Art.57        Prescrizioni per BR5 (ex CR1)

 

            Per la sottocategoria BR5, di cui all'art. 13 delle presenti norme, si prescrive:

 

a)         indice fondiario di cubatura non superiore a 1,2 mc/mq ovvero a quello esistente alla data di adozione del Progetto Preliminare incluse le volumetrie riconosciute ai sensi della legge 47/1985 per interventi di:

-           ampliamento di edifici esistenti;

-           completamento mediante nuova edificazione di lotti non ancora edificati; 

-           ristrutturazione urbanistica;

-           ristrutturazione edilizia;

 

b)         Nel rispetto delle indicazioni di cui alle lettere b), c), e d) dell’art. 51. “Prescrizioni per BR3”;

 

c)         l'altezza massima degli edifici in tutte le aree non potrà superare i 2-3 p.f.t.

 

d)        l’attuazione dell’intervento sull’area n° 362 è da attuarsi esclusivamente mediante PdR esteso all’intera area urbanistica.

            Il PdR deve consentire l’apertura della viabilità in progetto, la dismissione delle aree indicate nella allegata tabella normativa e comunque in quantità non inferiore a quella indicata come SRV sulle tavole di progetto; viene inoltre richiesta la loro contestuale sistemazione nel rispetto delle indicazioni progettuali che verranno fornite dall’A.C. in fase di convenzione.

 

e)         gli interventi sono sempre subordinati a SUE qualora l’area sia cartograficamente delimitate dal simbolo di “Coordinamento degli strumenti urbanistici esecutivi” o ne caso l’intervento previsto risulti pari o superiore a 3.000 mc.

 

f)         per l’area urbanistica n. 787/D l’attuazione di un nuovo intervento è subordinato alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso anche alle aree 787/A, 787/B, 787/C, 787/E; la mancata estensione del PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e per l’estensione indicata cartograficamente sulle tavole di progetto costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC approvato ogni singola area urbanistica preordinata agli interventi privati costituisce singolo comparto attuabile separatamente, nel rispetto delle rispettive disposizioni urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di stipula della convenzione l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area 787/E deve essere effettuata contestualmente alla firma dell’atto convenzionale.

Sull’area urbanistica n° 787/D, già oggetto di precedente attuazione nel rispetto dei parametri generali previsti per la zona BR5, subordinatamente alla formazione di un nuovo PEC ed all’ottemperamento delle nuove prescrizioni convenzionali, è ammesso un incremento della capacità edificatoria fino ad un massimo di + 2000 mc. ed il conseguente proporzionale supermento degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo (e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche BR5. L’utilizzo delle nuove capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-      incremento di altezza massima del fabbricato: sopraelevazione di  + 2. p.f.t. dell’edificio esistente,

-      rapporto di copertura: pari a quello del progetto edilizio esistente;

-      conformare il nuovo intervento sull’edificio preesistente, sia per tipologia edilizio che per utilizzo di materiali;

-      la cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard dovuti alla nuova capacità edificatoria. E’ comunque da privilegiare una soluzione di impianto che possa, anche in quota parte reperire in loco aree a servizi da destinare a parcheggio pubblico in aggiunta a quelle eventualmente già presenti all’interno del perimetro dell’area 787/C.

 

Ogni intervento deve essere valutato sulla base delle indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti normativi espressi dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche prescrizioni contenute nelle schede di approfondimento redatte per ogni area urbanistica ancora edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si confrontino gli elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 – 4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in particolare: aree numero 29, 44, 52, 53, 54, 100, 169 e, 175 ricadono in settori caratterizzati da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle presenti NTA.