate con
criterio geometrica e con un cerchio di raggio rispettivamente di 10 e 200
metri dal punto di captazione.
La zona di tutela assoluta è costituita dall'area
immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione
in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di
almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente
protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad
infrastrutture di servizio.
All’interno dell’area di salvaguardia:
-
sono vietati l'insediamento dei
seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a.
dispersione di fanghi ed acque
reflue, anche se depurati;
b.
accumulo di concimi chimici,
fertilizzanti o pesticidi;
c.
spandimento di concimi chimici,
fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato
sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga
conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche
agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;
d.
dispersione nel sottosuolo di acque
meteoriche proveniente da piazzali e strade;
e.
aree cimiteriali;
f.
apertura di cave che possono essere
in connessione con la falda;
g.
apertura di pozzi ad eccezione di
quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati
alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h.
gestione di rifiuti;
i.
stoccaggio di prodotti ovvero
sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
j.
centri di raccolta, demolizione e
rottamazione di autoveicoli;
k.
pozzi perdenti;
l.
pascolo e stabulazione di bestiame
che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al
netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la
stabulazione di bestiame nella zona di rispetto.
Per gli insediamenti o le attività di cui al presente
punto, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali,
sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere
garantita la loro messa in sicurezza.
-
è vietato l’insediamento di nuovi
fabbricati a qualsiasi uso destinati
-
è vietato l'insediamento di nuove
attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda gli edifici esistenti
destinati a tali attività sono ammessi interventi edilizi sino alla
manutenzione straordinaria di cui agli artt. 26 e 27 delle N. TA. del PRGC,
senza trasformazione dell 'attività produttiva o artigianale esistente con
altre attività che aumentino il rischio di inquinamento;
-
sono consentiti sui fabbricati
esistenti regolarmente autorizzati, non indicati al punto precedente,
interventi edilizi sino al restauro e risanamento conservativo senza aumento di
unità abitative di cui all’art. 28 delle N.T.A. del PRGC;
-
sono inoltre consentiti gli
interventi finalizzati a promuovere sia il recupero ai fini abitativi dei
sottotetti secondo le modalità e come definito dalla L.R. 6 agosto 1998, n. 21,
sia il recupero dei rustici a solo scopo residenziale secondo le modalità e
come definito dalla L.R. 29 aprile 2003, n. 9;
-
è consentito l'adeguamento delle
opere di urbanizzazione primaria esistenti, finalizzato alla riduzione del
potenziale carico inquinante; inclusi gli accorgimenti tecnici in grado di
evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite
della rete fognaria. qualora risulti non percorribile la rilocalizzazione di
tali opere, previo parere di competenza, nei casi previsti della normativa;
-
le attività agricole sono ammesse
esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c),
n,), del comma 5, dell 'art. 21 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e, in ogni caso, in
conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19
aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento
dell'A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Nichelino, il programma
delle attività agrarie che intende attuare;
Qualunque altro intervento che non rientri fra quelli
espressamente vietati all 'art. 21 del D.Lgs 152/99 e s.m. i., dovrà essere
oggetto al preventivo nulla osta del dipartimento dell’Agenzia Regionale per la
Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria
Locale territorialmente competenti.
Le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi
cessano di efficacia nei confronti di attività edificatorie, eventualmente
ammesse dal PRGC, qualora i pozzi esistenti vengano dismessi dall’uso
idropotabile o chiusi.”
Art.81quinquies Fasce fluviali e Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
Sulla
cartografia di Piano è stata riportata la delimitazione delle fasce fluviali
del torrente Sangone, così come individuate dal PAI, approvato con D.P.C.M. 30
giugno 2003 pubblicato su gazzetta Ufficiale dell’11 dicembre 2003.
Si intende qui integralmente
riportata la normativa contenuta nelle Norme di Attuazione del predetto PAI,
con particolare riferimento all’art. 18 – Indirizzi alla pianificazione
urbanistica e agli artt. 28, 29, 30 e 31 inerenti la normativa specifica delle
Fasce Fluviali A, B, C.
In particolare, nei
territori posti all’interno della fascia fluviale C del PAI è espressamente
vietata la realizzazione di locali interrati, anche se è diversamente indicato
nelle prescrizioni relative alle classi di pericolosità geomorfologica sottesi
dai terreni in esame (nella fattispecie terreni posti in classe IIC1, IIC2, IIIB2a, IIIB2b, IIIB2c).
