La sottocategoria CR2, di cui
all'art. 14 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali si
prescrive nuova edificazione residenziale privata, pubblica e convenzionata,
con strumenti urbanistici esecutivi.
All'interno di dette parti possono essere già indicate
dal Piano Regolatore Generale aree specifiche, destinate a servizio (di cui
all'Art. 17) ed a nuove sedi viarie.
Al fine di facilitare la formazione di iniziative
unitarie fra le proprietà il P.P.A. o lo stesso strumento urbanistico
esecutivo, possono indicare le unità minime (comprensive anche di porzioni di
aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento di nuova edificazione. In
ogni caso valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 9, secondo comma.
A meno che il Comune non intenda avvalersi del Piano
per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 41 della L.R. 56/77 e
successive modificazioni, gli interventi di nuova edificazione previsti nella
CR2 sono attuati mediante strumenti urbanistici, di cui agli artt. 43 e 44
della L.R. 56/77, che prevedano la stipulazione di una convenzione fra il
Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in
conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 56/77 e successive
modificazioni; all'interno delle CR2 potranno essere reperite aree sia per
l'edilizia residenziale pubblica che convenzionata (ai sensi degli art. 7 e 8
della legge 10/77) in misura definita dal P.P.A.
Per le aree urbanistiche n. 787/A e 787/E l’attuazione dell’intervento
è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso
anche alle aree 787/C, 787/B, 787/D; la mancata estensione del PEC a tutte le
aree urbanistiche elencate e per l’estensione indicata cartograficamente sulle
tavole di progetto costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC approvato
ogni singola area urbanistica preordinata agli interventi privati costituisce
singolo comparto attuabile separatamente, nel rispetto delle rispettive
disposizioni urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di stipula della
convenzione l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area 787/E deve essere
effettuata contestualmente alla firma dell’atto convenzionale.
Il piano distingue la sottocategoria
CR2 in parti CR2a dove è consentita, a parità di capacità insediativa
territoriale, l'edificazione fino a 3 piani f.t. e CR2b dove è consentita
l'edificazione fino a 5 piani f.t.. La sottocategoria CR2/c assegnata esclusivamente
all’area n.950, è destinata ad ospitare un nuovo complesso residenziale dalle
caratteristiche formali compositive preordinate e definite sulla base di un
unico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.
Per
le parti CR2a, CR2b, si prescrive altresì:
a) indice
territoriale di cubatura da applicare all'intera parte od unità minima
d'intervento non superiore a 1,0 mc/mq.
Il
volume edificabile così determinato è concentrato sulle aree, non vincolate o
non destinabili a servizi ed a viabilità destinate dal SUE a superficie
fondiaria edificabile non potendosi superare, per gli edifici, i 2/3 piani
fuori terra (a seconda di tipologia a schiera od isolata) ed i 5 piani fuori
terra, rispettivamente per le CR2a e CR2b.
La
differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi
di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al 1° comma dell'art. 35 delle
presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma, o di ubicazione, se lo
strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.
In
ogni caso la quantità complessiva di aree destinate ai servizi è calcolata
dividendo il volume edificabile per 100 mc/ab e moltiplicando il risultato per
una dotazione di servizi di cui all'art. 21 della legge 56/1977 pari a 33
mq/ab.
Opere
di urbanizzazione primaria: L’intervento nell’area n. 943 dovrà realizzare, tramite l’apertura di un
nuovo accesso viario, il collegamento dei due tratti esistenti di via Palermo.
b) gli
interventi in strumenti urbanistici esecutivi - così come sopra precisato -
sono realizzati mediante tipi, attività, usi e vincoli come precisato in tabella.
c) nelle
parti di territorio classificate come CR2, oltre ad interventi per recinzione
mediante opere a giorno, è consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria,
straordinaria), restauro - risanamento e ristrutturazione edilizia delle
opere di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 delle presenti norme;
- intervenire
sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli
usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla
conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è
consentito il cambiamento all'interno della classe e.
d) Per gli
interi edifici esistenti sono comunque consentiti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque nel rispetto delle attività
previste nell’allegata tabella.
