Art.81quater Fasce
di rispetto dei pozzi
In assenza di provvedimento
specifico di ridefinizione delle aree di salvaguardia da parte dell’Amministrazione
regionale, in conformità ai disposti del comma 7 dell’art. 21 del D.Lgs n. 152/99 e s.m.i., la zona
di tutela assoluta e l'area di salvaguardia sono individuate con criterio
geometrica e con un cerchio di raggio rispettivamente di 10 e 200 metri dal
punto di captazione.
La zona di tutela assoluta è
costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni;
essa deve avere un'estensione in caso di acque sotterranee e, ove possibile per
le acque superficiali, di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione,
deve essere adeguatamente protetta e adibita esclusivamente a opere di
captazione o presa e ad infrastrutture di servizio.
All’interno dell’area di
salvaguardia:
-
sono vietati l'insediamento dei seguenti centri di
pericolo e lo svolgimento delle seguenti attivita':
a.
dispersione di fanghi ed acque reflue, anche se
depurati;
b.
accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi;
c.
spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o
pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle
indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della
natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche
impiegate e della vulnerabilita' delle risorse
idriche;
d.
dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche
proveniente da piazzali e strade;
e.
aree cimiteriali;
f.
apertura di cave che possono essere in connessione con
la falda;
g.
apertura di pozzi ad eccezione di quelli che
estraggono acque destinate al consumo umano e di quelli finalizzati alla
variazione della estrazione ed alla protezione delle caratteristiche
quali-quantitative della risorsa idrica;
h.
gestione di rifiuti;
i.
stoccaggio di prodotti ovvero sostanze chimiche
pericolose e sostanze radioattive;
j.
centri di raccolta, demolizione e rottamazione di
autoveicoli;
k.
pozzi perdenti;
l.
pascolo e stabulazione di bestiame che ecceda i 170
chilogrammi per ettaro di azoto presente negli effluenti, al netto delle
perdite di stoccaggio e distribuzione. E' comunque vietata la stabulazione di
bestiame nella zona di rispetto.
Per gli
insediamenti o le attività di cui al presente punto, preesistenti, ove
possibile e comunque ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le
misure per il loro allontanamento: in ogni caso deve essere garantita la loro
messa in sicurezza.
-
è vietato l’insediamento di nuovi fabbricati a
qualsiasi uso destinati
-
è vietato l'insediamento di nuove attività produttive
ed artigianali; per quanto riguarda gli edifici esistenti destinati a tali
attività sono ammessi interventi edilizi sino alla manutenzione straordinaria
di cui agli artt. 26 e 27 delle N. TA. del PRGC, senza trasformazione dell 'attività produttiva o artigianale esistente con altre
attività che aumentino il rischio di inquinamento;
-
sono consentiti sui fabbricati esistenti regolarmente
autorizzati, non indicati al punto precedente, interventi edilizi sino al
restauro e risanamento conservativo senza aumento di unità abitative di cui
all’art. 28 delle N.T.A. del PRGC;
-
sono inoltre consentiti gli interventi finalizzati a
promuovere sia il recupero ai fini abitativi dei sottotetti secondo le modalità
e come definito dalla L.R. 6 agosto 1998, n. 21, sia il recupero dei rustici a
solo scopo residenziale secondo le modalità e come definito dalla L.R. 29
aprile 2003, n. 9;
-
è consentito l'adeguamento delle opere di
urbanizzazione primaria esistenti, finalizzato alla riduzione del potenziale
carico inquinante; inclusi gli accorgimenti tecnici in grado di evitare la
diffusione nel sottosuolo di liquami derivanti da eventuali perdite della rete
fognaria. qualora risulti non percorribile la rilocalizzazione
di tali opere, previo parere di competenza, nei casi previsti della normativa;
-
le attività agricole sono ammesse esclusivamente nel
pieno rispetto delle condizioni stabilite alle lettere c), n,), del comma 5, dell 'art. 21 del D. Lgs. 152/99
e s.m.i. e, in ogni caso, in conformità del Codice di
Buona Pratica Agricola, approvato con il D.M. 19 aprile 1999. In tal caso il
conduttore del fondo comunica al Dipartimento dell'A.R.P.A. competente per
territorio e al Comune di Nichelino, il programma delle attività agrarie che intende
attuare;
Qualunque altro intervento che non rientri fra quelli
espressamente vietati all 'art. 21 del D.Lgs 152/99 e s.m. i., dovrà
essere oggetto al preventivo nulla osta del dipartimento dell’Agenzia Regionale
per la Protezione Ambientale e del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda
Sanitaria Locale territorialmente competenti.
Le fasce di rispetto di cui ai precedenti commi
cessano di efficacia nei confronti di attività edificatorie, eventualmente
ammesse dal PRGC, qualora i pozzi esistenti vengano dismessi dall’uso
idropotabile o chiusi.”