Nei territori posti
all’interno della fascia fluviale C la realizzazione di nuove edificazioni è
subordinata al collaudo delle opere di riassetto territoriale volte alla
minimizzazione del rischio contenute nel Cronoprogramma delle opere descritto
al Cap 2 dell’elaborato G1 – Relazione geologica–geomorfologia e riportato al
termine del presente articolo.
Il Cronoprogramma individua
opere poste sul territorio comunale di Nichelino e opere poste sul territorio
comunale di Moncalieri. La realizzazione ed il successivo collaudo di tali
opere determinano la messa in sicurezza di differenti porzioni di territorio
comunale compresse all’interno della fascia C:
- Preso atto dell’avvenuto collaudo
delle opere elencate ai punti
2 e 6 del succitato Cronoprogramma nella porzione di territorio compresa all’interno della fascia C nelle aree in classe IIC1 IIIB2a, sono consentiti tutti gli interventi
ammessi per le singole categorie
e sottocategorie omogenee indicate dal PRGC.
- Successivamente all’avvenuto collaudo di tutte le opere elencate ai punti 1,
3 e 7 del succitato Cronoprogramma, nella
porzione di territorio compresa all’interno della fascia C saranno
consentiti tutti gli
interventi ammessi dalle norme del PRGC
per le singole categorie e
sottocategorie omogenee indicate dal PRGC a condizione che per le aree ricadenti in classe
IIIB2b le nuove costruzioni
e gli ampliamenti costituenti
incremento
di superficie coperta degli edifici (a qualsiasi destinazione adibiti) siano
poste su pilotis aperti, in
applicazione delle disposizioni contenute all’art. 38 delle NTA, previa
rinuncia, registrata e trascritta, da parte del soggetto interessato al
risarcimento di
danni a persone e cose anche in presenza di copertura assicurativa.
- Successivamente all’avvenuto collaudo delle
opere elencate ai punti 3 e 4 del succitato Cronoprogramma nella porzione di
territorio compresa all’interno della fascia C e ricadenti nella classe IIIB2c
della “Carta di Sintesi della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità
all’utilizzazione urbanistica” sono ammessi tutti gli interventi indicati dal
P.R.G.C..
- Successivamente all’avvenuto
collaudo delle opere elencate
al punto 5 del succitato cronoprogramma nella porzione di territorio ricadenti nella
classe IIIB2d
della “Carta di Sintesi
della Pericolosità Geomorfologica e dell’idoneità all’utilizzazione
urbanistica” sono ammessi tutti
gli interventi indicati dal P.R.G.C..
Nei territori posti
all’interno della fascia fluviale B ascritti alla classe IIIB4 della carta di
sintesi trovano integrale applicazione le norme di attuazione del PAI.
Nei territori posti
all’interno della fascia fluviale C il piano di calpestio del primo piano
abitabile delle nuove edificazioni dovrà essere realizzato almeno ad una quota
compatibile con il livello idrometrico della piena con T.R. 200 anni definito
negli allegati idraulici (I1 – I9).
CRONOPROGRAMMA
delle opere
N° INTERVENTO |
CORSO D’ACQUA |
TIPO DI INTERVENTO |
PRIORITÀ |
FINANZIAMENTO |
STATO DI ESECUZIONE |
COLLAUDO |
1 |
Torrente Sangone |
Argine +difesa
spondale in destra tra il
ponte di Via Torino e il
ponte ferroviario,
lungo la Fascia B di progetto |
1 |
Regione Piemonte |
Ultimato |
Collaudato |
2 |
Torrente Sangone |
Argine + difesa
spondale in destra tra il
Parco e il ponte
di Via Torino, lungo la Fascia B di progetto |
1 |
Regione Piemonte |
Ultimato |
Collaudato |
3 |
Torrente Sangone |
Rifacimento del ponte della linea ferroviaria
Torino-Pinerolo |
1 |
Opere a carico F.S.
o di Privati |
- |
- |
4 |
Torrente Sangone |
Argine in sinistra a valle del
ponte di Via Torino |
1 |
Regione Piemonte |
- |
- |
5 |
Torrente Sangone |
Manutenzione, consolida-mento e ripristino difesa
spondale in destra
a monte del parco |
2 |
Regione Piemonte / Comune di Nichelino |
- |
- |
6 |
Rete fognaria
acque bianche |
Adeguamento rete scolo acque bianche zona Via
Avogadro |
2 |
Regione Piemonte |
Ultimato |
Collaudato |
7 |
Rete fognaria
acque bianche |
Realizzazione
di un sistema fognario per la raccolta e l’allontanamento delle acque bianche
nelle aree allagabili individuate nella Tav. I3 dello studio idraulico |
2 |
- |
- |
- |
Art. 81 sexies La zonizzazione acustica ai sensi
dell’art. 5 comma 3 della L.R. 52/2000.