Per la
sottocategoria CR2/c, area n. 950, si prescrive che:
1)
l’attuazione
dell’intervento è subordinata alla preventiva formazione e approvazione di un
unico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica così come indicato sulle
tavole di progetto 3.1 e 3.3. il Piano Particolareggiato dovrà verificare il
coordinamento degli interventi strutturali e infrastrutturali articolando gli
interventi in Unità Minime di Coordinamento Progettuale così come definite al
precedente Art. 9, ultimo comma.
2)
Le capacità
edificatorie massime attribuite all’area urbanistica 950 saranno determinate
applicando un indice territoriale non superiore a 1,35 mc/mq. Non si ammettono
proposte progettuali che riducano più del 20% la capacità edificatoria massima
complessiva.
3)
Ferma
restando la prevalenza dell’ attività residenziale attribuita all’intervento,
si ammettono le ulteriori attività previste dalla tabella normativa purchè esse risultino funzionali all’insediamento
residenziale. Il Piano Particolareggiato avrà il compito di reperire una quota
significativa di edilizia pubblica/convenzionata da stabilirsi con il Comune
sulla base delle proprie programmazioni ed esigenze.
4)
La quantità
minima di aree destinate a servizi di cui all’Art. 21 LR 56/77 è stabilita in
33 mq/abitante insediato; il numero di abitanti insediabili è determinato
dividendo il volume edificabile in progetto per 100 mc/abitante. Il calcolo
delle aree destinate a standard urbanistici è effettuato sulla base del volume
edificabile in progetto; qualora la percentuale di destinazioni ammesse ma
differenti dalla residenza superi il 15% del volume in progetto, gli standard
minimi dovranno essere calcolati sulla base del volume edificabile massimo,
indipendentemente dal volume in progetto.
5)
L’attuazione
della CR2/c deve rispettare l’organizzazione dell’impianto proposto nella
cartografia di progetto (Tavv 3.1 e 3.3) con
particolare riferimento alla formazione di una fascia a spazi pubblici posta
tra il perimetro dell’intervento e le viabilità esistenti ed in progetto (Via Debouchè – nuova bretella svincolo Tangenziale). Nel
rispetto delle indicazioni cartografiche il Piano Particolareggiato dovrà dare
attuazione ad un’area per servizi scolastici (SRI) individuata all’interno del
perimetro dell’area n. 950, quale integrazione del sistema scolastico comunale.
Si demanda al progetto del Piano
Particolareggiato il reperimento (all’interno dell’area urbanistica n° 950)
della ulteriore quota delle aree a servizi non rappresentata nelle tavole di
progetto, per il soddisfacimento delle quantità richieste al precedente punto
4. Ai fini di rafforzare la fascia verde posta a corona dell’intervento, la
soluzione progettuale di dettaglio dovrà privilegiare l’attribuzione a funzione
pubblica o di uso pubblico o la sistemazione a verde delle aree interessate
dalla fascia di rispetto stradale in corrispondenza dello svincolo “Debouchè”.
6)
Le soluzioni
progettuali richiedono la verifica di vincoli e condizionamenti derivanti dalle
prescrizioni di cui agli allegati. AT3 bis - TAV.12 e AT5 - TAV.17, con
particolare riferimento ai seguenti temi:
- sistema dei canali e dei fossati
dell’antica organizzazione agricola del territorio;
- sistema delle tracce della
maglia viaria e delle strade storiche;
- viali alberati e rotte di
caccia;
- aree sottoposte ad eventuali
vincoli di carattere ambientale (rif. DM 16/06/1966,
ai sensi della Legge 1497/39);
- fasce di rispetto delle
infrastrutture (elettrodotti, metanodotti, ecc…).
7)
L’impianto
planimetrico, organizzativo, funzionale e distributivo dei volumi edificabili,
dovrà essere interpretato dal progetto del Piano Particolareggiato sulla base
degli indirizzi progettuali dello Studio di fattibilità predisposto dal Comune
di Nichelino per l’area in oggetto, tenuto conto delle indicazioni sopraelencate:
va precisato a tale riguardo il rispetto dei parametri contenuti nella tabella
normativa e, per le aree fondiarie poste in corrispondenza delle aree oggetto
del DM 16/06/1966, l’esclusione degli edifici “a torre” e una calmierazione dell’altezza degli edifici in linea.
Similmente
il Piano Particolareggiato dovrà guidare la progettazione architettonica dei
fabbricati e degli spazi liberi (pubblici o privati) con puntuali indicazioni
riferibili allo Studio di fattibilità richiamato in precedenza.
