Art.76 Aree
di interesse paesistico-ambientale
Ai
sensi dei combinati disposti dall'art. 24 1° comma punto 3 e dell'art. 13, 7° comma, lett. a) della L.R. 56/77 e successive modificazioni, le
aree di interesse paesistico- ambientale di seguito specificate ed in coerenza
con le previsioni urbanistiche delle tavole di progetto 3.1 e 3.2 del PRG sono
inedificabili, con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali
pubblici; gli interventi su aree già vincolate ai sensi della legge 1497/1939,
sono sottoposti alle limitazioni ed agli adempimenti da essa previsti. Si
applicano altresì i disposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n°431.
Le
disposizioni che seguono si applicano sia nel caso di formazione di strumenti
urbanistici esecutivi, sia nel caso di singoli interventi sulle preesistenze,
con le specificazioni di cui ai successivi capoversi:
a) Fasce
fluviali (evidenziate
nella Tav. 12 dell'allegato AT 3 bis e riportate nelle tavole di
progetto)
Nelle
fasce fluviali individuate come beni di interesse paesistico-ambientale,
naturalistico, ecc.., non sono ammessi nuovi interventi edilizi, ad eccezione
di quelli necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e
secondaria previste dal piano e finalizzato all'uso sociale del bene (opere di
protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione
di servizi pubblici o di uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o di uso
pubblico, ecc...).
Gli
interventi ammessi si riferiscono di massima ad operazioni da inserire in piani
urbanistici esecutivi o in piani tecnici esecutivi di opere pubbliche di cui
all'art. 47 della L.R. 56/77 (all'interno dei quali deve essere garantita la
continuità dei percorsi spondali), con la precipua finalità della tutela e del
recupero dell'ambiente fluviale caratteristico dei vari tratti dei principali
corsi d'acqua. Nelle fasce fluviali sono ammesse, con intervento edilizio
diretto, opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento
conservativo, ristrutturazione e ampliamento interno, riguardanti gli edifici
esistenti, nel rispetto delle indicazioni generali di piano e salve le
specifiche norme relative ai singoli beni puntuali (art. 75).
Nelle
fasce fluviali ricomprese all’interno del “Sistema delle aree protette della
fascia fluviale del Po” gli interventi ammessi sono quelli indicati dal PRGC,
in conformità alle prescrizioni del Piano d’Area, e le concessioni o
autorizzazioni edilizie sono subordinate al preventivo parere dell’Ente di
Gestione.
Ogni
intervento ammissibile dovrà rispettare le disposizioni previste dal P.A.I. e
richiamate al successivo art. 81.
b) Aree
boscate (evidenziate nella Tav. 12 dell'Allegato Tecnico AT 3bis).
Nelle
aree boscate individuate come beni di interesse paesistico-ambientale,
naturalistico, ecc... anche in riferimento alla L.R. 57/78, non sono ammessi
interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la realizzazione di
opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano e finalizzate
all'uso sociale del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali,
opere relative alla realizzazione di punti attrezzati, ecc...), sempre che ciò
non contrasti con la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo esistente.
I
manufatti devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino
un corretto inserimento sotto il profilo paesaggistico-ambientale; sono esclusi
capanni, ricoveri, chioschi, ecc..., di altezza media superiore a m. 3.00. Gli
interventi sopra descritti sono attuati, di massima, nell'ambito di piani
urbanistici esecutivi o mediante piani tecnici esecutivi di cui all'art. 47
della L.R. 56/77 e successive modificazioni.
Eventuali
diradamenti, ceduazioni, sostituzioni ed altri interventi colturali sul
patrimonio arboreo esistente sono ammessi in coerenza con le indicazioni e le
finalità di miglioramento dei boschi contenuti nelle specifiche indagini
allegate al piano regolatore.
c) Pertinenze
ambientali di nuclei e singoli edifici
Nelle
aree di pertinenza individuate come beni di interesse paesistico-ambientale non
sono ammessi interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la
realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria finalizzate ad
usi sociali pubblici (opere di protezione idrogeologica, percorsi viari, spazi
di sosta, punti attrezzati, gioco e sport, ecc...), sempre che ciò non
contrasti con la salvaguardia e la tutela del tipico paesaggio agrario, di cui
costituiscono significativa testimonianza, particolarmente lungo le fasce
meridionali e occidentali del contorno definito dal Confine Comunale.
Pertanto
gli interventi ammessi da attuare nell'ambito
di piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata o piani
tecnici esecutivi di cui all'art. 47 L.R. 56/77, sono prioritariamente rivolti
al recupero ed alla valorizzazione delle preesistenze edilizie e delle tracce
riconoscibili del sistema viario antico; gli eventuali nuovi manufatti ed
edifici (necessari per le opere di urbanizzazione sopra citate) devono essere
realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino un corretto inserimento
paesistico-ambientale: non sono ammesse coperture piane, o a falde inclinate
con l'impiego di lamiere, fibrocemento e simili, serramenti metallici,
rivestimenti in piastrelle, ecc...