Art.6 Capacità insediativa teorica
ed effettiva dei Distretti
Il
piano a norma dell'art. 21 L.R. 56/77 e successive modificazioni, indica la
dotazione complessiva di infrastrutture (opere d'urbanizzazione primaria) e
servizi (opere d'urbanizzazione secondaria).
Tale
dotazione in base a standards di entità non inferiore
a quella di cui al citato articolo di legge, determina la "capacità
insediativa teorica" massima non superabile in ciascun Distretto.
Al
fine di fissare i "criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle
dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente
fruibili", di cui al punto 9) dello art. 12 L.R. 56/77, si definisce come
"capacità insediativa effettiva" di ciascun Distretto ad una certa
data quella determinabile in base alla dotazione di infrastrutture e servizi
"effettivamente fruibile" in ciascun Distretto alla stessa data.
Per
dotazione di servizi "effettivamente fruibile" si intende quella
risultante dalla somma:
- delle
aree in uso o in proprietà degli Enti preposti all'attuazione e/o gestione di
detti servizi e le cui opere siano già state eseguite in misura adeguata alle
esigenze, alla data in cui viene operata la valutazione;
- delle
aree di cui sia stata predisposta l'acquisizione o l'uso (ai sensi di quanto previsto
all'ultimo comma del successivo art. 7) e la esecuzione delle opere da parte
dei suddetti Enti, mediante specifici programmi oppure nell'ambito di P.P.A.
oppure, in assenza di questi, mediante strumenti urbanistici esecutivi
approvati, di cui all'art. 32 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.
Data
la dotazione complessiva di infrastrutture e servizi esistente ad una certa
data nel territorio comunale, la capacità insediativa effettiva di un Distretto
è data dagli insediamenti ammissibili (tenuto conto di quelli già esistenti) in
base alle infrastrutture e ai servizi di cui detti insediamenti possono fruire,
nel rispetto dei rapporti (standards) e delle
connessioni funzionali indicati dal piano. Pertanto la capacità insediativa
"effettiva" può coincidere con quella "teorica" soltanto
quando tutte le infrastrutture e i servizi previsti dal piano siano resi
effettivamente fruibili.
La
"capacità insediativa effettiva" deve essere determinata
periodicamente dal Comune, per ogni zona o Distretto, almeno in sede di
formazione del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art. 13 L.
28.1.1977 n. 10.
In
sede di prima determinazione e nel corso dell'attuazione dei programmi, il
Comune può procedere, annualmente, in concomitanza con l'approvazione del
bilancio, ad un aggiornamento della suddetta determinazione.
Il
Comune assicura, attraverso i Programmi pluriennali, la congruenza tra gli
interventi insediativi e la capacità insediativa effettiva delle zone o
Distretti in cui ricadono.
Indicazioni
dettagliate ed operative dovranno essere definite in sede di formazione dei
Programmi Pluriennali d'attuazione.