Per
la sottocategoria FV, di cui all'art. 18 delle presenti norme, si prescrive:
a) la
costruzione di impianti e strutture, la sistemazione di aree libere secondo
tipi di intervento (eventualmente per il recupero parziale o totale di edifici
esistenti), categoria di attività ed usi, vincoli come precisato in
tabella;
b) l’intervento
sulle aree FV è riservato in via principale all’Amministrazione Comunale o agli
Enti istituzionalmente competenti.
E’ sempre
ammesso l’intervento diretto del privato per la realizzazione degli interventi
di cui alla tabella allegata solo previa redazione di specifica convenzione
regolante il regime giuridico del suolo, nonché le modalità e le forme di
utilizzazione del bene che garantiscano la fruibilità pubblica.
E’ altresì
ammesso l’intervento di privati, su aree di proprietà pubblica, sulla base di
concessioni da parte dell’Ente proprietario dell’area, che regolino con
convenzione le modalità per l’esecuzione ed eventualmente la gestione e l’uso
delle opere ammissibili in Fv.
c) l'uso
residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del personale di
custodia degli impianti previsti.
d) fino
all'eventuale acquisizione degli enti pubblici competenti, oltre ad interventi
per recinzioni mediante opere a giorno, è consentito:
- intervenire
su edifici eventualmente esistenti senza cambio fra le sottoclassi delle
attività e degli usi, come definite al Titolo II Capo II delle presenti norme e
mediante tipi di interventi limitati alla
manutenzione (ordinaria, straordinaria, al restauro e al risanamento di
cui agli artt. 26; 27; 28 delle presenti norme;
- intervenire
a fini agricolo-forestali sulle aree non edificate senza intervento
edificatorio.
All’interno dell’area sono
individuati edifici ad uso residenziale oggetto dei due condoni edilizi ai
sensi della L.47/85 e 724/94; e attrezzature per attività sportive. L’area su
cui insistono gli edifici è definita dal Piano d’Area del Progetto Territoriale
Operativo del Po, così come integrato dalla L.R. 65/95, “Zone di interesse
naturalistico – art. 2.4; N2 – Zone di integrazione tra aree naturali ed
agrarie” ed individuata come “Principale area degradata – D”.
Per tali edifici sono ammessi esclusivamente gli
interventi dalla manutenzione ordinaria al risanamento di cui agli artt. 26, 27
delle presenti norme.
Nell’area
individuata, sulle Tavole di Piano, quale Ambito di coordinamento degli strumenti
urbanistici esecutivi, dovrà essere realizzato uno Strumento Urbanistico
Esecutivo unitario di iniziativa pubblica, finalizzato alla riqualificazione
ambientale, infrastrutturale e naturalistica con l’obiettivo di ricostruire la
continuità dell’area a parco (anche attraverso la creazione di percorsi
turistici pedonali e ciclabili, l’eliminazione delle recinzioni, etc.),
consentendo la percezione visiva e la fruibilità della fascia spondale.
All’interno di tale
strumento potrà essere verificata l’opportunità – previo programma di rilocalizzazione degli attuali insediamenti – di
riutilizzare parte delle strutture esistenti per attrezzature di pubblico
interesse collegate alla fruibilità del parco.