Art.58        Prescrizioni per CR2

 

La sottocategoria CR2, di cui all'art. 14 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali si prescrive nuova edificazione residenziale privata, pubblica e convenzionata, con strumenti urbanistici esecutivi.

All'interno di dette parti possono essere già indicate dal Piano Regolatore Generale aree specifiche, destinate a servizio (di cui all'Art. 17) ed a nuove sedi viarie.

Al fine di facilitare la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà il P.P.A. o lo stesso strumento urbanistico esecutivo, possono indicare le unità minime (comprensive anche di porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento di nuova edificazione. In ogni caso valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 9, secondo comma.

A meno che il Comune non intenda avvalersi del Piano per l'edilizia economica e popolare, di cui all'art. 41 della L.R. 56/77 e successive modificazioni, gli interventi di nuova edificazione previsti nella CR2 sono attuati mediante strumenti urbanistici, di cui agli artt. 43 e 44 della L.R. 56/77, che prevedano la stipulazione di una convenzione fra il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 56/77 e successive modificazioni; all'interno delle CR2 potranno essere reperite aree sia per l'edilizia residenziale pubblica che convenzionata (ai sensi degli art. 7 e 8 della legge 10/77) in misura definita dal P.P.A.

Per le aree urbanistiche n. 787/A e 787/E l’attuazione dell’intervento è subordinata alla formazione di uno strumento urbanistico esecutivo esteso anche alle aree 787/C, 787/B, 787/D; la mancata estensione del PEC a tutte le aree urbanistiche elencate e per l’estensione indicata cartograficamente sulle tavole di progetto costituiscono elemento di improcedibilità. A PEC approvato ogni singola area urbanistica preordinata agli interventi privati costituisce singolo comparto attuabile separatamente, nel rispetto delle rispettive disposizioni urbanistiche previste per ognuna di esse. In sede di stipula della convenzione l’integrale cessione gratuita al Comune dell’area 787/E deve essere effettuata contestualmente alla firma dell’atto convenzionale.

 

Il piano distingue la sottocategoria CR2 in parti CR2a dove è consentita, a parità di capacità insediativa territoriale, l'edificazione fino a 3 piani f.t. e CR2b dove è consentita l'edificazione fino a 5 piani f.t.. La sottocategoria CR2/c assegnata esclusivamente all’area n.950, è destinata ad ospitare un nuovo complesso residenziale dalle caratteristiche formali compositive preordinate e definite sulla base di un unico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica.

 

            Per le parti CR2a, CR2b, si prescrive altresì:

 

a)         indice territoriale di cubatura da applicare all'intera parte od unità minima d'intervento non superiore a 1,0 mc/mq.

            Il volume edificabile così determinato è concentrato sulle aree, non vincolate o non destinabili a servizi ed a viabilità destinate dal SUE a superficie fondiaria edificabile non potendosi superare, per gli edifici, i 2/3 piani fuori terra (a seconda di tipologia a schiera od isolata) ed i 5 piani fuori terra, rispettivamente per le CR2a e CR2b. 

            La differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al 1° comma dell'art. 35 delle presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già vincolate, nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.

            Queste ultime possono anche subire variazioni di forma, o di ubicazione, se lo strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.

            In ogni caso la quantità complessiva di aree destinate ai servizi è calcolata dividendo il volume edificabile per 100 mc/ab e moltiplicando il risultato per una dotazione di servizi di cui all'art. 21 della legge 56/1977 pari a 33 mq/ab.

            Opere di urbanizzazione primaria: L’intervento nell’area n. 943 dovrà realizzare, tramite l’apertura di un nuovo accesso viario, il collegamento dei due tratti esistenti di via Palermo.

 

b)         gli interventi in strumenti urbanistici esecutivi - così come sopra precisato - sono realizzati mediante tipi, attività, usi e vincoli come precisato in tabella.

 

c)         nelle parti di territorio classificate come CR2, oltre ad interventi per recinzione mediante opere a giorno, è consentito:

-           intervenire su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), restauro -  risanamento e ristrutturazione edilizia delle opere di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 delle presenti norme;

-           intervenire sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è consentito il cambiamento all'interno della classe e.

 

d)        Per gli interi edifici esistenti sono comunque consentiti gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comunque nel rispetto delle attività previste nell’allegata tabella.

Per la sottocategoria CR2/c, area n. 950, si prescrive che:

1)        l’attuazione dell’intervento è subordinata alla preventiva formazione e approvazione di un unico Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica così come indicato sulle tavole di progetto 3.1 e 3.3. il Piano Particolareggiato dovrà verificare il coordinamento degli interventi strutturali e infrastrutturali articolando gli interventi in Unità Minime di Coordinamento Progettuale così come definite al precedente Art. 9, ultimo comma.