In applicazione della L.R. 52/00 il piano di
zonizzazione acustica adottata dal Comune, nonché la “Verifica di compatibilità
della Variante 9 rispetto al Piano di classificazione acustica” di cui al Cap.
5 dell’Allegato B della Relazione Illustrativa (Relazione di Compatibilità
Ambientale – Elaborato Tecnico R.I.R.), definiscono le corrispondenze tra
categorie normative e classi acustiche, in base alle caratteristiche
urbanistiche ed edilizie, alle previsioni di intervento e alle destinazioni
d’uso consentite.
In relazione alla classificazione acustica del
territorio sono definiti, in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, i valori di
emissione, di attenuazione e di qualità distinti per i periodi diurno (ore
6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00), con riferimento alle prescrizioni di
cui all’art. 22 della Legge Quadro 447/95, e riportati nel Piano di
Zonizzazione Acustica.
Ogni intervento di nuovo impianto, di completamento,
di demolizione e ricostruzione dovrà rispettare le prescrizioni e/o gli
indirizzi previsti per ogni classe acustica..
Art. 81 septies Azioni di mitigazione e criteri di
compatibilità
In applicazione dell’art. 20 della L.R. 40/98
l’Allegato B della Relazione Illustrativa (Relazione di Compatibilità
Ambientale – Elaborato Tecnico R.I.R.), sulla base delle valutazioni
appositamente predisposte, per gli interventi principali si sono definite
azioni mitigative che dovranno essere seguite in fase di attuazione degli
interventi.
Ove ritenuto necessario, per ogni singolo intervento
il Cap. 3.6.1 dell’Allegato B della Relazione Illustrativa individua le azioni
di mitigazione da seguire nella progettazione degli Strumenti Urbanistici
Esecutivi e degli edifici.
Art. 81 octies Anagrafe dei siti inquinati
L’inserimento di un sito inquinato nell’Anagrafe
Regionale di cui al D.M. 471 del 25.10.1999 o e nelle schede dell’elaborato
A.T. 8 del PRGC deve essere riportato nel Certificato di Destinazione
Urbanistica (C.d.U.) esplicitando altresì che la messa in sicurezza, la
bonifica ed il ripristino ambientale costituiscono onere reale di tale sito ai
sensi dell’art. 17, comma 10 del D.Lgs. 22/97.
Nelle more dell’inserimento di un sito inquinato
nell’Allegato A.T. 8 al PRGC si dovrà comunque riportare nel C.d.U quanto
indicato nel comma precedente.
TITOLO V
NORME
TRANSITORIE E FINALI
Art.82 Piani esecutivi in vigore e adottati, concessioni rilasciate,
attuazione transitoria del PRG.
Si intendono
confermati sia negli aspetti cartografici che in quelli normativi (parametri
edilizi ed urbanistici, destinazioni d’uso, ecc.), gli strumenti urbanistici
esecutivi, di cui all’art. 32 L.R. 56/77 e successive modificazioni ed
integrazioni, individuati dalle
deliberazioni di Consiglio Comunale n. 40, 41 del 9.4.1999 e n. 51 del
30.4.1999 e localizzati sulle tavole di progetto con le lettere a), b) e c);
ovvero essi rimangono validi fino alla loro data di scadenza. In tal caso è
possibile portare a compimento quanto previsto dai SUE anche qualora le
prescrizioni in essi contenute risultino in difformità totale o parziale dalle
prescrizioni normative della Variante 2; sono altresì ammesse varianti ai
suddetti SUE purché esse non comportino un incremento del carico urbanistico o
riduzione della dotazione degli spazi pubblici o di uso pubblico, non
modifichino in modo sostanziale il regime della convenzione e non ne dilatino
il periodo di validità. Per tali S.E.U. sarà comunque de rispettare quanto
previsto all’art. 81, ultimo comma, per ciò che concerne la possibilità di
realizzare locali interrati.
Rimangono valide le concessioni
edilizie rilasciate in data antecedente all’adozione del Progetto Preliminare
della presente Variante 2, fino alla scadenza per loro previste dalla
legislazione urbanistica; tali concessioni mantengono la loro validità anche se
oggetto di “varianti non essenziali” richieste successivamente all’adozione
della Variante 2 al PRGC.
