Art.76        Aree di interesse paesistico-ambientale

 

            Ai sensi dei combinati disposti dall'art. 24 1° comma punto 3 e dell'art. 13, comma, lett. a) della L.R. 56/77 e successive modificazioni, le aree di interesse paesistico- ambientale di seguito specificate ed in coerenza con le previsioni urbanistiche delle tavole di progetto 3.1 e 3.2 del PRG sono inedificabili, con la sola eccezione della loro utilizzazione per usi sociali pubblici; gli interventi su aree già vincolate ai sensi della legge 1497/1939, sono sottoposti alle limitazioni ed agli adempimenti da essa previsti. Si applicano altresì i disposti di cui alla legge 8 agosto 1985, n°431.

 

            Le disposizioni che seguono si applicano sia nel caso di formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sia nel caso di singoli interventi sulle preesistenze, con le specificazioni di cui ai successivi capoversi: 

 

a)         Fasce fluviali (evidenziate nella Tav. 12 dell'allegato AT 3 bis e riportate nelle tavole di progetto)

            Nelle fasce fluviali individuate come beni di interesse paesistico-ambientale, naturalistico, ecc.., non sono ammessi nuovi interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano e finalizzato all'uso sociale del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione di servizi pubblici o di uso pubblico, attrezzature sportive pubbliche o di uso pubblico, ecc...).

            Gli interventi ammessi si riferiscono di massima ad operazioni da inserire in piani urbanistici esecutivi o in piani tecnici esecutivi di opere pubbliche di cui all'art. 47 della L.R. 56/77 (all'interno dei quali deve essere garantita la continuità dei percorsi spondali), con la precipua finalità della tutela e del recupero dell'ambiente fluviale caratteristico dei vari tratti dei principali corsi d'acqua. Nelle fasce fluviali sono ammesse, con intervento edilizio diretto, opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione e ampliamento interno, riguardanti gli edifici esistenti, nel rispetto delle indicazioni generali di piano e salve le specifiche norme relative ai singoli beni puntuali (art. 75).

            Nelle fasce fluviali ricomprese all’interno del “Sistema delle aree protette della fascia fluviale del Po” gli interventi ammessi sono quelli indicati dal PRGC, in conformità alle prescrizioni del Piano d’Area, e le concessioni o autorizzazioni edilizie sono subordinate al preventivo parere dell’Ente di Gestione.

            Ogni intervento ammissibile dovrà rispettare le disposizioni previste dal P.A.I. e richiamate al successivo art. 81.

 

b)         Aree boscate (evidenziate nella Tav. 12 dell'Allegato Tecnico AT 3bis).

            Nelle aree boscate individuate come beni di interesse paesistico-ambientale, naturalistico, ecc... anche in riferimento alla L.R. 57/78, non sono ammessi interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria previste dal piano e finalizzate all'uso sociale del bene (opere di protezione idrogeologica, percorsi pedonali, opere relative alla realizzazione di punti attrezzati, ecc...), sempre che ciò non contrasti con la salvaguardia e la tutela del patrimonio arboreo esistente.

            I manufatti devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino un corretto inserimento sotto il profilo paesaggistico-ambientale; sono esclusi capanni, ricoveri, chioschi, ecc..., di altezza media superiore a m. 3.00. Gli interventi sopra descritti sono attuati, di massima, nell'ambito di piani urbanistici esecutivi o mediante piani tecnici esecutivi di cui all'art. 47 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.

            Eventuali diradamenti, ceduazioni, sostituzioni ed altri interventi colturali sul patrimonio arboreo esistente sono ammessi in coerenza con le indicazioni e le finalità di miglioramento dei boschi contenuti nelle specifiche indagini allegate al piano regolatore.

 

c)         Pertinenze ambientali di nuclei e singoli edifici

            Nelle aree di pertinenza individuate come beni di interesse paesistico-ambientale non sono ammessi interventi edilizi, ad eccezione di quelli necessari per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria finalizzate ad usi sociali pubblici (opere di protezione idrogeologica, percorsi viari, spazi di sosta, punti attrezzati, gioco e sport, ecc...), sempre che ciò non contrasti con la salvaguardia e la tutela del tipico paesaggio agrario, di cui costituiscono significativa testimonianza, particolarmente lungo le fasce meridionali e occidentali del contorno definito dal Confine Comunale.

            Pertanto gli interventi ammessi da attuare nell'ambito  di piani urbanistici esecutivi di iniziativa pubblica o privata o piani tecnici esecutivi di cui all'art. 47 L.R. 56/77, sono prioritariamente rivolti al recupero ed alla valorizzazione delle preesistenze edilizie e delle tracce riconoscibili del sistema viario antico; gli eventuali nuovi manufatti ed edifici (necessari per le opere di urbanizzazione sopra citate) devono essere realizzati con materiali e tecniche che ne assicurino un corretto inserimento paesistico-ambientale: non sono ammesse coperture piane, o a falde inclinate con l'impiego di lamiere, fibrocemento e simili, serramenti metallici, rivestimenti in piastrelle, ecc...