Art.81quater    Fasce di rispetto dei pozzi

 

In assenza di provvedimento specifico di ridefinizione delle aree di salvaguardia da parte dell’Amministrazione regionale, in conformità ai disposti del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i., la zona di tutela assoluta e l'area di salvaguardia sono individuate con criterio geometrica e con un cerchio di raggio rispettivamente di 10 e 200 metri dal punto di captazione.

 

La zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni; essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.

 

All’interno dell’area di salvaguardia:

-        sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':

a.       dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se depurati;

b.      accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;

c.       spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilita' delle risorse idriche;

d.      dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;

e.       aree cimiteriali;

f.       apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;

g.      apertura di pozzi ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa idrica;

h.      gestione di rifiuti;

i.        stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;

j.        centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;

k.      pozzi perdenti;

l.        pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170 chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto.

Per gli insediamenti o le attività di cui al presente punto, preesistenti, ove possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

-       è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati a qualsiasi uso destinati

-       è vietato l'insediamento di nuove attività produttive ed artigianali; per quanto riguarda gli edifici esistenti destinati a tali attività sono ammessi interventi edilizi sino alla manutenzione straordinaria di cui agli artt. 26 e 27 delle N. TA. del PRGC, senza trasformazione dell 'attività produttiva o artigianale esistente con altre attività che aumentino il rischio di inquinamento;

-       sono consentiti sui fabbricati esistenti regolarmente autorizzati, non indicati al punto precedente, interventi edilizi sino al restauro e risanamento conservativo senza aumento di unità abitative di cui all’art. 28 delle N.T.A. del PRGC;

-       sono inoltre consentiti gli interventi finalizzati a promuovere sia il recupero ai fini abitativi dei sottotetti secondo le modalità e come definito dalla L.R. 6 agosto 1998, n. 21, sia il recupero dei rustici a solo scopo residenziale secondo le modalità e come definito dalla L.R. 29 aprile 2003, n. 9;

-       è consentito l'adeguamento delle opere di urbanizzazione primaria esistenti, finalizzato alla riduzione del potenziale carico inquinante; inclusi gli accorgimenti tecnici in grado di evitare la diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete fognaria. qualora risulti non percorribile la rilocalizzazione di tali opere, previo parere di competenza, nei casi previsti della normativa;

-       le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n,), del comma 5, dell 'art. 21 del D. Lgs. 152/99 e s.m.i. e, in ogni caso, in conformità del Codice di Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per territorio e al Comune di Nichelino, il programma delle attività agrarie che intende attuare;

 

Qualunque altro intervento che non rientri fra quelli espressamente vietati all 'art. 21 del D.Lgs 152/99 e s.m. i., dovrà essere oggetto al preventivo nulla osta del dipartimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competenti.

Le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi cessano di efficacia nei confronti di attività edificatorie, eventualmente ammesse dal PRGC, qualora i pozzi esistenti vengano dismessi dall’uso idropotabile o chiusi.”