8)
Ad
integrazione delle precedenti disposizioni, la formazione del Piano
Particolareggiato è subordinata alle seguenti disposizioni particolari:
- predisporre uno Studio del
traffico in grado di simulare gli effetti indotti dall’intervento sul sistema
viabilistico esistente, verificando la funzionalità degli innesti previsti tra
la viabilità esistente e quella in progetto;
- Rispettare tutti gli “indirizzi e
criteri di compatibilità” di cui al Cap. 3.6.1 dell’allegato 1.B alla Relazione
Illustrativa “Relazione di compatibilità ambientale”, nonché le prescrizioni di
cui agli elaborati geologici; in particolare si richiede che il progetto
integri la progettazione architettonica ed impiantistica, adeguando
quest’ultima ai sistemi energetici a basso impatto minimizzando i consumi e le
emissioni inquinanti. Sono da privilegiare soluzioni anche centralizzate in
grado di assicurare un alto livello di autonomia energetica all'intervento
(impianti di cogenerazione o trigenerazione);
- progettare e realizzare tutte le
opere infrastrutturali direttamente connesse all’intervento, interne o esterne
al perimetro del P.P., con particolare riferimento al sistema della viabilità
(anche in relazione ai risultati conseguenti allo Studio sul Traffico) e alla
rete dei sottoservizi (acque bianche e nere, canali,
elettrodotti, ecc…);
- rispettare le disposizioni
geologico-idrauliche contenute negli elaborati specifici e conseguenti alle
classi attribuite alle aree oggetto di intervento. La canalizzazione dei canali
Palazzo e Lairetta
saranno subordinate alle specifiche disposizioni geologico-idrauliche di cui
agli elaborati “G” ed “I” ed oggetto di specifico approfondimento in sede di
redazione di Piano Particolareggiato. In ogni caso i canali interni all’area e
corrispondenti ai tracciati storici dovranno essere a cielo libero e l’edificazione
dovrà rispettare una fascia di rispetto minima di
L’intervento sull’area urbanistica n 787/E è subordinato alle seguenti
ulteriori disposizioni:
- l’area
urbanistica così come delimitata sulle tavole di progetto deve essere
integralmente ceduta gratuitamente al Comune al fine di estendere l’area
urbanistica S n 837 (con destinazione SRI), per la formazione di un nuovo
plesso scolastico, nel rispetto delle disposizioni convenzionali che verranno
stabilite in sede di formazione di PEC conformemente al “protocollo d’intesa”
approvato dal Comune di Nichelino il 28/04/2008 con DCC n° 26;
- in
sede di formazione del PEC a cui il PRGC demanda l’attuazione dell’intervento,
la capacità edificatoria generata in applicazione degli indici di zona sarà
integralmente rilocalizzata sulle aree urbanistiche 787/A, 787/B, 787/C, 787/D
nel rispetto delle disposizioni previste dal PRGC per ogni singola area
urbanistica;
Sull’area urbanistica n 787/A, subordinatamente alla formazione del PEC
ed all’ottemperamento delle prescrizioni convenzionali, si ammette oltre alle
capacità edificatorie di zona un incremento della stessa fino ad un massimo di
+ 1.200 mc. ed il conseguente proporzionale supermento
degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo
(e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche CR2. L’utilizzo delle nuove
capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- la
cessione degli standard dovuti per le capacità edificatorie di zona (It=1 mc/mq) è uniformata alle disposizioni vigenti per
altri analoghi interventi;
- la
cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard
dovuti alla nuova capacità edificatoria (max + 1.200
mc). E’ comunque da privilegiare una soluzione di impianto che possa, anche in
quota parte, reperire in loco aree a servizi da destinare a parcheggio pubblico
in aggiunta a quelle eventualmente già previste all’interno del perimetro
dell’area 787/A.
Ogni intervento deve essere valutato sulla base delle
indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti normativi espressi
dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche prescrizioni contenute
nelle schede di approfondimento redatte per ogni area urbanistica ancora
edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si confrontino gli
elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 – 4.16 e
l’elaborato AT1.4), ed in particolare: aree numero 96 e 106, ricadono in
settori caratterizzati da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli
elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in
ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela
del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della
circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per
tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o
le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso
prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle
presenti NTA.