Ai sensi e per gli effetti del
penultimo comma dell’art. 85, L.R. 56/77 con le specificazioni dell’Art. 91
quinques, 1° comma, lettera b, si intendono “aree di completamento dotate di
opere di urbanizzazione primaria collegate funzionalmente con quelle comunali”,
le seguenti: BR1, BR2 (con l’esclusione dell’area urbanistica n° 338 – Area a
progettazione specifica n° 34), BR3, BR4, BR5, BP1, BP2, BP3, BT2, EET, Ep, Er,
FGP (con l’esclusione delle aree urbanistiche n° 001, 002).
Art. 83 Regolamento edilizio e sua applicazione
In attuazione della L.R. 8/7/1999 n°19 il Comune si è dotato di un Regolamento Edilizio
Comunale redatto sulla base del
Regolamento Edilizio Tipo approvato dalla Regione Piemonte con D.C.R. 29/7/1999,
n°548-9691.
Le norme del presente PRGC risultano coordinate con
esso e, quando ritenuto necessario, contengono i riferimenti diretti agli
articoli del R.E..
Per quanto non espressamente contenuto nelle presenti
norme si fa riferimento al Regolamento Edilizio approvato dal Comune di
Nichelino.
Gli edifici per impianti tecnologici
di modesta entità quali le centrali telefoniche, le cabine di trasformazione
dell'energia elettrica, gli impianti di depurazione delle acque e quelli
connessi alle reti di distribuzione dei servizi tecnologici, realizzati da o
per gli enti di carattere pubblico o di pubblico interesse, possono essere
realizzati con singola concessione, anche in contrasto alle prescrizioni di cui
alle presenti norme ed agli altri elaborati del piano, per ciò che riguarda
volumetrie, rapporto di copertura e distanza dai confini di cui all’art. 46,
fatti salvi i diritti dei terzi, in tutte le parti del territorio ed altresì
nel rispetto dei vincoli di cui agli artt. 75; 76; 77; 78; 80; 81 delle
presenti norme e delle fasce di rispetto cimiteriale.
Non rientrano in tale deroga la realizzazione di tralicci,
supporti ed ogni altra struttura funzionale all’installazione di impianti
d’antenna per la trasmissione e ricezione di emissioni elettromagnetiche. Tali
opere, seppur concedibili mediante concessione edilizia, non potranno essere
localizzate in prossimità di aree densamente abitate e di edifici pubblici o
privati in cui si svolgano servizi alle persone (scuole, sedi comunali, ASL, ecc.),
nonché ottemperare a tutte le normative vigenti riguardo la sicurezza da
emissioni di radiazioni. In particolare le nuove installazioni sono soggette al
Disegno di Legge Regionale n° 256 “Disciplina in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni
e radiotelevisivi” presentato in data
2.2.2001 e al Regolamento regionale del 14/04/2000, n° 1/R, “Nuovi
criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione
regionale all’installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni
di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n° 6”, in base ai
quali è determinabile la prossimità
ammissibile con edifici pubblici ed aree densamente abitate.
Nelle parti del territorio di
categoria S ed F, di cui agli artt. 17; 18 gli edifici pubblici e di pubblico
interesse (C.M. 28.10.1967 n° 3210 par. 12) realizzati dagli enti
istituzionalmente competenti possono essere realizzati in contrasto alle
prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli altri elaborati di piano,
esclusivamente mediante deroga nelle forme e secondo le procedure previste
dall'art. 16 della L. 765/67 ovvero, per le opere di edilizia ospedaliera ed
universitaria, nelle forme di cui all'art. 3 della L. 1.6.1971 n° 291, previa
verifica di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale
ed idrogeologica ed eventuale conseguente formazione di strumento urbanistico
esecutivo (articolo 32 L.R. 56/77) per l'organica utilizzazione delle aree
interessate e delle aree circostanti che ad esse debbano essere collegate per
ragioni funzionali, ambientali o di semplice regolarità planimetria, fatto
salvo sempre il diritto del Comune di dettare ulteriori prescrizioni ai sensi
dell'art. 22 della L. 1150/42 e dell'articolo 8 della L. 765/67.
ALLEGATO ALLE NORME TECNICHE DI
ATTUAZIONE DEL PRG: "AREE BR2 A PROGETTAZIONE SPECIFICA"
Normativa
integrativa di indirizzo per l’intervento e Schede per la progettazione
specifica
Il Piano Regolatore Generale del
Comune di Nichelino disciplina con norme specifiche le aree centrali comprese
nella fascia delle Vie Torino e Cuneo, così come sono delimitate nella tavola
di progetto 4.16 e nell’elaborato “Parti urbane a progettazione specifica”.
