Art.60        Prescrizioni per D

 

La sottocategoria D, di cui all'art. 16 delle presenti norme, riguarda parti del territorio per le quali si prescrive nuova edificazione di carattere industriale, artigianale e commerciale mediante strumenti urbanistici esecutivi.

 

Tali parti del territorio sono di norma destinate alla localizzazione di attività produttive esistenti nel territorio Comunale di Nichelino alla data di adozione del Progetto Preliminare e da trasferire, secondo le indicazioni del presente P.R.G.C..

 

All'interno di dette parti, ove previsto dal piano sono indicate aree specifiche, destinate a servizi (SP di cui all'art. 17) od a nuove sedi viarie, (che rappresentano una quota dei fabbisogni derivanti dagli insediamenti previsti dal PRG stesso) e fili di fabbricazione da rispettare nella progettazione degli interventi.

 

Al fine di facilitare la formazione di iniziative unitarie fra le proprietà il P.P.A. o lo stesso strumento urbanistico esecutivo, possono indicare le unità minime (comprensive anche di porzioni di aree a servizi) cui può essere limitato l'intervento di nuova edificazione. In ogni caso valgono le disposizioni di cui al precedente Art. 9, secondo comma.

 

Qualora il Comune non intenda avvalersi del piano delle aree da destinare ad insediamenti produttivi, di cui all'art. 42 della L.U. 56/77 e successive modificazioni, gli interventi di nuova edificazione previsti nelle aree D sono attuati mediante strumenti urbanistici di cui agli artt. 43 e 44 della L.U. 56/77.

 

Tali strumenti prevedono altresì la stipula di una convenzione fra il Comune ed i privati proprietari, eventualmente riuniti in Consorzio, in conformità a quanto previsto dagli artt. 45 e 46 della L.U. 56/77. 

 

Per le aree D si prescrive altresì:

 

a)         indice territoriale di superficie da applicare all'intera area non superiore a 0,75 mq/mq. 

            Le quantità edificabili così determinate (superficie lorda di solaio) sono concentrate sulle aree (non vincolate o non destinabili a servizi e viabilità), destinate dal SUE a superficie fondiaria, fino a raggiungere su di esse un indice fondiario di copertura non superiore al 50%.

            La differenza fra la superficie territoriale oggetto di intervento e la superficie fondiaria edificabile è destinata, in posizione e forma opportuna, ai servizi di cui all'art. 21 della L.R. 56/77 e di cui al I comma dell'art. 35 delle presenti norme ed alla viabilità, al netto delle aree eventualmente già vincolate nella cartografia di progetto, dal piano regolatore.

            Queste ultime possono anche subire variazioni di forma o di ubicazione se lo strumento urbanistico esecutivo ne motiva e argomenta l'opportunità.

            In ogni caso la quantità complessiva di aree destinate ai servizi è calcolata in percentuale pari al 20% della superficie territoriale di D; in presenza di unità minime di intervento di cui al 4° comma del presente articolo, l'attuazione delle aree per servizi individuate dal PRG ai sensi dell'art. 21 della L.R. 56/77, è realizzata per porzioni funzionali attribuite alle stesse.

 

b)         gli interventi in piani urbanistici esecutivi sono realizzati mediante tipi, attività, usi e vincoli come precisato in tabella. L'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del proprietario e del personale di custodia degli impianti previsti.

 

c)         gli interventi di nuova costruzione di edifici industriali debbono rispettare i fili fissi di fabbricazione indicati nelle cartografie di progetto. Derogano dal rispetto dei fili fissi di fabbricazione gli impianti al servizio della viabilità (impianti di erogazione carburante e strutture ad essi funzionalmente connesse, piccole strutture per impianti tecnologici per pubblici servizi, ecc).

 

d)        nelle aree comprese in parti di territorio classificate come D, oltre agli interventi per recinzioni mediante opere a giorno è consentito:

-           interventi su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al restauro e al risanamento delle opere, alla ristrutturazione edilizia e all’ampliamento, di cui agli artt. 26, 27, 28, 29 e 30 delle presenti norme;

-           interventi sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è consentito il cambiamento all'interno della classe e.

