Art.54        Prescrizioni per BP2

 

La sottocategoria BP2 di cui all'art. 13 delle presenti norme riguarda parti del territorio, per le quali è previsto il completamento di lotti parzialmente edificati e di lotti ancora liberi.

 

Gli interventi di completamento dei lotti liberi individuati graficamente dal simbolo di “coordinamento degli strumenti urbanistici esecutivi” (aree urbanistiche n° 747, 765 e 773 e 786), sono attuati mediante strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 42 (penultimo comma) 43 e 44 della L.R. 56/77.

Per le aree 747 e 765 si impone la redazione di un SUE unitario steso all’intera area urbanistica a seguito di stipula di una convenzione fra il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in consorzio, in conformità a quanto previsto dagli articoli 45 (convenzione) e 46 (comparto di intervento e ristrutturazione urbanistico-edilizia) della legge 56/1977.

Per l’area 773, già interessata da interventi edificatori, si consente l’eventuale ricorso alla Concessione Convenzionata (ai sensi dell’art. 49, 5° comma, L.R. 56/77) qualora le dismissioni di aree a servizi siano previste nella quantità e forma indicata dal PRGC.

Per l’area la n. 786 lo strumento urbanistico esecutivo deve rispettare i parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dal presente articolo; i criteri progettuali saranno regolamentati da uno Studio Unitario di iniziativa pubblica al fine di coordinare le opere pubbliche, gli interventi edilizi e la sistemazione degli spazi liberi attuabili nella suddetta area con quelli dell’area SP n. 851.

Gli elaborati dello Studio Unitario di cui sopra per le aree n. 786 e n. 851, approvati dalla Giunta Comunale, si intendono vincolanti per quanto riguarda:

-... l’organizzazione delle aree fondiarie, dei servizi e della viabilità;

-... la definizione di eventuali unità minime funzionali e la ripartizione delle capacità edificatorie;

-... la definizione, non esaustiva, dei contenuti delle convenzioni attuative;

-    l’organizzazione e la sistemazione degli spazi liberi, qualora indicate;

-... le regole compositive urbanistiche e/o edilizie (ad esempio altezza edifici, allineamenti, assi rettori e fasce di oscillazione dell’edificato);

-    i criteri progettuali per la realizzazione dei fabbricati, delle strutture pubbliche o private e per la sistemazione degli spazi liberi;

-    le prescrizioni aspetti ambientali e di paesaggio.

 

Per l’area urbanistica n. 787/C, l’attuazione di un nuovo intervento è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso anche alle aree 787/A, 787/B, 787/D, 787/E; la mancata estensione del PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e per l’estensione indicata cartograficamente sulle tavole di progetto costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC approvato ogni singola area urbanistica preordinata agli interventi privati costituisce singolo comparto attuabile separatamente, nel rispetto delle rispettive disposizioni urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di stipula della convenzione l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area 787/E deve essere effettuata contestualmente alla firma dell’atto convenzionale.

 

Per la sottocategoria BP2 è prescritto quanto precisato nella relativa tabella ed in particolare:

 

a)         nel caso di interventi da attuarsi mediante S.U.E., indice territoriale di cubatura e di superficie, rispettivamente non superiore a 1,5 mc/mq (ovvero 0,75 mq/mq se trattasi di interventi a prevalente carattere industriale, artigianale, commerciale), da applicare nel caso della ristrutturazione urbanistica e/o del completamento, all'intera parte (o alle singole unità di intervento).

            Le quantità edificabili così determinate  (volume edificabile ovvero superficie lorda di solaio) sono concentrate sulle aree (non vincolate o non destinabili e servizi), destinate dallo strumento urbanistico esecutivo a superficie fondiaria, fino a raggiungere su queste superfici un indice fondiario max di copertura del 60% e un indice fondiario di superficie max di 1 mq/mq.

            La quantità minima di aree destinate ai servizi, in ogni caso, è calcolata in percentuale pari al 10% della superficie fondiaria ai sensi dell'art. 21 e dell'art. 26 lettera c del 1° comma della L.R. 56/77, ove non diversamente vincolato dal P.R.G.

            La differenza fra la superficie dell’area urbanistica oggetto di intervento e la superficie fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al comma I dell'art. 35 delle presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.

            Queste ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione, se lo strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.

