La
sottocategoria CR3 di cui all'art. 14 delle presenti norme, riguarda parti del
territorio per le quali si prescrive nuova edificazione, prioritariamente
destinata all'edilizia residenziale pubblica con strumenti urbanistici
esecutivi.
All'interno
di dette parti possono essere già indicate dal Piano aree specifiche, destinate
a servizi (SR di cui all'art. 17) ed a nuove sedi viarie.
Qualora
il Comune non intenda avvalersi del piano per l'edilizia economica e popolare
di cui all'art. 41 della L.R. 56/77 gli interventi di nuova edificazione
previsti nella CR3 sono attuati mediante strumenti urbanistici, di cui agli
artt. 43 e 44 della L.R. 56/77, che prevedano la stipula di una convenzione fra
il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in
conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.R. 56/77 ed
all'interno dei quali avvalersi della facoltà di convenzionamento di cui agli
artt. 7 e 8 della Legge 10/1977.
Al
fine di facilitare la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà il
P.P.A. o lo stesso strumento urbanistico esecutivo, possono indicare le unità
minime (comprensive anche di porzioni di aree a servizi) cui può essere
limitato l'intervento di nuova edificazione. In ogni caso valgono le
disposizioni di cui al precedente Art. 9, secondo comma.
Per
le parti CR3 si prescrive altresì:
a) Indice
territoriale di cubatura da applicare all'intera parte o ad unità minime di
intervento non superiore a 0,7 mc/mq.
Il
volume edificabile così determinato e concentrato sulle aree fondiarie
destinate dal piano urbanistico esecutivo a superficie fondiaria, non potrà
superare l'indice fondiario max di 5 mc/mq., ai sensi
dell'art. 23 della L.R. 56/78.
La
differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie
fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi
di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 di cui al I comma dell'art. 35 delle
presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già
vincolate, nella cartografia di progetto dal piano regolatore.
Queste
ultime possono anche subire variazioni di forma, o di ubicazione, se lo
strumento urbanistico esecutivo ne motiva ed argomenta l'opportunità.
La
quantità complessiva di aree destinate ai servizi è calcolata, di norma,
dividendo il volume edificabile per 100 mc/ab e moltiplicando il risultato per
l'indice relativo ai servizi pari a 117 mq/ab di cui non oltre 33 mq/ab sono da
realizzare da parte degli operatori dell’Edilizia Residenziale Pubblica.
Ove le
tavole di PRGC indichino fili di fabbricazione od altri indirizzi per la
progettazione degli interventi, l'Amministrazione comunale può far precedere al
SUA ed al rilascio delle concessioni edilizie un "progetto guida"
d'approvazione consiliare avente valore di indirizzo e coordinamento della
progettazione degli interventi.
b) gli
interventi in piani urbanistici esecutivi - così come sopra precisato - sono
realizzati mediante tipi, attività, usi e vincoli come precisato in tabella.
c) nelle
parti di territorio classificate come CR3, oltre ad interventi per recinzione
mediante opere a giorno, è consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al
Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di intervento limitati
alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al restauro, risanamento e
ristrutturazione edilizia delle opere di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 delle
presenti norme;
- intervenire
sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli
usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla
conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è
consentito il cambiamento all'interno della classe e.
Per
l’intervento di riqualificazione da attuare sull’area di piazza Carlo Alberto
dalla Chiesa (area urbanistica n° 461) si integrano le prescrizioni della
sottocategoria CR3 con le seguenti:
-
l’intervento attuabile con SUE (di iniziativa privata
o pubblica) deve essere unitario e comprendere l’intera superficie indicata in
cartografia;
-
la dismissione delle aree a servizi, nel rispetto dei
parametri minimi di cui al precedente punto a), non può essere inferiore a
23.000 mq da reperire necessariamente sul sedime dell’attuale piazza C.A. dalla
Chiesa;
-
la capacità edificatoria complessiva deve essere
concentrata sui due lotti fondiaria individuata in cartografia;
-
le aree a verde privato potranno essere realizzate
anche su soletta come previsto all’art. 47 punto b) delle N.T.A. del P.R.G.C..
Dovranno
essere rispettate le seguenti prescrizioni:
-
altezza massima degli edifici in progetto non
superiore all’edificio preesistente sull’area urbanistica n. 145 e comunque non
superiore a m. 16.50;
-
il SUE dovrà attuare la sistemazione definitiva a
parco di livello urbano di parte dell’area a servizi dismessa e contraddistinta
dalla sigla SRV all’interno del perimetro di “coordinamento degli strumenti
urbanistici esecutivi”.
