Art.65        Prescrizioni per EET

 

            Nella sottocategoria EET, di cui all'art. 16 delle presenti norme, sono concentrati i volumi edificabili per il mantenimento e la costruzione di nuove residenze rurali ed altresì le infrastrutture, le strutture, le attrezzature per la produzione, la conservazione, la lavorazione, la trasformazione, l'allevamento, la commercializzazione dei prodotti agricoli di aziende con appezzamenti collocati nelle parti EE, EEX.

Pur nel mantenimento di attività agricole funzionali alla vasta area coltivata all’interno del Parco, è’ altresì auspicato un intervento di riqualificazione edilizia e funzionale delle Cascine, anche al fine di una complessiva rivalutazione della Palazzina di Caccia di Stupinigi.

 

            Detti interventi sono regolati nelle quantità, nei modi, nei limiti di cui all'art. 61 sub a); b); c); sono inoltre soggetti alle prescrizioni generali e particolari contenute nella legge regionale 14.1.1992 n°1, istitutiva del "Parco naturale di Stupinigi" ed ove compatibile con quelle del Titolo III delle presenti norme, concernenti la tutela e la salvaguardia dei beni culturali ed ambientali.

 

La riqualificazione delle Cascine mediante interventi organici sugli edifici, esistenti volti al recupero generalizzato dei volumi esistenti per le attività di cui in tabella, è ammesso solo tramite convenzionamenti (PdR). Nel rispetto dell’art. 3 della L.R. 1/92 di Istituzione del Parco di Stupinigi, sono da assoggettare ad Accordo di Programma aperto oltre che agli Enti territorialmente competenti, all’Ente gestore del Parco, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e al proprietario delle aree interessate, che dovrà inoltre definire il mix funzionale fra le possibili opzioni specificate nella tabella normativa.