Per le aree comprese nella fascia a
progettazione specifica valgono, oltre a quelle generali del PRG, le seguenti
specifiche norme tecniche di attuazione.
Art. 1A L’elaborato “Parti urbane a progettazione specifica”
individua le aree, gli isolati o le parti di isolato sottoposte a normativa
specifica.
Gli isolati, le parti di isolato, gli edifici e le
aree libere non comprese nel perimetro indicato dalla tavola suddetta sono
soggetti alle norme generali del piano.
Art. 2A In sede attuativa degli interventi o con semplice
deliberazione comunale possono essere apportate lievi modifiche al perimetro
individuato in cartografia di progetto al fine di tener conto del reale
accorpamento delle proprietà catastali e delle pertinenze funzionali degli
edifici.
Art. 3A Gli interventi di ricostruzione edilizia e di
ristrutturazione urbanistica consentiti all'interno del perimetro di cui
all'art. 1A sono generalmente subordinati alla preventiva formazione di
strumenti urbanistici esecutivi estesi alle Unità Minime di Intervento (UMI).
L'estensione delle UMI è definita dal PRGC o in sede di P.P.A. o in sede di
formazione degli strumenti esecutivi in base ai programmi dell'Amministrazione
pubblica o alle proposte di edificazione avanzate dai privati, nel rispetto
delle norme generali stabilite dall’Art. 50, lettera b).
Art. 4A Negli elaborati di progetto sono indicate alcune UMI (aree
fondiarie isolate) per le quali l'intervento di riordino e progettazione
edilizia (demolizione e ricostruzione, completamento, sopraelevazione) può
avvenire eccezionalmente con concessione singola, in deroga a quanto stabilito
dal precedente Art. 3A, in quanto non aggregabili ad interventi di più ampia
portata all'interno dell'isolato.
Per tali interventi viene applicata la densità
fondiaria riportata nelle schede del presente Allegato e comunque non superiore
a 5 4 mc/mq e la concessione viene subordinata all'interno di una
convenzione ex
art. 49, quinto comma, L.R. 56/77
e s.m. e i. in cui sia prevista la corresponsione di oneri di
urbanizzazione pari alla monetizzazione di 25 mq./abitante.
Art. 5A Nelle Schede contenute nel presente documento sono riportate
le seguenti indicazioni grafiche:
a) perimetrazione
generale della fascia urbana denominata "BR2 - Aree a progettazione
specifica";
b) perimetrazione
di massima degli isolati, parti di isolato o somma di parti di isolato,
all'interno dei quali deve essere coordinata la progettazione di
ristrutturazione urbanistica (UMI);
c) individuazione
delle aree nelle quali si applica un indice di edificazione territoriale pari a
1,6 mc/mq (BR2b)e di quelle in cui si applica l'indice di edificazione
territoriale di 2,4 mc/mq (BR2a);
d) individuazione
dei casi di cui all'art. 4A;
e) individuazione
degli spazi pubblici che devono essere prescrittivamente dismessi all'interno
dell'intervento. Tali aree contribuiscono allo sfruttamento dell'indice di
edificazione territoriale;
f) individuazione
degli spazi vincolati a verde privato. Tali aree contribuiscono allo
sfruttamento dell'indice di edificazione territoriale e alla verifica
dell'indice di edificazione fondiario;
g) indicazione
dei fili fissi di fabbricazione che costituiscono elemento essenziale del
riordino e della progettazione urbana. Il rispetto di tali fili fissi va inteso
come guida progettuale per un migliore disegno d'insieme e per un migliore
inserimento ambientale.
Art. 6A Nelle Schede di area facenti parte del presente Documento
sono riportati i principali dati dimensionali dello stato di fatto e di
progetto oltreché i principali obiettivi da conseguire nell'intervento.
Qualora in sede
di attuazione degli interventi emergano difformità fra indicazioni
dimensionali-numeriche e indicazioni cartografiche, prevalgono le prime.
Art. 7A Nel computo della superficie territoriale è compresa oltre
alla totalità della superficie di proprietà, anche la superficie del
marciapiede antistante qualora esistente.