-
dovrà inoltre attuare la sistemazione definitiva ad
area mercatale attrezzata di una fascia dell’area a SRV parallela a Via 1°
Maggio; le modalità ed i contenuti progettuali degli spazi pubblici ora
richiamati, saranno definiti dall’Amministrazione Comunale nell’ambito del
Piano Particolareggiato di iniziativa pubblica adottato contestualmente alla
presente variante;
-
la progettazione urbanistica dell’intera area dovrà
contenere valutazioni sull’effettiva esigenza di parcheggi pubblici zonali, al
servizio della nuova area mercatale, del parco in progetto e dei servizi
esistenti ivi localizzati e proporre soluzioni progettuali compatibili con le
valutazioni effettuate.
Per l’intervento di nuova
edificazione finalizzato alla realizzazione di una edilizia residenziale
pubblica destinata alla popolazione nomade sull’area di Via Tetti Rolle e Via Mentana,
denominata CR3/n, area urbanistica n° 967 e 982, si prescrive in particolare
che:
-
Gli interventi progettuali sono rivolti alla
realizzazione di unità abitative, tutte dotate di accesso veicolare e pedonale
indipendente da pubblica via, di viabilità pubblica e di spazi per parcheggi e
verde attrezzato.
-
La capacità insediativa attribuita all’area
complessivamente alle due aree in argomento è pari a 9.000 mc distinta in 2.500
mc in via Mentana e i restanti 6.500 mc in via Tetti Rolle e rappresenta la
massima volumetria realizzabile.
- Il
Rapporto di copertura dovrà essere pari o minore al 42 %
- La
quantità complessiva di aree destinate ai servizi è calcolata, di norma,
dividendo il volume edificabile per 100 mc/ab e moltiplicando il risultato per
l'indice relativo ai servizi pari 33 mq/ab.
- I
fabbricati residenziali dovranno rispettare le seguenti prescrizioni edilizie e
d’impianto:
o
SUL max per unità abitativa:
100mq;
o
lotto di pertinenza medio ogni singola unità
abitativa: 300mq + 5%;
o
h max unità immobiliari:
3,3m;
o
tipologia edilizia, sagome fabbricati, manufatti
accessori, recinzioni lotti e le aree a viabilità e servizi pubblici dovranno
essere definiti nell’apposito piano esecutivo
- la larghezza
delle fasce di rispetto e/o servitù pertinenti i tratti di gasdotto interessati
dalle aree edificabili previste nella Variante al P.R.G.C. è pari a m. 7,00
(sette) per parte delle tubazioni in pressione e esercizio (misurate in senso
orizzontale ed ortogonale tra l'asse delle condotte ed i fabbricati) fermo
restando che dette fasce dovranno essere mantenute a terreno agrario a garanzia
delle condizioni di permeabilità stabilite dal Decreto Ministeriale 24.11.1984
del Ministero dell 'Interno;
- i limiti
delle aree edificabili dovranno essere definiti, in occasione della stesura dei
rispettivi progetti, in modo tale che i tracciati dei preesistenti metanodotti
e relative fasce di rispetto e/o servitù, siano mantenuti fuori dalle
pertinenze dei futuri fabbricati;
- le reti di
servizi interrati (cavi dotti per impianti elettrici e/o telefonici, fognature
e simili, ecc.) dovranno essere eseguite, in prossimità dei gas dotti, nel
rispetto di quanto disposto dall'Art. 2.4.2/e del D.M. 24.11.1984 (Sup.Ord. alla G. U n. 12 del 15. 01.1985 ''Norme di
sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione. l'accumulo e
l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e s.m. i);
- le installazioni
di linee elettriche aeree e relative messe a terra dovranno essere eseguite, in
prossimità dei gasdotti, in base a quanto disposto dal D.M 21.03.88
Approvazione delle norme tecniche per la progettazione, ['esecuzione e
l'esercizio delle linee elettriche aeree esterne pubblicato sul S.O. alla G.
Un. 79 del 05.04.88;
- sui tratti
di gasdotto attraversati o percorsi dalla viabilità prevista., saranno eseguiti
idonei interventi di protezione e/o spostamento delle condotte da definirsi in
base ai progetti delle opere di urbanizzazione;
- qualsiasi
intervento di adeguamento e/o spostamento dei metanodotti, che si renderà
necessario eseguire per il superamento delle interferenze, sarà eseguito da
Snam Rete Gas con proprie imprese opportunamente qualificate, ma a tutte spese
a carico del rispettivo Ente Proponente il Progetto:
-
la tipo1ogia degli interventi di competenza della Snam
Rete Gas e la stima dei relativi costi, saranno determinati sulla base dei
progetti particolareggiati delle singole opere interferenti che dovranno, di
volta in volta, essere trasmessi a Snam Rete Gas dai rispettivi Enti
Proponenti.