 

e)         Per quanto riguarda l'attività di deposito di materiali a cielo libero e di rottameria, nonché la commercializzazione di pezzi di recupero di autoveicoli civili, industriali o agricoli, dovranno essere previsti spazi di manovra e parcheggio privati in misura adeguata e comunque non inferiori ad 1/3 della superficie fondiaria dell'impianto; dovrà inoltre essere garantito un ordinato utilizzo degli spazi ed il rispetto dei requisiti igienico-funzionali; è ammessa la formazione di uffici connessi all'impianto in misura non superiore a 200 mq. lordi, servizi compresi;

f)         all’interno dell’area PIP4 l’attività t1.2 è ammessa, limitatamente ai pubblici esercizi e agli esercizi commerciali di vicinato, nei limiti quantitativi previsti dal S.U.E.

g)         Al fine di garantire un corretto inserimento paesaggistico delle aree produttive si  dovrà porre attenzione a:

-       realizzare idonee schermature a verde, possibilmente con alberature di alto fusto di essenza autoctona, in corrispondenza della trama edilizia esistente ed in particolare per quanto riguarda gli edifici con funzioni produttive;

-       integrare opportunamente le aree verdi con gli edifici produttivi, schermando opportunamente l’eventuale presenza di impianti a forte disturbo percettivo;

-       evidenziare, ove possibile, nella aree a servizi i coni visivi in direzione dello skyline montuoso e collinare;

-       inibire la vista da parte degli edifici a funzione terziaria , commerciale e ricettiva, nei confronti degli edifici produttivi, mantenere le connessioni percettive, qualora esse siano positive, con le funzioni residenziali.

 

Per le aree del P.I.P. 4 si prescrive altresì:

Adeguamento alla L.R. 52/2000 “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico”

Ove sussistano accostamenti critici tra classi acustiche confinanti dovranno essere individuate, all’interno del perimetro del P.I.P. 4, idonee fasce di mitigazione opportunamente dimensionate ai sensi della L.R. 52/2000 e della D.G.R. n. 85-3802 del 06.08.2001. Qualora l’inserimento di tali misure di mitigazione richieda la modificazione di elementi compositivi, normativi o dimensionali del P.I.P. 4 sarà necessario operare a mezzo di una successiva variante del medesimo strumento urbanistico attuativo.

 

Adeguamento al Decreto Legislativo 334/1999 e al D.M. 9 maggio 2001 in merito ai Requisiti minimi di sicurezza per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante (R.I.R.).

In sede esecutiva del P.I.P. 4 dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni cautelari tecniche- operative:

·      adozione di dispositivi di ricircolo dell’aria e presenza di locali dotati di pareti ed infissi che garantiscano adeguata resistenza al fuoco e alle sovrapressioni di picco, per contrastare eventuali inneschi di GPL;

·      presenza di locali atti ad ospitare il personale dotati di infissi ad elevato grado di tenuta rispetto all’atmosfera esterna in modo da garantire il totale isolamento al determinarsi di un’emergenza con rilascio tossico, da prevedere non solo per gli edifici situati all’interno delle aree di danno;

·      adozione di specifiche procedure di emergenza interne per le realizzazioni che prevedano una congrua presenza di persone;

·      realizzazione di un sistema viabilistico finalizzato a separare il traffico di movimentazione delle sostanze utilizzate dall’Azienda e a garantire che all’interno delle aree adiacenti allo stabilimento (area di effetti reversibili e irreversibili ) sia evitata un’eccessiva concentrazione di persone;

·      realizzazione di un sistema viabilistico alternativo a Via Vernea nell’ottica di evitare la compromissione dell’accessibilità all’area soprattutto in condizioni di emergenza.

Tali prescrizioni sono da applicarsi in un’area di 500 m. dalla LIRI Industriale S.p.A. come indicato dalla cartografia allegata alla Relazione di Compatibilità Ambientale elaborato tecnico “R.I.R.” (allegato 3) e comunque all’intera area del P.I.P. 4.

 

Fasce di rispetto dell’elettrodotto esistente.

La fascia di rispetto dell’elettrodotto, pari a 30 metri lineari, richiede una verifica della nuova edificabilità, prevista da P.I.P. , qualora l’inserimento di tali misure di mitigazione richiedano una ridefinizione delle capacità edificatorie e/o dimensionali dei vari lotti coinvolti, si dovranno apportare le dovute modifiche agli elementi compositivi, normativi o dimensionali del P.I.P. 4 a mezzo di variante del medesimo strumento urbanistico attuativo.