Art.57 Prescrizioni
per BR5 (ex CR1)
Per
la sottocategoria BR5, di cui all'art. 13 delle presenti norme, si prescrive:
a) indice
fondiario di cubatura non superiore a 1,2 mc/mq ovvero a quello esistente alla
data di adozione del Progetto Preliminare incluse le volumetrie riconosciute ai
sensi della legge 47/1985 per interventi di:
- ampliamento
di edifici esistenti;
- completamento
mediante nuova edificazione di lotti non ancora edificati;
- ristrutturazione
urbanistica;
- ristrutturazione
edilizia;
b) Nel
rispetto delle indicazioni di cui alle lettere b), c), e d) dell’art. 51.
“Prescrizioni per BR3”;
c) l'altezza massima degli edifici in tutte le aree non potrà
superare i 2-3 p.f.t.
d) l’attuazione
dell’intervento sull’area n° 362 è da attuarsi esclusivamente mediante PdR esteso all’intera area urbanistica.
Il PdR deve consentire l’apertura della viabilità in progetto,
la dismissione delle aree indicate nella allegata tabella normativa e comunque
in quantità non inferiore a quella indicata come SRV sulle tavole di progetto;
viene inoltre richiesta la loro contestuale sistemazione nel rispetto delle
indicazioni progettuali che verranno fornite dall’A.C. in fase di convenzione.
e) gli
interventi sono sempre subordinati a SUE qualora l’area sia cartograficamente
delimitate dal simbolo di “Coordinamento degli strumenti urbanistici esecutivi”
o ne caso l’intervento previsto risulti pari o superiore a 3.000 mc.
f) per
l’area urbanistica n. 787/D l’attuazione di un nuovo intervento è subordinato
alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso anche alle aree
787/A, 787/B, 787/C, 787/E; la mancata estensione del PEC a tutte le aree
urbanistiche elencate e per l’estensione indicata cartograficamente sulle
tavole di progetto costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC approvato
ogni singola area urbanistica preordinata agli interventi privati costituisce
singolo comparto attuabile separatamente, nel rispetto delle rispettive
disposizioni urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di stipula della
convenzione l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area 787/E deve essere
effettuata contestualmente alla firma dell’atto convenzionale.
Sull’area urbanistica n° 787/D, già oggetto di precedente attuazione
nel rispetto dei parametri generali previsti per la zona BR5, subordinatamente
alla formazione di un nuovo PEC ed all’ottemperamento delle nuove prescrizioni
convenzionali, è ammesso un incremento della capacità edificatoria fino ad un
massimo di + 2000 mc. ed il conseguente proporzionale supermento
degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo
(e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche BR5. L’utilizzo delle nuove
capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- incremento
di altezza massima del fabbricato: sopraelevazione di + 2. p.f.t. dell’edificio esistente,
- rapporto
di copertura: pari a quello del progetto edilizio esistente;
- conformare
il nuovo intervento sull’edificio preesistente, sia per tipologia edilizio che
per utilizzo di materiali;
- la
cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard
dovuti alla nuova capacità edificatoria. E’ comunque da privilegiare una
soluzione di impianto che possa, anche in quota parte reperire in loco aree a
servizi da destinare a parcheggio pubblico in aggiunta a quelle eventualmente
già presenti all’interno del perimetro dell’area 787/C.
Ogni intervento deve essere valutato
sulla base delle indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti
normativi espressi dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche
prescrizioni contenute nelle schede di approfondimento redatte per ogni area
urbanistica ancora edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si
confrontino gli elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 –
4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in particolare: aree numero 29, 44, 52, 53, 54,
100, 169 e, 175 ricadono in settori caratterizzati da “porzioni di territorio
edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio
sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di
carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe
3B, ai sensi della circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica
esplicativa”. Per tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate
le attenzioni e/o le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di
destinazione d’uso prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo
articolo 81 delle presenti NTA.