La sottocategoria EEX, di cui all'art.
16 delle presenti norme, riguarda parti del territorio a colture
agricole-forestali, di particolare valore ambientale, paesaggistico e
naturalistico, classificabili come aree a parco ai sensi della legge regionale
14.1.92 n°1, istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi".
In forza dell'art.9) della citata
legge, la zona EEX è sottoposta alle indicazioni contenute nel "Piano di
Area", predisposto dalla Giunta Regionale; in particolare per le attività
di produzione agricola intensiva ed estensiva di cui alla tabella normativa
seguente si rimanda alle prescrizioni dell’art. 3 della L.R. 1/92.
In assenza del sopracitato “Piano
d’Area” ed in via transitoria fino alla sua approvazione, vale quanto previsto
dall'art.5 della legge istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi";
in particolare sugli edifici rurali esistenti sono consentite opere di
manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e
piccoli ampliamenti per miglioramenti igienico-edilizi ( art. 37, 2° comma
della N.T.A.) necessari al mantenimento delle attività agricole presenti nel
Parco, purché attenti al loro inserimento architettonico formale. La C.I.E.
verificherà caso per caso tali
congruenze.