Art. 81 sexies La zonizzazione acustica ai sensi
dell’art. 5 comma 3 della L.R. 52/2000.
In applicazione della L.R. 52/00 il
piano di zonizzazione acustica adottata dal Comune, nonché la “Verifica di
compatibilità della Variante 9 rispetto al Piano di classificazione acustica”
di cui al Cap. 5 dell’Allegato B della Relazione Illustrativa (Relazione di
Compatibilità Ambientale – Elaborato Tecnico R.I.R.), definiscono le
corrispondenze tra categorie normative e classi acustiche, in base alle
caratteristiche urbanistiche ed edilizie, alle previsioni di intervento e alle
destinazioni d’uso consentite.
In relazione alla classificazione
acustica del territorio sono definiti, in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997,
i valori di emissione, di attenuazione e di qualità distinti per i periodi
diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00), con riferimento alle
prescrizioni di cui all’art. 22 della Legge Quadro 447/95, e riportati nel
Piano di Zonizzazione Acustica.
Ogni intervento di nuovo impianto,
di completamento, di demolizione e ricostruzione dovrà rispettare le
prescrizioni e/o gli indirizzi previsti per ogni classe acustica..