Art.71        Prescrizioni per FGP

 

            Per la sottocategoria FGP, di cui all'art. 18 delle presenti norme, si prescrivono tipi di intervento, attività e vincoli precisati in tabella.

 

            L'uso residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del personale di custodia e di amministrazione, di servizio in genere alle strutture esistenti o previste.

 

            Per le aree FGP interne alla perimetrazione del Parco naturale di Stupinigi, istituito dalla l.r. del 14/1/1992 n°1, vale quanto previsto dall'art.2 della citata legge ( ovvero si applicano le vigenti norme di tutela ambientale con particolare riferimento alle leggi 1 giugno 1939, n° 1089 e 29 giugno 1939, n° 1497 ed agli strumenti di pianificazione territoriale previsti dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n° 431). In assenza di più precise determinazioni dovute a quest'ultimo strumento di pianificazione, il PRG prescrive tipi di intervento, attività e vincoli come precisati nella tabella normativa FGP (Stupinigi).

Fanno riferimento alla Tabella “FGP (Stupinigi) le aree urbanistiche n° 002, 011, 016, 013. In riferimento ad alcune di tali aree si definiscono le seguenti prescrizioni integrative:

-                      Area 002:

Tale area viene preordinata al trasferimento della sede e delle strutture coperte e scoperte della “Società Ippica Torinese”. Non sono ammesse altre destinazioni se non il mantenimento delle attività agricole esistenti.

Per l’edificazione di ogni struttura e per le trasformazioni territoriali in genere si impone la salvaguardia del rapporto visivo con il sistema monumentale della Palazzina e del viale d’accesso.

L’intervento è attuabile a mezzo di Strumento Urbanistico Esecutivo unitario, in Variante integrativa al P.R.G.C. per quanto concerne la definizione dei parametri Urbanistici d’intervento, esteso alla totalità dell’area urbanistica.

 

-                      Area 013:

Tale area corrispondente all’immobile denominato “Vecchio Castello”.

Per interventi organici sugli edifici esistenti volti al recupero generalizzato dei volumi esistenti per le attività di cui in tabella si impone l’attuazione mediante Piano di Recupero esteso all’intera area urbanistica.

 

            Per tutte le altre aree classificate FGP (esterne al Parco naturale di Stupinigi) si prescrivono tipi di intervento, attività e vincoli come precisato nella tabella normativa FGP.

In particolare fa riferimento alla Tabella “FGP” l’area urbanistica n° 001.

L’area, originariamente destinata a stabilimento dell’ex FIAT-ALLIS, ed oggi dismessa dalle attività produttive è preordinata al recupero degli immobili esistenti con finalità prioritariamente socio-assistenziali.

Per interventi organici sugli edifici esistenti volti al recupero generalizzato dei volumi esistenti per le attività di cui in tabella si impone l’attuazione mediante Piano di Recupero esteso all’intera area urbanistica. Per le aree ricadenti all’interno della perimetrazione del Parco di Stupinigi, di cui alla L.R. 1/92, tutti gli interventi organici sugli edifici esistenti, in assenza del Piano d’Area del Parco, sono soggetti ad Accordo di Programma aperto oltre che agli Enti territorialmente competenti, all’Ente gestore del Parco, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e al proprietario delle aree interessate, che dovrà inoltre definire il mix funzionale fra le possibili opzioni specificate nella tabella normativa nel rispetto della Legge Regionale n. 1, del 14 gennaio 1992 istitutiva del Parco di Stupinigi, in particolare alle prescrizioni degli Artt. 3 e 5 della Legge stessa.