Art.74        Individuazione, classificazione e tutela

 

            Ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale 56/77, e successive modificazioni, il P.R.G. individua sul territorio comunale di Nichelino i beni culturali ambientali da salvaguardare, secondo la seguente classificazione:

 

1)         Monumenti e singoli edifici aventi valore storico/artistico.

            In tale classe rientrano anche gli edifici compresi negli elenchi di cui alla legge 1.6.1939 n° 1089 e di cui all'articolo 24 della Legge Regionale 56/77 e le aree soggette a prescrizioni particolari su notifiche per rispetto di zona.

2)         Nuclei, monumenti isolati e singoli edifici civili e rurali e pertinenze relative, aventi valore ambientale e documentario.

3)         Aree di interesse paesistico ambientale quali le fasce fluviali, le aree boscate, le pertinenze ambientali dei beni di cui al punto 2), le aree ricomprese all’interno del Piano d’area “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po”, approvato con D.C.R. n° 982-4328 dell’8/03/1995.

4)         I viali di piante ed il sistema costituito dalle tracce ancora riconoscibili dell'organizzazione del territorio di epoche passate limitatamente alle parti di tracciato comprese nei Distretti agricoli e per la totalità del tracciato dell’Antica rotta di caccia Pracavallo.

 

            Nel caso di richiesta di interventi sui beni culturali ambientali di cui ai punti 1-2-3-4 individuati nella tavola in scala 1:5000 (Tav. AT3 -n. 12 degli Allegati Tecnici) e per chiarimento sinteticamente riportati anche sulle tavole di progetto 3.1-7 e 4.16, essa deve essere corredata da adeguata documentazione degli aspetti storici dei beni, delle loro caratteristiche fisiche e dello stato di conservazione (rilievi planimetrici ed altimetrici d'insieme, con eventuali sviluppi di particolari significativi, documentazione fotografica esterna e, qualora necessaria, interna o estesa all'intorno ambientale, ecc..) con riferimento alle scelte progettuali proposte.

 

            Quanto sopra per consentire una puntuale valutazione della compatibilità dell'intervento proposto con i valori da salvaguardare, nonché per operare nel senso del miglioramento e completamento sistematico del patrimonio conoscitivo.

 

            Gli SUE che comprendono gli immobili individuati e classificati ai sensi del presente articolo, seguono le procedure di cui all'8° comma dell'art.40 e dell'art. 91 bis della L.R. 56/77 e s.m. e i..

 

            Le norme relative alla salvaguardia specifica contenuta nel presente Titolo III operano a maggiore specificazione, limitazione, cautela di quanto definito al Titolo II per le parti di territorio interessate dai beni classificati dal presente articolo e su di esse prevalgono nella definizione degli interventi.

 

L’apertura di nuove attività commerciali o il loro trasferimento in volumi esistenti di edifici ricompresi ai punti 1) e 2) del primo comma, sono limitati ad esercizi di vicinato (250 mq di vendita); gli interventi edilizi dovranno risultare compatibili con i manufatti vincolati e/o segnalati, garantendone la contestuale salvaguardia e valorizzazione nel rispetto delle finalità indicate all’art. 6 del D.Lgs. 114/98.

Gli interventi edilizi sono ammessi in coerenza a quanto stabilito dal successivo art. 75.