Art.62        Prescrizioni per EEX

 

            La sottocategoria EEX, di cui all'art. 16 delle presenti norme, riguarda parti del territorio a colture agricole-forestali, di particolare valore ambientale, paesaggistico e naturalistico, classificabili come aree a parco ai sensi della legge regionale 14.1.92 n°1, istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi".

 

            In forza dell'art.9) della citata legge, la zona EEX è sottoposta alle indicazioni contenute nel "Piano di Area", predisposto dalla Giunta Regionale; in particolare per le attività di produzione agricola intensiva ed estensiva di cui alla tabella normativa seguente si rimanda alle prescrizioni dell’art. 3 della L.R. 1/92.

 

            In assenza del sopracitato “Piano d’Area” ed in via transitoria fino alla sua approvazione, vale quanto previsto dall'art.5 della legge istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi"; in particolare sugli edifici rurali esistenti sono consentite opere di manutenzione, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e piccoli ampliamenti per miglioramenti igienico-edilizi ( art. 37, 2° comma della N.T.A.) necessari al mantenimento delle attività agricole presenti nel Parco, purché attenti al loro inserimento architettonico formale. La C.I.E. verificherà caso per  caso tali congruenze.