Art.6   Capacità insediativa teorica ed effettiva dei Distretti 

 

            Il piano a norma dell'art. 21 L.R. 56/77 e successive modificazioni, indica la dotazione complessiva di infrastrutture (opere d'urbanizzazione primaria) e servizi (opere d'urbanizzazione secondaria).

 

            Tale dotazione in base a standards di entità non inferiore a quella di cui al citato articolo di legge, determina la "capacità insediativa teorica" massima non superabile in ciascun Distretto.

 

            Al fine di fissare i "criteri per le trasformazioni ammissibili rispetto alle dotazioni di opere di urbanizzazione, primarie e secondarie, effettivamente fruibili", di cui al punto 9) dello art. 12 L.R. 56/77, si definisce come "capacità insediativa effettiva" di ciascun Distretto ad una certa data quella determinabile in base alla dotazione di infrastrutture e servizi "effettivamente fruibile" in ciascun Distretto alla stessa data.

 

            Per dotazione di servizi "effettivamente fruibile" si intende quella risultante dalla somma:

-           delle aree in uso o in proprietà degli Enti preposti all'attuazione e/o gestione di detti servizi e le cui opere siano già state eseguite in misura adeguata alle esigenze, alla data in cui viene operata la valutazione;

-           delle aree di cui sia stata predisposta l'acquisizione o l'uso (ai sensi di quanto previsto all'ultimo comma del successivo art. 7) e la esecuzione delle opere da parte dei suddetti Enti, mediante specifici programmi oppure nell'ambito di P.P.A. oppure, in assenza di questi, mediante strumenti urbanistici esecutivi approvati, di cui all'art. 32 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.

 

            Data la dotazione complessiva di infrastrutture e servizi esistente ad una certa data nel territorio comunale, la capacità insediativa effettiva di un Distretto è data dagli insediamenti ammissibili (tenuto conto di quelli già esistenti) in base alle infrastrutture e ai servizi di cui detti insediamenti possono fruire, nel rispetto dei rapporti (standards) e delle connessioni funzionali indicati dal piano. Pertanto la capacità insediativa "effettiva" può coincidere con quella "teorica" soltanto quando tutte le infrastrutture e i servizi previsti dal piano siano resi effettivamente fruibili.

 

            La "capacità insediativa effettiva" deve essere determinata periodicamente dal Comune, per ogni zona o Distretto, almeno in sede di formazione del programma pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art. 13 L. 28.1.1977 n. 10.

 

            In sede di prima determinazione e nel corso dell'attuazione dei programmi, il Comune può procedere, annualmente, in concomitanza con l'approvazione del bilancio, ad un aggiornamento della suddetta determinazione.

 

            Il Comune assicura, attraverso i Programmi pluriennali, la congruenza tra gli interventi insediativi e la capacità insediativa effettiva delle zone o Distretti in cui ricadono.

 

            Indicazioni dettagliate ed operative dovranno essere definite in sede di formazione dei Programmi Pluriennali d'attuazione.