Nella
sottocategoria EET, di cui all'art. 16 delle presenti norme, sono concentrati i
volumi edificabili per il mantenimento e la costruzione di nuove residenze
rurali ed altresì le infrastrutture, le strutture, le attrezzature per la
produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, l'allevamento,
la commercializzazione dei prodotti agricoli di aziende con appezzamenti
collocati nelle parti EE, EEX.
Pur nel mantenimento di attività agricole funzionali
alla vasta area coltivata all’interno del Parco, è’ altresì auspicato un
intervento di riqualificazione edilizia e funzionale delle Cascine, anche al
fine di una complessiva rivalutazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi.
Detti
interventi sono regolati nelle quantità, nei modi, nei limiti di cui all'art.
61 sub a); b); c); sono inoltre soggetti alle prescrizioni generali e
particolari contenute nella legge regionale 14.1.1992 n°1, istitutiva del
"Parco naturale di Stupinigi" ed ove compatibile con quelle del
Titolo III delle presenti norme, concernenti la tutela e la salvaguardia dei
beni culturali ed ambientali.
La riqualificazione delle Cascine
mediante interventi organici sugli edifici, esistenti volti al recupero
generalizzato dei volumi esistenti per le attività di cui in tabella, è ammesso
solo tramite convenzionamenti (PdR). Nel rispetto
dell’art. 3 della L.R. 1/92 di Istituzione del Parco di Stupinigi, sono da
assoggettare ad Accordo di Programma aperto oltre che agli Enti
territorialmente competenti, all’Ente gestore del Parco, alla Soprintendenza ai
Beni Ambientali e al proprietario delle aree interessate, che dovrà inoltre
definire il mix funzionale fra le possibili opzioni specificate nella tabella
normativa.