La sottocategoria BP2 di cui
all'art. 13 delle presenti norme riguarda parti del territorio, per le quali è
previsto il completamento di lotti parzialmente edificati e di lotti ancora
liberi.
Gli interventi di completamento dei
lotti liberi individuati graficamente dal simbolo di “coordinamento degli
strumenti urbanistici esecutivi” (aree urbanistiche n° 747, 765 e 773 e 786),
sono attuati mediante strumenti urbanistici esecutivi di cui agli articoli 42
(penultimo comma) 43 e 44 della L.R. 56/77.
Per le aree 747 e 765 si impone la redazione di un SUE
unitario steso all’intera area urbanistica a seguito di stipula di una
convenzione fra il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in
consorzio, in conformità a quanto previsto dagli articoli 45 (convenzione) e 46
(comparto di intervento e ristrutturazione urbanistico-edilizia) della legge
56/1977.
Per l’area 773, già interessata da interventi
edificatori, si consente l’eventuale ricorso alla Concessione Convenzionata (ai
sensi dell’art. 49, 5° comma, L.R. 56/77) qualora le dismissioni di aree a
servizi siano previste nella quantità e forma indicata dal PRGC.
Per l’area la n. 786 lo strumento urbanistico esecutivo deve rispettare
i parametri urbanistici ed edilizi stabiliti dal presente articolo; i criteri
progettuali saranno regolamentati da uno Studio Unitario di iniziativa pubblica
al fine di coordinare le opere pubbliche, gli interventi edilizi e la
sistemazione degli spazi liberi attuabili nella suddetta area con quelli
dell’area SP n. 851.
Gli
elaborati dello Studio Unitario di cui sopra per le aree n. 786 e n. 851,
approvati dalla Giunta Comunale, si intendono vincolanti per quanto riguarda:
-... l’organizzazione delle aree
fondiarie, dei servizi e della viabilità;
-... la definizione di eventuali unità
minime funzionali e la ripartizione delle capacità edificatorie;
-... la definizione, non esaustiva, dei
contenuti delle convenzioni attuative;
- l’organizzazione e la sistemazione degli
spazi liberi, qualora indicate;
-... le regole compositive urbanistiche
e/o edilizie (ad esempio altezza edifici, allineamenti, assi rettori e fasce di
oscillazione dell’edificato);
- i criteri progettuali per la realizzazione
dei fabbricati, delle strutture pubbliche o private e per la sistemazione degli
spazi liberi;
- le prescrizioni aspetti ambientali e di
paesaggio.
Per l’area urbanistica n. 787/C, l’attuazione di un
nuovo intervento è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico
esecutivo esteso anche alle aree 787/A, 787/B, 787/D, 787/E; la mancata
estensione del PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e per l’estensione
indicata cartograficamente sulle tavole di progetto costituiscono elemento di
improcedibilità. A PEC approvato ogni singola area urbanistica preordinata agli
interventi privati costituisce singolo comparto attuabile separatamente, nel
rispetto delle rispettive disposizioni urbanistiche previste per ognuna di
esse. In sede di stipula della convenzione l’integrale cessione gratuita al
Comune dell’area 787/E deve essere effettuata contestualmente alla firma dell’atto
convenzionale.
Per la sottocategoria BP2 è
prescritto quanto precisato nella relativa tabella ed in particolare:
a) nel
caso di interventi da attuarsi mediante S.U.E., indice territoriale di cubatura
e di superficie, rispettivamente non superiore a 1,5 mc/mq (ovvero 0,75 mq/mq
se trattasi di interventi a prevalente carattere industriale, artigianale,
commerciale), da applicare nel caso della ristrutturazione urbanistica e/o del
completamento, all'intera parte (o alle singole unità di intervento).
Le
quantità edificabili così determinate
(volume edificabile ovvero superficie lorda di solaio) sono concentrate
sulle aree (non vincolate o non destinabili e servizi), destinate dallo
strumento urbanistico esecutivo a superficie fondiaria, fino a raggiungere su
queste superfici un indice fondiario max di copertura
del 60% e un indice fondiario di superficie max di 1
mq/mq.
La
quantità minima di aree destinate ai servizi, in ogni caso, è calcolata in
percentuale pari al 10% della superficie fondiaria ai sensi dell'art. 21 e
dell'art. 26 lettera c del 1° comma della L.R. 56/77, ove non diversamente
vincolato dal P.R.G.
La
differenza fra la superficie dell’area urbanistica oggetto di intervento e la
superficie fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna,
ai servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al comma I dell'art. 35
delle presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione, se lo
strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.
