Art.66        Prescrizioni per S e SP

 

Nelle aree soggette a vincolo per servizi ed attrezzature, pubblici e di uso pubblico, di cui agli artt. 21, L.R. 56/77 e successive modificazioni, fino all'acquisizione da parte degli enti pubblici competenti oltre ad interventi per recinzione mediante opere a giorno è consentito:

 

a)         intervenire su edifici eventualmente esistenti destinati ad attività anche in contrasto con le previsioni di PRGC purché senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme, mediante tipi di intervento limitati alla manutenzione (ordinaria, straordinaria), al restauro e al risanamento di cui agli artt. 26; 27; 28 delle presenti norme;

 

b)         intervenire a fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento edificatorio.

 

In tali aree saranno ammessi gli interventi necessari alla realizzazione ed al funzionamento degli edifici, delle attrezzature ed impianti di cui all'art. 21 della legge 56/1977 ed alle eventuali specifiche destinazioni indicate dal piano secondo quanto prescritto dall'art. 7 delle presenti norme.

 

Per:

-           le aree di cui al presente articolo all'interno delle quali, in sede esecutiva potranno essere ricavate aliquote di aree di categoria F;

-           gli interventi di particolare carattere polifunzionale integrato in aree di categoria S,

l'attuazione, ai fini dei vantaggi economici e funzionali derivanti da una progettazione unitaria, di norma, si avvarrà di Piani Tecnici Esecutivi (P.T.) di cui all'art. 47 della L.R. 56/77.

 

Nella fase di redazione di strumenti urbanistici esecutivi per l'attuazione delle previsioni di piano, le aree a servizi in esso individuate potranno subire, nel rispetto degli standard minimi previsti dal PRG, modificazioni di forma ed ubicazione necessarie alla migliore organizzazione urbanistica del PEC nel contesto territoriale interessato senza che ciò comporti necessità di variante.

 

Nel caso di interventi residenziali nelle aree del Centro Storico di ristrutturazione urbanistica e di completamento (ad esclusione di quelli ricadenti nelle parti di territorio Cr2 e Cr3 ), produttivi e terziari, le superfici per parcheggi pubblici (conteggiate come superficie di calpestio) potranno essere dislocate su più livelli entro e/o fuori terra, anche ai fini della formazione e/o maggior fruizione delle aree per altri tipi di servizi, purché non pregiudichino le aree verdi sovrastanti. In tal caso mediante apposite convenzioni, il  Comune potrà disporre che aliquote di detti parcheggi eccedenti lo standard minimo di legge siano riservate all'uso privato.

 

Per gli edifici ed i complessi destinati a servizi di cui al presente titolo e vincolati o classificati di interesse storico, architettonico od ambientale ai sensi delle leggi vigenti o secondo le indicazioni del presente Piano Regolatore Generale sono ammessi di norma solo gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento, compatibili con il criterio del restauro conservativo, previa autorizzazione, ove richiesta per legge, dei competenti organi Statali e Regionali.

 

è consentito l'uso del sottosuolo a parcheggio privato anche non pertinenziale relativamente a parte dell'area urbanistica n. 818 come perimetrata nella Tav. 3.2 "Progetto di Piano", classificata come SRP dal P.R.G.C., sulla quale sussiste un diritto di superficie in sottosuolo conferito con atto notaio Goria Rep. 44.298 del 25/10/1991.

 

All’interno dei soli Distretti Residenziali è possibile modificare la classificazione delle aree a servizi indicate cartograficamente dal PRGC senza costituirne variante.

 

L’intervento sulle aree a servizi è riservato in via principale all’Amministrazione Comunale o agli Enti istituzionalmente competenti.

Ai sensi del 6° comma dell’art. 7 delle presenti NTA, in ogni Distretto Urbanistico (D.I., D.R., D.E.) è ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione di strutture di uso pubblico solo previa redazione di specifica convenzione regolante l’assoggettamento ad uso pubblico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che ne garantiscano la fruibilità pubblica.

E’ altresì ammesso l’intervento di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area, che regolino con convenzione le modalità per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso delle opere compatibili con quelle indicate al precedente art. 7.

 

Nelle aree di proprietà comunale, con destinazione a servizi, a seguito di alienazione del diritto di sottosuolo – proprietario o superficiario – a favore di privati, è possibile la realizzazione di parcheggi privati interrati, anche non pertinenziali. L’attuazione degli interventi avviene mediante apposita convenzione che definisce i tempi, le modalità, le garanzie e le opere da realizzare in soprassuolo e che disciplina l’esercizio del diritto di sottosuolo e i rapporti con l’Amministrazione Comunale.

 

I parametri urbanistici legati all’utilizzazione delle aree S ed SP devono rispettare le seguenti regole:

Aree S (S, SRI, SRC, SRV, SRP, SC):

tutti gli interventi compatibili con le attività indicate al precedente art. 7, punto 1) saranno dimensionate sulla effettiva esigenza secondo le indicazioni programmatiche definite, volta per volta, dall’A.C. e saranno soggetti esclusivamente alle prescrizioni che disciplinano le distanze tra edifici (art. 46).

Per l’area urbanistica n° 881 SRC di proprietà comunale da destinare ad orti urbani se ne prescrive l’attuazione mediante Piano Tecnico Esecutivo per la definizione dei lotti e l’ubicazione dei necessari manufatti di servizio;

 

Aree SP:

a)        per gli interventi riconducibili alle attività indicate come “Servizi sociali, attrezzature integrative e servizi vari” di cui al precedente art. 7, punto 2),valgono le modalità previste per le aree di tipo “S” fermo restando la necessità di individuare le aree a parcheggio privato ai sensi dell’art. 47, lettera a) delle NTA ed eventuale quota di parcheggio pubblico.

b)        per gli interventi riconducibili alle altre destinazioni d’uso valgono le modalità previste per le aree di tipo “S”.

c)    gli interventi previsti sull’area SP n.851 potranno essere attuati anche da soggetti privati qualora, nel rispetto delle prescrizioni dello Studio Unitario per il coordinamento delle opere con gli interventi sull’area BP2 n.786, venga stipulata con l’Amministrazione comunale una o più convenzioni ai sensi del 6° comma dell’art.7 delle presenti NTA.

L’attuazione dell’area n.851 è finalizzata alla realizzazione di servizi costruiti quali attività ricettive, strutture per la ristorazione, il tempo libero e lo sport nell’ambito delle disposizioni contenute all’art.7 punto2), con l’esclusione dei centri di prima raccolta dei rifiuti industriali.

I parametri edilizi ed urbanistici applicabili per le finalità previste dal P.R.G.C. sono:

-    capacità edificatoria complessiva massima di 8.500 mq di superficie lorda di solaio. La suddivisione della capacità edificatoria tra più  unità minime funzionali è demandata allo Studio Unitario di iniziativa pubblica (art.54, 3° comma) esteso all’area BP2 n.786;

-    altezza massima 22 m (6 piani fuori terra);

-    rapporto di copertura non superiore al 20% della superficie dell’area urbanistica;

-    reperimento della superficie a parcheggio pertinenziale in quantità non inferiore a 1 mq ogni 10 mc ed idonea quota di parcheggio pubblico localizzabile all’interno dell’area.

La progettazione degli interventi nell’area SP n.851 dovrà rispettare gli elementi vincolanti dello Studio Unitario di cui al 3° comma del precedente art 54.