Per la sottocategoria Vp, di cui all'art. 13 delle presenti norme, si prescrive:
1) capacità teorica di edificazione
(indice di cubatura) pari a quello dell'area urbanistica di appartenenza se
ricomprese all’interno di un perimetro di “Coordinamento degli strumenti
urbanistici esecutivi”, capacità edificatoria nulla qualora risultino aree
urbanistiche a sé stanti;
2) inedificabilità dell'area individuata
cartograficamente come Vp e concentrazione della
capacità edificatoria di competenza nella restante area fondiaria non vincolata
a verde privato;
3) mantenimento delle eventuali
preesistenze arboree;
4) in presenza di fili fissi di
fabbricazione previsti dalla cartografia, tenuto conto che questi ultimi
possono subire variazioni così come specificate nell'art. 5A, punto g), anche
dette aree possono subire analoghe variazioni.