Con
specifico riferimento al DI5, l'attuazione delle aree per servizi ivi localizzate dal PRG, ai sensi dell'art. 21 della
L.R. 56/1977 e pari ad almeno il 10% della superficie fondiaria complessiva del
distretto, è realizzata, mediante proporzionale attribuzione di parte del costo
analitico di attuazione di tali aree (di norma con riferimento al verde ed ai
parcheggi) integrando la convenzione fra il Comune ed il Consorzio Industriale
del DI5 nella specifica parte riguardante le OO.UU., ovvero calcolando
analiticamente tale costo quale contenuto del PPA, ove necessario, o di
varianti di esso agli oneri di urbanizzazione.
Nel caso della
vasta area a servizi per le attività produttive del DI5 comprendente la Cascina
Vernea, l'intervento dovrà rispettare i disposti del
Titolo III (art. 75, lettera b, delle N.T.A.) ed in particolare nelle aree di
pertinenza della Cascina Vernea, dovranno essere
privilegiate le destinazioni a verde pubblico, attrezzature sportive e
viabilità di conveniente accesso.
L’intervento
nell’area n. 786, finalizzato al recupero ambientale delle aree ed alla
creazione di una prestigiosa e rappresentativa immagine urbana, si attua
esclusivamente con SUE e, vista la specificità degli obiettivi di
riqualificazione, dovrà rispettare quanto segue:
- la
capacità edificatoria e le destinazioni d’uso ammesse dalla successiva e
specifica tabella;
- il
reperimento delle aree a servizi ai sensi dell’art.21 della L.R. 56/77 deve
rispettare il valore maggiore tra il 10% della superficie fondiaria e quello
delle aree a servizi disegnate sulla cartografia di P.R.G.C. nel rispetto del
precedente art.7.
La convenzione del SUE stabilirà le modalità di fruizione e gestione
delle aree a servizi pubblici e di quelle assoggettate all’uso pubblico per
servizi;
- per
quanto concerne i parametri edilizi:
1) distanza minima dal canale Lairetta: 10 m
dall’argine sistemato. Tale fascia di 10 m dovrà essere sistemata a verde;
2) altezza massima dei
fabbricati: 15 m. Le fronti lungo via Debouchè non
potranno superare i 10 m;
3) altri parametri edilizi:
ulteriori parametri edilizi potranno essere prescritti dallo Studio Unitario.
- Viabilità in progetto - accessibilità:
la
realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie ad integrare e
potenziare il sistema infrastrutturale esistente viario e dei sottoservizi, sono parte integrante ed imprescindibile
dell’intervento previsto nell’area urbanistica BP2 n. 786.
Si
prescrive che l’accessibilità all’area in oggetto avvenga esclusivamente da
viale Matteotti.
- Prescrizioni di carattere
idrogeologico: si richiamano le prescrizioni normative di cui all’elaborato
AT1.1 - Relazione Geologico-tecnica.
In attesa
delle trasformazioni previste dal P.R.G.C. sono ammesse esclusivamente
recinzioni a giorno delle aree di proprietà e la coltivazione agricola dei
fondi con il divieto di realizzare edifici al servizio delle attività agricole.
Sull’area
urbanistica n° 787/C, già oggetto di precedente attuazione nel rispetto dei
parametri generali previsti per la zona BP2, subordinatamente alla formazione
di un nuovo PEC ed all’ottemperamento delle nuove prescrizioni convenzionali, è
ammesso un incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo di + 1.100
mq di SUL ed il conseguente proporzionale supermento
degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo
(e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche BP2. L’utilizzo delle nuove
capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- incremento di altezza massima
del fabbricato: sopraelevazione di + 1.
p.f.t. dell’edificio esistente;
- rapporto di copertura: pari a
quello della sagoma della copertura dell’edificio esistente;
- conformare il nuovo
intervento sull’edificio preesistente, sia per tipologia edilizio che per
utilizzo di materiali;
- la cessione dell’area
urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard dovuti alla nuova
capacità edificatoria. E’ comunque da privilegiare una soluzione di impianto
che possa, anche in quota parte reperire in loco aree a servizi da destinare a
parcheggio pubblico in aggiunta a quelle eventualmente già presenti all’interno
del perimetro dell’area 787/C.
b) in
assenza di obbligo di attuazione con SUE gli interventi: si attuano con
concessione su interi edifici o su singole unità immobiliari ammessi anche con
incremento della quantità (di volume o di superficie lorda di solaio), secondo
tipi, attività e vincoli precisati in tabella.
Indici
fondiari di cubatura o di superficie max,
rispettivamente di 3 mc/mq e 1,0 mq/mq; indice fondiario max
di copertura del 60%.
Non è
consentito incrementare l'uso residenziale esistente, se non in relazione alle
esigenze dei proprietari e del personale di custodia.
All’area urbanistica 983 si
attribuisce una capacità edificatoria sino ad un massimo di 780 mq di
Superficie Utile Lorda e Superficie Coperta.