Art.54 bis Prescrizioni
per BP3
La
sottocategoria BP3 di cui all'art. 13 delle presenti norme riguarda parti del
territorio, per le quali è prevista la rilocalizzazione
di attività produttive, la trasformazione urbanistica ed il recupero a
prevalente destinazione residenziale e terziaria, con
strumenti urbanistici esecutivi.
All'interno
di dette parti possono essere indicate dal piano regolatore aree specifiche,
destinate a servizi o a nuove sedi viarie, che rappresentano almeno una quota
dei fabbisogni derivanti dagli insediamenti previsti dal piano regolatore stesso.
Le
tavole di piano precisano quali aree urbanistiche BP3 debbono essere attuate
con un SUE unitario esteso alla totalità della propria superficie.
In tutti gli altri casi al fine di facilitare la
formazione di iniziative unitarie fra le proprietà, il Piano stesso, lo
strumento urbanistico esecutivo ed ove necessario il PPA, di norma, indicano le
Unità Minime di Intervento (U.M.I. comprensive anche delle porzioni di aree a
servizi) cui può essere limitato l'intervento. Il PRG individua o integra le aree
per servizi e viabilità, in modo tale da conferire coerenza di funzionamento
agli impianti, anche se attuati per fasi successive.
Qualora il proponente l’intervento non ritenga
possibile seguire la perimetrazione di U.M.I. indicata cartograficamente dal
PRGC dovrà allegare al SUE proposto (che si configura come nuova U.M.I., ai
sensi dell’Art. 9, 2° comma delle NTA) un elaborato di “Verifica di inserimento
dell’intervento” esteso all’intera U.M.I. o area urbanistica di appartenenza.
Tale documento, la cui assenza rende improcedibile la proposta di SUE, deve
giustificare la diversa delimitazione e dimostrare la possibilità tecnica di
attuazione del PRGC per la restante parte dell’area urbanistica, simulando gli
aspetti compositivi ed ambientali ottenibili nel caso di un intervento
completo.
Per l’area urbanistica n. 787/B l’attuazione dell’intervento è
subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso anche
alle aree 787/A, 787/C, 787/D, 787/E; la mancata estensione del PEC a tutte le
aree urbanistiche elencate e per l’estensione indicata cartograficamente sulle
tavole di progetto costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC approvato
ogni singola area urbanistica preordinata agli interventi privati costituisce
singolo comparto attuabile separatamente, nel rispetto delle rispettive
disposizioni urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di stipula della
convenzione l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area 787/E deve essere
effettuata contestualmente alla firma dell’atto convenzionale.
Nel
caso di interventi di rilocalizzazione di impianti
produttivi e di ristrutturazione urbanistica, si applicano, per quanto
compatibili, i disposti dell'art. 53 della L.R. 56/77 e successive
modificazioni ed in tal caso gli interventi sono assoggettati al
convenzionamento, ivi previsto.
Per la
sottocategoria BP3 è prescritto altresì:
a) indice
territoriale di cubatura (ovvero indice territoriale di superficie se trattasi
di interventi a prevalente carattere industriale, artigianale, commerciale), da
applicare - nel caso della ristrutturazione urbanistica e nuova costruzione -
all'intera parte (o alle singole unità di intervento) non superiore a 1,2
mc/mq. Le quantità edificabili così determinate (volume edificabile ovvero superficie
lorda di solaio) sono concentrate sulle aree (non vincolate o non destinabili a
servizi), destinate dal piano urbanistico a superficie fondiaria, e non
potranno superare su queste superfici l'indice fondiario max
di 4 mc/mq (ovvero 1,3 mq/mq) ai sensi dell'art. 23 della L.R. 56/1977.
La
differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi
di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al I comma dell'art. 35 delle
presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione, se lo
strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.
La
quantità complessiva di aree destinate ai servizi in ogni caso è calcolata
dividendo il volume residenziale, terziario e produttivo edificabile (ovvero la
superficie lorda di solaio) per 100 mc/ab (ovvero per 35 mq/addetto e
moltiplicando il risultato per l'indice relativo ai servizi pari a 33 mq/ab (ovvero 33
mq/addetto) e
in ogni caso mai inferiore allo standard minimo richiesto dall'art. 21 della l.u.r. 56/77 e s.m. e i., 1°
comma, punti 2) e 3).
Ove
le tavole di PRG indichino fili di fabbricazione od altri indirizzi alla
progettazione degli interventi, l'Amministrazione comunale può far precedere ai
SUA ed al rilascio delle concessioni edilizie un "progetto guida" di
approvazione consiliare avente valore di indirizzo e coordinamento della
progettazione degli interventi;
b) gli
interventi convenzionati in piani
urbanistici esecutivi sono realizzati mediante tipi, attività e usi,
come precisato in tabella;
c) in
assenza degli interventi unitari sulle intere parti BP3 (o su unità minime di
intervento):
- interventi
su interi edifici esistenti o su singole unità immobiliari ammessi senza
incrementi di quantità (di volume o di superficie lorda di solaio) senza
convenzione, secondo tipi, attività e vincoli precisati in tabella.
Ogni intervento deve essere valutato
sulla base delle indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti
normativi espressi dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche
prescrizioni contenute nelle schede di approfondimento redatte per ogni area
urbanistica ancora edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si
confrontino gli elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 –
4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in particolare: aree numero 43, 92, 114, 166,
170, 174, e 371, ricadono in settori caratterizzati da
“porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità
geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di
riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio
urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della circolare regionale
7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per tutte le aree
puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o le
limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso
prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle
presenti NTA.