Art.8 Programma Pluriennale di
Attuazione
Ai
sensi dell'art. 13 L. 28.1.1977 n. 10, l'attuazione del P.R.G.C. avviene sulla
base di Programmi Pluriennali di Attuazione, formati nei termini e con le
modalità fissati dagli artt. 33, 34, 35, 36, 37 della L.R. 56/77 e successive
modificazioni.
Tali
programmi, con riferimento agli eventi demografici e socio-economici che
interessano il comune ed alle risorse pubbliche e private ragionevolmente
prevedibili nel periodo, devono tendere al miglior soddisfacimento dei fabbisogni
di abitazioni, di servizi, di infrastrutture e di aree per impianti produttivi,
secondo le finalità, gli obiettivi e i criteri informatori del P.R.G., quali
risultano esplicitati nella Relazione illustrativa.
A tal
fine il Comune procede, sulla base di un censimento analitico degli
insediamenti esistenti, dei servizi e delle infrastrutture disponibili,
all'aggiornamento della capacità insediativa effettiva delle varie zone o
Distretti in cui è suddiviso il territorio comunale (nei termini stabiliti al
precedente art. 6) e di quella che può essere loro conferita dal programma di
attuazione, determinando in particolare:
- le
opere ed infrastrutture da realizzare nel periodo;
- gli
interventi di recupero da programmare;
- gli
eventuali interventi addizionali ammissibili, nelle singole zone ed aree del
territorio comunale.
Quando
i fabbisogni pregressi siano, nel complesso, soltanto parzialmente soddisfatti
dalla dotazione esistente di servizi ed infrastrutture e da quella
programmabile nel periodo di validità del Programma, questo deve in
particolare, sulla base delle carenze e delle priorità di intervento segnalati
dal censimento analitico suddetto, e in relazione alle risorse prevedibili,
coordinare gli interventi in modo da:
- ridurre
progressivamente e prioritariamente le carenze pregresse, in modo da assicurare
la "capacità insediativa effettiva" di ogni Distretto, congruente
agli insediamenti in atto, secondo una progressione di più lungo orizzonte,
articolata in modo argomentato ed attendibile in una successione di programmi
pluriennali;
- garantire
la piena copertura dei fabbisogni addizionali prodotti dai nuovi insediamenti
ammessi, adeguando corrispettivamente la capacità insediativa effettiva dei
relativi Distretti;
- equilibrare
il grado di soddisfazione dei fabbisogni pregressi nelle diverse zone, e per i
diversi settori di servizi.
A tal
fine il Programma definisce, per ogni Distretto di urbanizzazione, il livello
minimo della capacità insediativa effettiva, al di sotto del quale, pur tenendo
conto degli interventi programmati, non sono ammessi nuovi insediamenti, né
interventi di trasformazione tali da incrementare gli insediamenti esistenti.