Art.80 Utilizzazione e
sistemazione delle fasce di rispetto stradale
Le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale
graficamente individuate sulle tavole di progetto, in quanto suscettibili di
parziale occupazione per l'ampliamento eventuale delle sedi viarie, possono
essere chiuse con recinzioni a giorno dai proprietari solo a titolo temporaneo
nelle debite forme e non possono essere edificate.
Le suddette aree possono essere
utilizzate dai proprietari, per i seguenti scopi:
- formazione
di parcheggi in superficie non conteggiabili tuttavia ai fini dell'art. 41 sexies della legge 1150/1942 così come modificato dall'art.
2 della legge 122/1989 e conteggiabili invece - in sede di strumenti
urbanistici esecutivi - ai fini dell'art. 3, comma d) del D.M. 2.4.1968 n°
1444;
- formazione
di aree verdi privato o consortile, non conteggiabile tuttavia ai fini di
quanto prescritto all'art. 47 delle presenti norme;
- impianto
di nuove coltivazioni agricole o continuazione di quelle esistenti;
- chioschi
e piccole attrezzature prefabbricate di servizio alla circolazione, come
distributori di carburante e simili;
- cabine
di distribuzione di reti di servizi tecnologici e simili;
- ampliamenti
di volume non superiori al 20% di edifici rurali, compresi nelle parti EE ad
uso residenziale e non, esistenti nelle fasce di rispetto per sistemazioni
igieniche e tecniche; sempreché detti ampliamenti vengano effettuati sul lato
opposto a quello della strada e siano ammissibili in base alle norme che
definiscono i caratteri dell'area considerata per quanto attiene le destinazioni
d'uso proprie ed ammesse e le densità e tutte le altre prescrizioni e vincoli
delle presenti norme.
Le aree comprese nelle eventuali
fasce di rispetto non indicate graficamente sulle tavole di progetto del PRGC,
potranno essere utilizzate per la formazione di parcheggi privati o aree verdi
private conteggiabili ai sensi dell’art. 47.
Le
sistemazioni e le costruzioni di cui sopra possono essere realizzate
compatibilmente con le esigenze di sicurezza e visibilità per la circolazione;
comunque le costruzioni in elevazione non possono essere realizzate in
corrispondenza di incroci e biforcazioni o a distanza inferiore a 5 m. dal
ciglio stradale, né nelle parti del territorio di categoria S ed F.