2)        Le capacità edificatorie massime attribuite all’area urbanistica 950 saranno determinate applicando un indice territoriale non superiore a 1,35 mc/mq. Non si ammettono proposte progettuali che riducano più del 20% la capacità edificatoria massima complessiva.

3)        Ferma restando la prevalenza dell’ attività residenziale attribuita all’intervento, si ammettono le ulteriori attività previste dalla tabella normativa purchè esse risultino funzionali all’insediamento residenziale. Il Piano Particolareggiato avrà il compito di reperire una quota significativa di edilizia pubblica/convenzionata da stabilirsi con il Comune sulla base delle proprie programmazioni ed esigenze.

4)        La quantità minima di aree destinate a servizi di cui all’Art. 21 LR 56/77 è stabilita in 33 mq/abitante insediato; il numero di abitanti insediabili è determinato dividendo il volume edificabile in progetto per 100 mc/abitante. Il calcolo delle aree destinate a standard urbanistici è effettuato sulla base del volume edificabile in progetto; qualora la percentuale di destinazioni ammesse ma differenti dalla residenza superi il 15% del volume in progetto, gli standard minimi dovranno essere calcolati sulla base del volume edificabile massimo, indipendentemente dal volume in progetto.

5)        L’attuazione della CR2/c deve rispettare l’organizzazione dell’impianto proposto nella cartografia di progetto (Tavv 3.1 e 3.3) con particolare riferimento alla formazione di una fascia a spazi pubblici posta tra il perimetro dell’intervento e le viabilità esistenti ed in progetto (Via Debouchè – nuova bretella svincolo Tangenziale). Nel rispetto delle indicazioni cartografiche il Piano Particolareggiato dovrà dare attuazione ad un’area per servizi scolastici (SRI) individuata all’interno del perimetro dell’area n. 950, quale integrazione del sistema scolastico comunale. Si demanda al progetto del  Piano Particolareggiato il reperimento (all’interno dell’area urbanistica n° 950) della ulteriore quota delle aree a servizi non rappresentata nelle tavole di progetto, per il soddisfacimento delle quantità richieste al precedente punto 4. Ai fini di rafforzare la fascia verde posta a corona dell’intervento, la soluzione progettuale di dettaglio dovrà privilegiare l’attribuzione a funzione pubblica o di uso pubblico o la sistemazione a verde delle aree interessate dalla fascia di rispetto stradale in corrispondenza dello svincolo “Debouchè”.

6)        Le soluzioni progettuali richiedono la verifica di vincoli e condizionamenti derivanti dalle prescrizioni di cui agli allegati. AT3 bis - TAV.12 e AT5 - TAV.17, con particolare riferimento ai seguenti temi:

-     sistema dei canali e dei fossati dell’antica organizzazione agricola del territorio;

-     sistema delle tracce della maglia viaria e delle strade storiche;

-     viali alberati e rotte di caccia;

-     aree sottoposte ad eventuali vincoli di carattere ambientale (rif. DM 16/06/1966, ai sensi della Legge 1497/39);

-     fasce di rispetto delle infrastrutture (elettrodotti, metanodotti, ecc…).

7)        L’impianto planimetrico, organizzativo, funzionale e distributivo dei volumi edificabili, dovrà essere interpretato dal progetto del Piano Particolareggiato sulla base degli indirizzi progettuali dello Studio di fattibilità predisposto dal Comune di Nichelino per l’area in oggetto, tenuto conto delle indicazioni sopraelencate: va precisato a tale riguardo il rispetto dei parametri contenuti nella tabella normativa e, per le aree fondiarie poste in corrispondenza delle aree oggetto del DM 16/06/1966, l’esclusione degli edifici “a torre” e una calmierazione dell’altezza degli edifici in linea.

Similmente il Piano Particolareggiato dovrà guidare la progettazione architettonica dei fabbricati e degli spazi liberi (pubblici o privati) con puntuali indicazioni riferibili allo Studio di fattibilità richiamato in precedenza.

