Per
la sottocategoria EE di cui all'art. 16 delle presenti norme si prescrive:
a) indice
fondiario di cubatura massimo per la costruzione di nuove residenze rurali in
funzione delle colture in atto o in progetto nella azienda interessata, in
conformità a quanto previsto dall'art. 25 L.R. 56/77 e successive
modificazioni, nelle seguenti entità:
- terreni
a colture protette in serre fisse: mc. 0,06 per mq.;
- terreni
a colture orticole o floricole specializzate: mc. 0,05 per mq.;
- terreni
a colture legnose specializzate: mc. 0,03 per mq,;
- terreni
a seminativo ed a prato: mc. 0,02 per mq.;
- terreni
a bosco ed a coltivazione industriale del legno annessi ad aziende agricole:
mc. 0,01 per mq. in misura non superiore a 5 ettari per azienda;
- terreni
a pascoli e prato-pascolo di aziende silvo-
pastorali: mc. 0,001 per mq. per abitazioni non superiori a 500 mc. per ogni
azienda.
In
ogni caso le cubature per la nuova residenza al servizio dell'azienda non
devono nel complesso superare un volume di 1500 mc.
I
nuovi edifici per residenza rurale non possono superare l'altezza di mt. 7,50
con non più di 2 piani fuori terra.
Deve
inoltre essere privilegiato il recupero delle costruzioni esistenti, non in
contrasto con l'ambiente, anche mediante ristrutturazione a fini abitativi di
parti rustiche, nei limiti delle quantità di cui al presente punto a) o di
quelle esistenti alla data di adozione del Progetto Preliminare.
Entro
i limiti sopra stabiliti sono consentiti gli interventi di cui alla lettera c)
dell'articolo 2 della L.R. 31/7/84 n° 35.
Il
volume edificabile per le abitazioni rurali di cui sopra è computato, per ogni
azienda agricola, al netto dei terreni incolti ed abbandonati e al lordo degli
edifici esistenti.
Nel
computo dei volumi edificabili non sono conteggiate le strutture e le
attrezzature di cui al successivo punto b), anche se comprese nel corpo
dell'abitazione.
Ai
fini del computo dei volumi edificabili è ammessa l'utilizzazione di
appezzamenti componenti l'azienda, anche se siti in parti agricole non
edificabili (EEX) anche non contigui od in parti agricole di Comuni limitrofi, a
condizione che l'edificio per residenza rurale non superi 1500 mc.
Gli
indici fondiari di cubatura si intendono riferiti alle colture in atto o in
progetto. Gli eventuali cambiamenti di classe e l'applicazione della relativa
densità fondiaria sono verificati dal Comune in sede di rilascio di
concessione, senza che costituiscano variante al Piano Regolatore.
Il
trasferimento dei volumi edificabili di cui sopra non è ammesso tra aziende
diverse. Tutte le aree il cui volume edificabile è stato utilizzato a fini
edificatori sono "non aedificandi" e sono
evidenziate su mappe catastali tenute in pubblica visione.
Analogamente
non sono ulteriormente utilizzabili per servire nuove strutture e attrezzature,
di cui alla lettera b) del presente articolo, i terreni la cui capacità
produttiva è già stata impegnata per dimensionare strutture ed attrezzature
rurali.
b) la
possibilità di costruire le infrastrutture, le strutture le attrezzature per la
produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, l'allevamento,
la commercializzazione dei prodotti agricoli principali, nonchè elementi
accessori e di supporto degli stessi, con dimensionamento e caratteristiche
riferiti esclusivamente alle esigenze della singola azienda agricola.
Sono
invece da escludere tassativamente dalla EE edifici, impianti, strutture per
quanto si riferisce ad aziende non configurabili come attività agricola ai
sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.
Gli
edifici o comunque le strutture al servizio dell'attività agricola sono realizzati
con indice fondiario di superficie non superiore a 0,75 mq/mq e indice
fondiario di copertura non superiore al 35%.
Il
calcolo di detti indice è operato con riferimento ad area unitaria che pertanto
costituisce la superficie fondiaria degli edifici e delle strutture di cui
trattasi.
c) il
volume edificabile, destinato alla costruzione o all'ampliamento delle
abitazioni rurali, è oggetto di concessione esclusivamente a favore:
- degli
imprenditori agricoli, ai sensi delle Leggi 9.5.1975 n. 153 e 10.5.1976 n. 352
e delle L.R. 12.5.1975 n. 27 e 23.8.82 n. 18, anche quali soci di cooperative;
- dei
proprietari dei fondi e di chi abbia titolo e cioè gli imprenditori (di cui al
punto precedente) ed i salariati fissi, addetti alla conduzione del fondo;
- degli
imprenditori agricoli non a titolo principale ai sensi del penultimo e ultimo
comma della L.R. 63/78 e successive modificazioni e integrazioni, che hanno
residenza e domicilio nell'azienda interessata.
Il
rilascio della concessione per gli interventi edificatori di qualunque tipo
nella EE è subordinato alla presentazione al Sindaco di un atto di impegno
dell'avente diritto che preveda:
- il
mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell'attività
agricola;
- le
classi di colture in atto e in progetto documentate a norma del punto a) del
presente articolo;
- il
vincolo dell'eventuale trasferimento di volume edificabile di cui al punto a)
del presente articolo;
- le
sanzioni, oltre a quelle di cui all'art. 69 della L.R. 56/77 e successive
modificazioni, per l'inosservanza degli impegni assunti.
L'atto
è trascritto a cura dell'Amministrazione comunale e a spese del concessionario
su registri della proprietà immobiliare. Non sono soggetti all'obbligo della
trascrizione di cui sopra gli interventi previsti dalle lettere d) e) f)
dell'art. 9 della legge 28.1.77 n. 10.
E'
consentito il mutamento di destinazione d'uso (nei limiti previsti dal piano
regolatore generale) previa domanda e con il pagamento degli oneri relativi,
nei casi di morte, di invalidità e di cessazione per cause di forza maggiore,
accertate dalla Commissione Comunale per l'agricoltura di cui alla legge
regionale 63/78 e successive modificazioni ed integrazioni.
Non
costituisce mutamento di destinazione la prosecuzione della utilizzazione
dell'abitazione rurale da parte del concessionario, suoi eredi o familiari, i
quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna
concessione.
Per
tutti gli edifici non diversamente classificati, compresi in parti del
territorio EE, oltre agli interventi per recinzioni mediante rete e paletti è
consentito:
- interventi
senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al
Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di intervento limitati
alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al restauro e al risanamento
delle opere in cui agli artt. 26, 27, 28 delle presenti norme;
- interventi
sulle aree non edificate senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli
usi, come definiti al Titolo II Capo II, ad eccezione di quanto attiene alla
conduzione delle attività agricole, di cui all'art. 24, per le quali è
consentito il cambiamento all'interno della classe e.