La sottocategoria BT2, di cui
all'art. 13 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali
sono previsti interventi di completamento o di ristrutturazione urbanistica con
strumenti urbanistici esecutivi.
All'interno di dette parti non sono
indicate dal piano regolatore aree specifiche, destinate a servizi o a nuove
sedi viarie. Il SUE interessa la totalità delle aree classificate come BT2.
Lo strumento
urbanistico esecutivo può essere anche di iniziativa privata, in conformità a
quanto previsto dall'art. 43 della L.R. 56/77 e successive modificazioni. Per la sola area n° 67, al fine di
facilitare la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà, lo strumento
urbanistico esecutivo ed ove necessario il PPA, di norma, indicano le Unità
Minime di Intervento (U.M.I. comprensive anche delle porzioni di aree a
servizi) cui può essere limitato l'intervento.
Qualora il
proponente l’intervento non ritenga possibile seguire l'intervento esteso
all'intera area n° 67 indicata dal PRGC
dovrà allegare al SUE proposto (che si configura come nuova U.M.I., ai sensi
dell’Art. 9, 2° comma delle NTA) un elaborato di “Verifica di inserimento
dell’intervento” esteso all’intera U.M.I. o area urbanistica di appartenenza.
Tale documento, la cui assenza rende improcedibile la proposta di SUE, deve
giustificare la diversa delimitazione e dimostrare la possibilità tecnica di
attuazione del PRGC per la restante parte dell’area urbanistica, simulando gli
aspetti compositivi ed ambientali ottenibili nel caso di un intervento
completo.
Per la parte del territorio BT2 è
prescritto altresì:
a) indice
fondiario di superficie, da applicare all'intera parte, non superiore a 1,2
mq/mq;
b) gli
interventi convenzionati in piani urbanistici esecutivi sono realizzati
mediante tipi, attività ed usi come precisato in tabella; in particolare è
prescritto il rispetto dei vincoli di cui all'art. 47 sub a) e c); ed inoltre
una superficie da destinare a servizi pubblici pari all'80% della superficie
lorda di solaio corrispondente alla quantità edificabile di cui almeno il 50%
destinata a parcheggio pubblico reperita come superficie utile in apposite
attrezzature, anche nel sottosuolo.
Per l’area urbanistica n.67 il
soddisfacimento degli standard art. 21 L.R. 56/77 è ammesso mediante il
criterio della monetizzazione delle aree.
c) in
assenza di strumenti urbanistici esecutivi sull'intera BT2:
-
interventi su interi edifici esistenti o su singole
unità immobiliari ammessi senza incrementi di quantità (di superficie lorda di
solaio), senza convenzione, secondo tipi, attività e vincoli precisati in
tabella.
- in
particolare non è consentito incrementare l'uso residenziale esistente se non
in relazione alle esigenze del personale di custodia.