Per
la sottocategoria FGP, di cui all'art. 18 delle presenti norme, si prescrivono
tipi di intervento, attività e vincoli precisati in tabella.
L'uso
residenziale è consentito limitatamente all'abitazione del personale di
custodia e di amministrazione, di servizio in genere alle strutture esistenti o
previste.
Per
le aree FGP interne alla perimetrazione del Parco naturale di Stupinigi,
istituito dalla l.r. del 14/1/1992 n°1, vale quanto
previsto dall'art.2 della citata legge ( ovvero si applicano le vigenti norme
di tutela ambientale con particolare riferimento alle leggi 1 giugno 1939, n°
1089 e 29 giugno 1939, n° 1497 ed agli strumenti di pianificazione territoriale
previsti dall'art. 1 bis della legge 8 agosto 1985 n° 431). In assenza di più precise
determinazioni dovute a quest'ultimo strumento di pianificazione, il PRG
prescrive tipi di intervento, attività e vincoli come precisati nella tabella
normativa FGP (Stupinigi).
Fanno riferimento alla Tabella “FGP (Stupinigi) le
aree urbanistiche n° 002, 011, 016, 013. In riferimento ad alcune di tali aree
si definiscono le seguenti prescrizioni integrative:
-
Area 002:
Tale area
viene preordinata al trasferimento della sede e delle strutture coperte e
scoperte della “Società Ippica Torinese”. Non sono ammesse altre destinazioni
se non il mantenimento delle attività agricole esistenti.
Per
l’edificazione di ogni struttura e per le trasformazioni territoriali in genere
si impone la salvaguardia del rapporto visivo con il sistema monumentale della
Palazzina e del viale d’accesso.
L’intervento
è attuabile a mezzo di Strumento Urbanistico Esecutivo unitario, in Variante
integrativa al P.R.G.C. per quanto concerne la definizione dei parametri
Urbanistici d’intervento, esteso alla totalità dell’area urbanistica.
-
Area 013:
Tale area
corrispondente all’immobile denominato “Vecchio Castello”.
Per
interventi organici sugli edifici esistenti volti al recupero generalizzato dei
volumi esistenti per le attività di cui in tabella si impone l’attuazione
mediante Piano di Recupero esteso all’intera area urbanistica.
Per tutte le altre aree classificate
FGP (esterne al Parco naturale di Stupinigi) si prescrivono tipi di intervento,
attività e vincoli come precisato nella tabella normativa FGP.
In particolare fa riferimento alla Tabella “FGP”
l’area urbanistica n° 001.
L’area, originariamente destinata a stabilimento
dell’ex FIAT-ALLIS, ed oggi dismessa dalle attività produttive è preordinata al
recupero degli immobili esistenti con finalità prioritariamente socio-assistenziali.
Per interventi organici sugli edifici esistenti volti
al recupero generalizzato dei volumi esistenti per le attività di cui in
tabella si impone l’attuazione mediante Piano di Recupero esteso all’intera
area urbanistica. Per le aree ricadenti all’interno della perimetrazione del
Parco di Stupinigi, di cui alla L.R. 1/92, tutti gli interventi organici sugli
edifici esistenti, in assenza del Piano d’Area del Parco, sono soggetti ad
Accordo di Programma aperto oltre che agli Enti territorialmente competenti,
all’Ente gestore del Parco, alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e al
proprietario delle aree interessate, che dovrà inoltre definire il mix
funzionale fra le possibili opzioni specificate nella tabella normativa nel rispetto della Legge Regionale n. 1, del
14 gennaio 1992 istitutiva del Parco di Stupinigi, in particolare alle
prescrizioni degli Artt. 3 e 5 della Legge stessa.