Art.75 Nuclei,
monumenti isolati e singoli edifici aventi valore storico/artistico o ambientale/documentario
Per i
nuclei minori, costituiti da una pluralità di edifici, per i complessi edilizi,
per le singole costruzioni e per i monumenti isolati che costituiscono beni
puntuali, sia quando sono ubicati all'interno del contesto urbano, o delle aree
di interesse paesistico ambientale, sia quando sono esterni ad esso, si
applicano le seguenti disposizioni:
a) Edifici
di valore storico-artistico (L. 1089/39)
Per
gli edifici di valore storico-artistico sono ammessi esclusivamente interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo
secondo definizioni di cui agli artt. 26, 27 e 28, ferme restando le procedure
previste dalle leggi e le prescrizioni dell’Ente tutore del Vincolo.
Nel
caso in cui la attribuzione di valore storico-
artistico riguardi parti limitate di edifici quali facciate, portici, androni,
gallerie ecc..., le specificazioni o prescrizioni relative alle modalità con
cui eseguire gli interventi, sono da riferirsi esclusivamente alle parti
suddette.
b) Edifici
di valore storico-ambientale e documentario
Per
gli edifici di valore storico-ambientale e documentario sono ammessi interventi
di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e
ristrutturazione edilizia ai sensi delle definizioni di cui agli artt. 26, 27,
28 e 29 delle presenti norme.
Nei
casi e nei limiti previsti dal piano è ammessa, all'interno della volumetria
esistente, la realizzazione di ampliamenti costituenti nuove superfici lorde di
solaio.
Non
sono consentiti interventi di ampliamento esterno e nuova costruzione se non in
sede di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o per la
realizzazione di servizi pubblici definiti dal P.R.G.
Per
gli edifici o parti di essi che, pur compresi nell'interno del perimetro
dell'area di pertinenza storica dei beni puntualmente sopraelencati, (come
risulta dalla tavola n° 12 degli Allegati Tecnici del piano), non sono ad essi
coerenti, devono essere previsti gli interventi atti a ricostruire l'unita
storico-funzionale del bene. Pertanto possono essere assoggettati alle opere
che, in relazione alla documentazione di cui al 2° comma dell'art. 74 concorrono
al raggiungimento di tale obiettivo.
Tutti
gli interventi da effettuarsi sugli edifici di cui al presente punto dovranno
comunque sottostare alle procedure previste dalle leggi vigenti ed alle
prescrizioni dell’Ente tutore del vincolo.