Art.74 Individuazione,
classificazione e tutela
Ai
sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 56/77, e successive modificazioni, il
P.R.G. individua sul territorio comunale di Nichelino i beni culturali
ambientali da salvaguardare, secondo la seguente classificazione:
1) Monumenti
e singoli edifici aventi valore storico/artistico.
In
tale classe rientrano anche gli edifici compresi negli elenchi di cui alla
legge 1.6.1939 n° 1089 e di cui all'articolo 24 della Legge Regionale 56/77 e
le aree soggette a prescrizioni particolari su notifiche per rispetto di zona.
2) Nuclei,
monumenti isolati e singoli edifici civili e rurali e pertinenze relative,
aventi valore ambientale e documentario.
3) Aree
di interesse paesistico ambientale quali le fasce fluviali, le aree boscate, le
pertinenze ambientali dei beni di cui al punto 2), le aree ricomprese
all’interno del Piano d’area “Sistema delle aree protette della fascia fluviale
del Po”, approvato con D.C.R. n° 982-4328 dell’8/03/1995.
4) I
viali di piante ed il sistema costituito dalle tracce ancora riconoscibili
dell'organizzazione del territorio di epoche passate limitatamente alle parti
di tracciato comprese nei Distretti agricoli e per la totalità del tracciato
dell’Antica rotta di caccia Pracavallo.
Nel
caso di richiesta di interventi sui beni culturali ambientali di cui ai punti
1-2-3-4 individuati nella tavola in scala 1:5000 (Tav. AT3 -n. 12 degli
Allegati Tecnici) e per chiarimento sinteticamente riportati anche sulle tavole
di progetto 3.1-7 e 4.16, essa deve essere corredata da adeguata documentazione
degli aspetti storici dei beni, delle loro caratteristiche fisiche e dello
stato di conservazione (rilievi planimetrici ed altimetrici d'insieme, con
eventuali sviluppi di particolari significativi, documentazione fotografica
esterna e, qualora necessaria, interna o estesa all'intorno ambientale, ecc..)
con riferimento alle scelte progettuali proposte.
Quanto
sopra per consentire una puntuale valutazione della compatibilità
dell'intervento proposto con i valori da salvaguardare, nonché per operare nel
senso del miglioramento e completamento sistematico del patrimonio conoscitivo.
Gli SUE che comprendono gli immobili
individuati e classificati ai sensi del presente articolo, seguono le procedure
di cui all'8° comma dell'art.40 e dell'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m. e i..
Le norme relative alla salvaguardia
specifica contenuta nel presente Titolo III operano a maggiore specificazione,
limitazione, cautela di quanto definito al Titolo II per le parti di territorio
interessate dai beni classificati dal presente articolo e su di esse prevalgono
nella definizione degli interventi.
L’apertura di nuove attività
commerciali o il loro trasferimento in volumi esistenti di edifici ricompresi
ai punti 1) e 2) del primo comma, sono limitati ad esercizi di vicinato (250 mq
di vendita); gli interventi edilizi dovranno risultare compatibili con i
manufatti vincolati e/o segnalati, garantendone la contestuale salvaguardia e
valorizzazione nel rispetto delle finalità indicate all’art. 6 del D.Lgs. 114/98.
Gli interventi edilizi sono ammessi in coerenza a
quanto stabilito dal successivo art. 75.