Art.8   Programma Pluriennale di Attuazione

 

            Ai sensi dell'art. 13 L. 28.1.1977 n. 10, l'attuazione del P.R.G.C. avviene sulla base di Programmi Pluriennali di Attuazione, formati nei termini e con le modalità fissati dagli artt. 33, 34, 35, 36, 37 della L.R. 56/77 e successive modificazioni.

 

            Tali programmi, con riferimento agli eventi demografici e socio-economici che interessano il comune ed alle risorse pubbliche e private ragionevolmente prevedibili nel periodo, devono tendere al miglior soddisfacimento dei fabbisogni di abitazioni, di servizi, di infrastrutture e di aree per impianti produttivi, secondo le finalità, gli obiettivi e i criteri informatori del P.R.G., quali risultano esplicitati nella Relazione illustrativa.

           

            A tal fine il Comune procede, sulla base di un censimento analitico degli insediamenti esistenti, dei servizi e delle infrastrutture disponibili, all'aggiornamento della capacità insediativa effettiva delle varie zone o Distretti in cui è suddiviso il territorio comunale (nei termini stabiliti al precedente art. 6) e di quella che può essere loro conferita dal programma di attuazione, determinando in particolare:

-           le opere ed infrastrutture da realizzare nel periodo; 

-           gli interventi di recupero da programmare;

-           gli eventuali interventi addizionali ammissibili, nelle singole zone ed aree del territorio comunale.

 

            Quando i fabbisogni pregressi siano, nel complesso, soltanto parzialmente soddisfatti dalla dotazione esistente di servizi ed infrastrutture e da quella programmabile nel periodo di validità del Programma, questo deve in particolare, sulla base delle carenze e delle priorità di intervento segnalati dal censimento analitico suddetto, e in relazione alle risorse prevedibili, coordinare gli interventi in modo da: 

-           ridurre progressivamente e prioritariamente le carenze pregresse, in modo da assicurare la "capacità insediativa effettiva" di ogni Distretto, congruente agli insediamenti in atto, secondo una progressione di più lungo orizzonte, articolata in modo argomentato ed attendibile in una successione di programmi pluriennali;

-           garantire la piena copertura dei fabbisogni addizionali prodotti dai nuovi insediamenti ammessi, adeguando corrispettivamente la capacità insediativa effettiva dei relativi Distretti;

-           equilibrare il grado di soddisfazione dei fabbisogni pregressi nelle diverse zone, e per i diversi settori di servizi.

 

            A tal fine il Programma definisce, per ogni Distretto di urbanizzazione, il livello minimo della capacità insediativa effettiva, al di sotto del quale, pur tenendo conto degli interventi programmati, non sono ammessi nuovi insediamenti, né interventi di trasformazione tali da incrementare gli insediamenti esistenti.