8)        Ad integrazione delle precedenti disposizioni, la formazione del Piano Particolareggiato è subordinata alle seguenti disposizioni particolari:

-    predisporre uno Studio del traffico in grado di simulare gli effetti indotti dall’intervento sul sistema viabilistico esistente, verificando la funzionalità degli innesti previsti tra la viabilità esistente e quella in progetto;

-    Rispettare tutti gli “indirizzi e criteri di compatibilità” di cui al Cap. 3.6.1 dell’allegato 1.B alla Relazione Illustrativa “Relazione di compatibilità ambientale”, nonché le prescrizioni di cui agli elaborati geologici; in particolare si richiede che il progetto integri la progettazione architettonica ed impiantistica, adeguando quest’ultima ai sistemi energetici a basso impatto minimizzando i consumi e le emissioni inquinanti. Sono da privilegiare soluzioni anche centralizzate in grado di assicurare un alto livello di autonomia energetica all'intervento (impianti di cogenerazione o trigenerazione);

-    progettare e realizzare tutte le opere infrastrutturali direttamente connesse all’intervento, interne o esterne al perimetro del P.P., con particolare riferimento al sistema della viabilità (anche in relazione ai risultati conseguenti allo Studio sul Traffico) e alla rete dei sottoservizi (acque bianche e nere, canali, elettrodotti, ecc…);

-    rispettare le disposizioni geologico-idrauliche contenute negli elaborati specifici e conseguenti alle classi attribuite alle aree oggetto di intervento. La canalizzazione dei canali Palazzo e  Lairetta saranno subordinate alle specifiche disposizioni geologico-idrauliche di cui agli elaborati “G” ed “I” ed oggetto di specifico approfondimento in sede di redazione di Piano Particolareggiato. In ogni caso i canali interni all’area e corrispondenti ai tracciati storici dovranno essere a cielo libero e l’edificazione dovrà rispettare una fascia di rispetto minima di 10 metri dal limite della sponda.

L’intervento sull’area urbanistica n 787/E è subordinato alle seguenti ulteriori disposizioni:

-      l’area urbanistica così come delimitata sulle tavole di progetto deve essere integralmente ceduta gratuitamente al Comune al fine di estendere l’area urbanistica S n 837 (con destinazione SRI), per la formazione di un nuovo plesso scolastico, nel rispetto delle disposizioni convenzionali che verranno stabilite in sede di formazione di PEC conformemente al “protocollo d’intesa” approvato dal Comune di Nichelino il 28/04/2008 con DCC n° 26;

-      in sede di formazione del PEC a cui il PRGC demanda l’attuazione dell’intervento, la capacità edificatoria generata in applicazione degli indici di zona sarà integralmente rilocalizzata sulle aree urbanistiche 787/A, 787/B, 787/C, 787/D nel rispetto delle disposizioni previste dal PRGC per ogni singola area urbanistica; 

Sull’area urbanistica n 787/A, subordinatamente alla formazione del PEC ed all’ottemperamento delle prescrizioni convenzionali, si ammette oltre alle capacità edificatorie di zona un incremento della stessa fino ad un massimo di + 1.200 mc. ed il conseguente proporzionale supermento degli indici territoriali e fondiari previsti dal presente articolo normativo (e dalla scheda) per le altre aree urbanistiche CR2. L’utilizzo delle nuove capacità edificatorie è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

-      la cessione degli standard dovuti per le capacità edificatorie di zona (It=1 mc/mq) è uniformata alle disposizioni vigenti per altri analoghi interventi;

-      la cessione dell’area urbanistica 787/E soddisfa il reperimento degli standard dovuti alla nuova capacità edificatoria (max + 1.200 mc). E’ comunque da privilegiare una soluzione di impianto che possa, anche in quota parte, reperire in loco aree a servizi da destinare a parcheggio pubblico in aggiunta a quelle eventualmente già previste all’interno del perimetro dell’area 787/A.

Ogni intervento deve essere valutato sulla base delle indicazioni scaturenti dalla carta di sintesi, dai contenuti normativi espressi dalla relazione geologico tecnica e dalle specifiche prescrizioni contenute nelle schede di approfondimento redatte per ogni area urbanistica ancora edificabile. Alcune aree della presente sottocategoria (si confrontino gli elaborati di progetto Tavv. 3.1/7 – 4.16 e l’elaborato AT1.4), ed in particolare: aree numero 96 e 106, ricadono in settori caratterizzati da “porzioni di territorio edificate nelle quali gli elementi di pericolosità geomorfologica e di rischio sono tali da imporre in ogni caso interventi di riassetto territoriale di carattere pubblico a tutela del patrimonio urbanistico esistente” ovvero classe 3B, ai sensi della circolare regionale 7/LAP e della successiva “nota tecnica esplicativa”. Per tutte le aree puntualmente richiamate devono essere applicate le attenzioni e/o le limitazioni agli interventi edilizi, nonché di cambio di destinazione d’uso prescritte per ogni classe di appartenenza al successivo articolo 81 delle presenti NTA.