Art.56        Prescrizioni per BT2

 

La sottocategoria BT2, di cui all'art. 13 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali sono previsti interventi di completamento o di ristrutturazione urbanistica con strumenti urbanistici esecutivi.

 

All'interno di dette parti non sono indicate dal piano regolatore aree specifiche, destinate a servizi o a nuove sedi viarie. Il SUE interessa la totalità delle aree classificate come BT2.

 

Lo strumento urbanistico esecutivo può essere anche di iniziativa privata, in conformità a quanto previsto dall'art. 43 della L.R. 56/77 e successive modificazioni. Per la sola area n° 67, al fine di facilitare la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà, lo strumento urbanistico esecutivo ed ove necessario il PPA, di norma, indicano le Unità Minime di Intervento (U.M.I. comprensive anche delle porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento.

Qualora il proponente l’intervento non ritenga possibile seguire l'intervento esteso all'intera area n° 67 indicata dal  PRGC dovrà allegare al SUE proposto (che si configura come nuova U.M.I., ai sensi dell’Art. 9, 2° comma delle NTA) un elaborato di “Verifica di inserimento dell’intervento” esteso all’intera U.M.I. o area urbanistica di appartenenza. Tale documento, la cui assenza rende improcedibile la proposta di SUE, deve giustificare la diversa delimitazione e dimostrare la possibilità tecnica di attuazione del PRGC per la restante parte dell’area urbanistica, simulando gli aspetti compositivi ed ambientali ottenibili nel caso di un intervento completo.

 

Per la parte del territorio BT2 è prescritto altresì:

 

a)         indice fondiario di superficie, da applicare all'intera parte, non superiore a 1,2 mq/mq;

b)         gli interventi convenzionati in piani urbanistici esecutivi sono realizzati mediante tipi, attività ed usi come precisato in tabella; in particolare è prescritto il rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e c); ed inoltre una superficie da destinare a servizi pubblici pari all'80% della superficie lorda di solaio corrispondente alla quantità edificabile di cui almeno il 50% destinata a parcheggio pubblico reperita come superficie utile in apposite attrezzature, anche nel sottosuolo.

            Per l’area urbanistica n.67 il soddisfacimento degli standard art. 21 L.R. 56/77 è ammesso mediante il criterio della monetizzazione delle aree.

c)         in assenza di strumenti urbanistici esecutivi sull'intera BT2:

-       interventi su interi edifici esistenti o su singole unità immobiliari ammessi senza incrementi di quantità (di superficie lorda di solaio), senza convenzione, secondo tipi, attività e vincoli precisati in tabella.

-    in particolare non è consentito incrementare l'uso residenziale esistente se non in relazione alle esigenze del personale di custodia.