Art.75        Nuclei, monumenti isolati e singoli edifici aventi valore storico/artistico    o ambientale/documentario

 

            Per i nuclei minori, costituiti da una pluralità di edifici, per i complessi edilizi, per le singole costruzioni e per i monumenti isolati che costituiscono beni puntuali, sia quando sono ubicati all'interno del contesto urbano, o delle aree di interesse paesistico ambientale, sia quando sono esterni ad esso, si applicano le seguenti disposizioni:

 

a)         Edifici di valore storico-artistico (L. 1089/39)

            Per gli edifici di valore storico-artistico sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo secondo definizioni di cui agli artt. 26, 27 e 28, ferme restando le procedure previste dalle leggi e le prescrizioni dell’Ente tutore del Vincolo.

 

            Nel caso in cui la attribuzione di valore storico- artistico riguardi parti limitate di edifici quali facciate, portici, androni, gallerie ecc..., le specificazioni o prescrizioni relative alle modalità con cui eseguire gli interventi, sono da riferirsi esclusivamente alle parti suddette.

 

b)         Edifici di valore storico-ambientale e documentario

            Per gli edifici di valore storico-ambientale e documentario sono ammessi interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia ai sensi delle definizioni di cui agli artt. 26, 27, 28 e 29 delle presenti norme.

            Nei casi e nei limiti previsti dal piano è ammessa, all'interno della volumetria esistente, la realizzazione di ampliamenti costituenti nuove superfici lorde di solaio.

            Non sono consentiti interventi di ampliamento esterno e nuova costruzione se non in sede di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o per la realizzazione di servizi pubblici definiti dal P.R.G.

            Per gli edifici o parti di essi che, pur compresi nell'interno del perimetro dell'area di pertinenza storica dei beni puntualmente sopraelencati, (come risulta dalla tavola n° 12 degli Allegati Tecnici del piano), non sono ad essi coerenti, devono essere previsti gli interventi atti a ricostruire l'unita storico-funzionale del bene. Pertanto possono essere assoggettati alle opere che, in relazione alla documentazione di cui al 2° comma dell'art. 74 concorrono al raggiungimento di tale obiettivo.

            Tutti gli interventi da effettuarsi sugli edifici di cui al presente punto dovranno comunque sottostare alle procedure previste dalle leggi vigenti ed alle prescrizioni dell’Ente tutore del vincolo.