Art. 8A Dagli interventi di ristrutturazione urbanistica possono
essere stralciati edifici, autorimesse e bassi fabbricati che, per le loro
condizioni statiche o igienico sanitarie o per il loro rilevante valore
economico, non è conveniente demolire. In tal caso l'area di pertinenza che
deve essere sottratta al perimetro di ristrutturazione urbanistica è pari al
volume dell'edificio che si intende mantenere diviso dall'indice di
edificazione territoriale proprio dell'area.
Art. 9A Negli interventi di ristrutturazione urbanistica che
comprendono aree occupate da box e bassi fabbricati è prescritta la contestuale
demolizione degli stessi. Nei nuovi progetti è vietata la costruzione di
autorimesse e bassi fabbricati in superficie.
Qualora nelle aree di trasformazione siano compresi
box o bassi fabbricati asserviti ad edifici esterni al perimetro d'intervento,
le aree da essi occupate apportano cubatura nei limiti dell'indice
territoriale; tale cubatura però può essere utilizzata solamente all'interno
dell'operazione di trasformazione indicata previa demolizione dei box stessi.
Art. 10A Le aree private non impegnate dalla costruzione dei nuovi
edifici dovranno essere sistemate a verde, nel rispetto di quanto previsto
dall'art. 47 delle norme generali. Nel sottosuolo saranno realizzati i
parcheggi privati nella misura minima di 1 mq ogni 10 mc di costruzione. Non
sono ammessi box in superficie.
Art. 11A Negli strumenti esecutivi di trasformazione deve essere
computata una quantità di aree per servizi pubblici pari al volume edificato
diviso per 100 e moltiplicato per 25. In linea generale di tale quantità solo
la quota di 9 mq/ab deve essere fisicamente sempre reperita nell'ambito della
trasformazione urbanistica, in superficie o nel sottosuolo.
La restante quantità di 16 mq/ab sarà generalmente
monetizzabile sulla base dei valori stabili con apposita delibera comunale così
come previsto dalla norma generale (Art. 50, lettera a).
La Scheda indica il valore delle aree da dismettere
con riferimento alla massima capacità insediativa. Capacità insediative
inferiori genereranno dismissioni proporzionalmente inferiori.
Qualora nelle aree di trasformazione siano
cartograficamente indicate aree per servizi pubblici tali superfici vanno
dedotte dall'ammontare dei 25 mq/ab moltiplicato il numero degli abitanti
insediati. Nel caso in cui la superficie di aree cartograficamente individuate
risulti superiore a quella prodotta dal calcolo analitico, la differenza può
essere dedotta dagli oneri di urbanizzazione.
Art. 12A Il
numero dei piani dei nuovi edifici da realizzare nelle aree di trasformazione è
stabilito dalla norma generale, art. 50, lettera b); le presenti schede possono
prevedere limitazioni alle prescrizioni generali.
Art. 13A Le densità edilizie fondiarie non possono superare, di norma,
quelle previste dall'art. 23 della L.R. 56/77: laddove il rispetto dei fili
fissi di fabbricazione e del numero dei piani f.t. porti a superare le densità
massime previste dall'articolo citato, sono consentite deroghe purché si operi
all'interno di uno strumento urbanistico esecutivo e purché sia evidente
l'obiettivo di migliorare il tessuto edilizio tenendo conto del profilo
altimetrico di quello esistente.
Art. 14A Nelle Schede di area sono indicati i volumi edilizi e gli
abitanti, esistenti e quelli in progetto. Non essendo nota la distribuzione
delle destinazioni d'uso, piano per piano, né per gli edifici esistenti né per
quelli in progetto, si è assimilata tutta la volumetria di uso residenziale.
Sia gli abitanti
esistenti che quelli in progetto, debbono quindi essere intesi come
"abitanti equivalenti" in base ai quali sono state dimensionate le
aree a servizio.
Qualora nei piani esecutivi una parte
dell'edificazione in progetto fosse adibita ad uso commerciale o terziario
superiore a 700 mc, dovrà essere integrata la quota di standard prevista dall'art. 21 della
L.R. 56/77 e s.m. e i. e vanno comunque osservati i disposti contenuti
dall'art. 26 della L.R. 56/77 così come modificata dall'art.5 della L.R. 23/12/1991,
n°70.
Art. 15A Le aree a progettazione specifica devono essere considerate,
di norma, aree di completamento edilizio e urbanistico. Ad esse si applicano
pertanto le disposizioni dell'art. 85 della L.R. 56/77 e s.m. e i.
Art. 16A Le dimensioni relative allo stato di fatto riportato nelle
schede provengono da misurazioni grafiche. Le medesime devono pertanto essere
verificate e possono subire variazioni in sede di S.U.E. o di concessione.