Art.61        Prescrizioni per EE

 

            Per la sottocategoria EE di cui all'art. 16 delle presenti norme si prescrive:

 

a)         indice fondiario di cubatura massimo per la costruzione di nuove residenze rurali in funzione delle colture in atto o in progetto nella azienda interessata, in conformità a quanto previsto dall'art. 25 L.R. 56/77 e successive modificazioni, nelle seguenti entità:

-           terreni a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.;

-           terreni a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.;

-           terreni a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq,;

-           terreni a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.; 

-           terreni a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole: mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;

-           terreni a pascoli e prato-pascolo di aziende silvo- pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni azienda.

            In ogni caso le cubature per la nuova residenza al servizio dell'azienda non devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.

            I nuovi edifici per residenza rurale non possono superare l'altezza di mt. 7,50 con non più di 2 piani fuori terra.

            Deve inoltre essere privilegiato il recupero delle costruzioni esistenti, non in contrasto con l'ambiente, anche mediante ristrutturazione a fini abitativi di parti rustiche, nei limiti delle quantità di cui al presente punto a) o di quelle esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare.

            Entro i limiti sopra stabiliti sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c) dell'articolo 2 della L.R. 31/7/84 n° 35.

            Il volume edificabile per le abitazioni rurali di cui sopra è computato, per ogni azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli edifici esistenti.

            Nel computo dei volumi edificabili non sono conteggiate le strutture e le attrezzature di cui al successivo punto b), anche se comprese nel corpo dell'abitazione.

            Ai fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di appezzamenti componenti l'azienda, anche se siti in parti agricole non edificabili (EEX) anche non contigui od in parti agricole di Comuni limitrofi, a condizione che l'edificio per residenza rurale non superi 1500 mc.

            Gli indici fondiari di cubatura si intendono riferiti alle colture in atto o in progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.

            Il trasferimento dei volumi edificabili di cui sopra non è ammesso tra aziende diverse. Tutte le aree il cui volume edificabile è stato utilizzato a fini edificatori sono "non aedificandi" e sono evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.

            Analogamente non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature, di cui alla lettera b) del presente articolo, i terreni la cui capacità produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature rurali.

 

b)         la possibilità di costruire le infrastrutture, le strutture le attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, l'allevamento, la commercializzazione dei prodotti agricoli principali, nonchè elementi accessori e di supporto degli stessi, con dimensionamento e caratteristiche riferiti esclusivamente alle esigenze della singola azienda agricola.

            Sono invece da escludere tassativamente dalla EE edifici, impianti, strutture per quanto si riferisce ad aziende non configurabili come attività agricola ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

            Gli edifici o comunque le strutture al servizio dell'attività agricola sono realizzati con indice fondiario di superficie non superiore a 0,75 mq/mq e indice fondiario di copertura non superiore al 35%.

            Il calcolo di detti indice è operato con riferimento ad area unitaria che pertanto costituisce la superficie fondiaria degli edifici e delle strutture di cui trattasi.

 

c)         il volume edificabile, destinato alla costruzione o all'ampliamento delle abitazioni rurali, è oggetto di concessione esclusivamente a favore:

-           degli imprenditori agricoli, ai sensi delle Leggi 9.5.1975 n. 153 e 10.5.1976 n. 352 e delle L.R. 12.5.1975 n. 27 e 23.8.82 n. 18, anche quali soci di cooperative;

-           dei proprietari dei fondi e di chi abbia titolo e cioè gli imprenditori (di cui al punto precedente) ed i salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;

-           degli imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo comma della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno residenza e domicilio nell'azienda interessata.

            Il rilascio della concessione per gli interventi edificatori di qualunque tipo nella EE è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno dell'avente diritto che preveda: 

-           il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività agricola;

-           le classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del punto a) del presente articolo;

-           il vincolo dell'eventuale trasferimento di volume edificabile di cui al punto a) del presente articolo;

-           le sanzioni, oltre a quelle di cui all'art. 69 della L.R. 56/77 e successive modificazioni, per l'inosservanza degli impegni assunti.

            L'atto è trascritto a cura dell'Amministrazione comunale e a spese del concessionario su registri della proprietà immobiliare. Non sono soggetti all'obbligo della trascrizione di cui sopra gli interventi previsti dalle lettere d) e) f) dell'art. 9 della legge 28.1.77 n. 10.

            E' consentito il mutamento di destinazione d'uso (nei limiti previsti dal piano regolatore generale) previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi, nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore, accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.

            Non costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione dell'abitazione rurale da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione. 

            Per tutti gli edifici non diversamente classificati, compresi in parti del territorio EE, oltre agli interventi per recinzioni mediante rete e paletti è consentito:

-           interventi senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al restauro e al risanamento delle opere in cui agli artt. 26, 27, 28 delle presenti norme;

-           interventi sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è consentito il cambiamento all'interno della classe e.