Art.67        Prescrizioni per FV

 

            Per la sottocategoria FV, di cui all'art. 18 delle presenti norme, si prescrive:

 

a)         la costruzione di impianti e strutture, la sistemazione di aree libere secondo tipi di intervento (eventualmente per il recupero parziale o totale di edifici esistenti), categoria di attività ed usi, vincoli come precisato in tabella; 

 

b)         l’intervento sulle aree FV è riservato in via principale all’Amministrazione Comunale o agli Enti istituzionalmente competenti.

E’ sempre ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella allegata solo previa redazione di specifica convenzione regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità pubblica.

E’ altresì ammesso l’intervento di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area, che regolino con convenzione le modalità per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso delle opere ammissibili in Fv.

 

c)         l'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del personale di custodia degli impianti previsti.

 

d)        fino all'eventuale acquisizione degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi per recinzioni mediante opere a giorno, è consentito:

-           intervenire su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e mediante tipi di interventi limitati alla  manutenzione (ordinaria, straordinaria, al restauro e al risanamento di cui agli artt. 26; 27; 28 delle presenti norme;

-           intervenire a fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento edificatorio.

 

All’interno dell’area sono individuati edifici ad uso residenziale oggetto dei due condoni edilizi ai sensi della L.47/85 e 724/94; e attrezzature per attività sportive. L’area su cui insistono gli edifici è definita dal Piano d’Area del Progetto Territoriale Operativo del Po, così come integrato dalla L.R. 65/95, “Zone di interesse naturalistico – art. 2.4; N2 – Zone di integrazione tra aree naturali ed agrarie” ed individuata come “Principale area degradata – D”.

Per tali edifici sono ammessi esclusivamente gli interventi dalla manutenzione ordinaria al risanamento di cui agli artt. 26, 27 delle presenti norme.

 

Nell’area individuata, sulle Tavole di Piano, quale Ambito di coordinamento degli strumenti urbanistici esecutivi, dovrà essere realizzato uno Strumento Urbanistico Esecutivo unitario di iniziativa pubblica, finalizzato alla riqualificazione ambientale, infrastrutturale e naturalistica con l’obiettivo di ricostruire la continuità dell’area a parco (anche attraverso la creazione di percorsi turistici pedonali e ciclabili, l’eliminazione delle recinzioni, etc.), consentendo la percezione visiva e la fruibilità della fascia spondale.

All’interno di tale strumento potrà essere verificata l’opportunità – previo programma di rilocalizzazione degli attuali insediamenti – di riutilizzare parte delle strutture esistenti per attrezzature di pubblico interesse collegate alla fruibilità del parco.