            Con specifico riferimento al DI5, l'attuazione delle aree per servizi ivi  localizzate dal PRG, ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/1977 e pari ad almeno il 10% della superficie fondiaria complessiva del distretto, è realizzata, mediante proporzionale attribuzione di parte del costo analitico di attuazione di tali aree (di norma con riferimento al verde ed ai parcheggi) integrando la convenzione fra il Comune ed il Consorzio Industriale del DI5 nella specifica parte riguardante le OO.UU., ovvero calcolando analiticamente tale costo quale contenuto del PPA, ove necessario, o di varianti di esso agli oneri di urbanizzazione.

            Nel caso della vasta area a servizi per le attività produttive del DI5 comprendente la Cascina Vernea, l'intervento dovrà rispettare i disposti del Titolo III (art. 75, lettera b, delle N.T.A.) ed in particolare nelle aree di pertinenza della Cascina Vernea, dovranno essere privilegiate le destinazioni a verde pubblico, attrezzature sportive e viabilità di conveniente accesso.

            L’intervento nell’area n. 786, finalizzato al recupero ambientale delle aree ed alla creazione di una prestigiosa e rappresentativa immagine urbana, si attua esclusivamente con SUE e, vista la specificità degli obiettivi di riqualificazione, dovrà rispettare quanto segue:

-      la capacità edificatoria e le destinazioni d’uso ammesse dalla successiva e specifica tabella;

-      il reperimento delle aree a servizi ai sensi dell’art.21 della L.R. 56/77 deve rispettare il valore maggiore tra il 10% della superficie fondiaria e quello delle aree a servizi disegnate sulla cartografia di P.R.G.C. nel rispetto del precedente art.7.

La convenzione del SUE stabilirà le modalità di fruizione e gestione delle aree a servizi pubblici e di quelle assoggettate all’uso pubblico per servizi;

-      per quanto concerne i parametri edilizi:

1)  distanza minima dal canale Lairetta: 10 m dall’argine sistemato. Tale fascia di 10 m dovrà essere sistemata a verde;

2)  altezza massima dei fabbricati: 15 m. Le fronti lungo via Debouchè non potranno superare i 10 m;

3)  altri parametri edilizi: ulteriori parametri edilizi potranno essere prescritti dallo Studio Unitario.

-      Viabilità in progetto - accessibilità:

la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie ad integrare e potenziare il sistema infrastrutturale esistente viario e dei sottoservizi, sono parte integrante ed imprescindibile dell’intervento previsto nell’area urbanistica BP2 n. 786.

Si prescrive che l’accessibilità all’area in oggetto avvenga esclusivamente da viale Matteotti.

-      Prescrizioni di carattere idrogeologico: si richiamano le prescrizioni normative di cui all’elaborato AT1.1 - Relazione Geologico-tecnica.

 

In attesa delle trasformazioni previste dal P.R.G.C. sono ammesse esclusivamente recinzioni a giorno delle aree di proprietà e la coltivazione agricola dei fondi con il divieto di realizzare edifici al servizio delle attività agricole.

 

Sull’area urbanistica n° 787/C, già oggetto di precedente attuazione nel rispetto dei parametri generali previsti per la zona BP2, subordinatamente alla formazione di un nuovo PEC ed all’ottemperamento delle nuove prescrizioni convenzionali, è ammesso un incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo di + 1.100 mq di SUL ed il conseguente proporzionale supermento degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo (e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche BP2. L’utilizzo delle nuove capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-    incremento di altezza massima del fabbricato: sopraelevazione di  + 1. p.f.t. dell’edificio esistente;

-    rapporto di copertura: pari a quello della sagoma della copertura dell’edificio esistente;

-    conformare il nuovo intervento sull’edificio preesistente, sia per tipologia edilizio che per utilizzo di materiali;

-    la cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard dovuti alla nuova capacità edificatoria. E’ comunque da privilegiare una soluzione di impianto che possa, anche in quota parte reperire in loco aree a servizi da destinare a parcheggio pubblico in aggiunta a quelle eventualmente già presenti all’interno del perimetro dell’area 787/C.

 

b)         in assenza di obbligo di attuazione con SUE gli interventi: si attuano con concessione su interi edifici o su singole unità immobiliari ammessi anche con incremento della quantità (di volume o di superficie lorda di solaio), secondo tipi, attività e vincoli precisati in tabella.

Indici fondiari di cubatura o di superficie max, rispettivamente di 3 mc/mq e 1,0 mq/mq; indice fondiario max di copertura del 60%.

Non è consentito incrementare l'uso residenziale esistente, se non in relazione alle esigenze dei proprietari e del personale di custodia.

 

All’area urbanistica 983 si attribuisce una capacità edificatoria sino ad un massimo di 780 mq di Superficie Utile Lorda e Superficie Coperta.