Art. 81 sexies      La zonizzazione acustica ai sensi dell’art. 5 comma 3 della L.R. 52/2000.

In applicazione della L.R. 52/00 il piano di zonizzazione acustica adottata dal Comune, nonché la “Verifica di compatibilità della Variante 9 rispetto al Piano di classificazione acustica” di cui al Cap. 5 dell’Allegato B della Relazione Illustrativa (Relazione di Compatibilità Ambientale – Elaborato Tecnico R.I.R.), definiscono le corrispondenze tra categorie normative e classi acustiche, in base alle caratteristiche urbanistiche ed edilizie, alle previsioni di intervento e alle destinazioni d’uso consentite.

In relazione alla classificazione acustica del territorio sono definiti, in applicazione del D.P.C.M. 14/11/1997, i valori di emissione, di attenuazione e di qualità distinti per i periodi diurno (ore 6,00-22,00) e notturno (ore 22,00-6,00), con riferimento alle prescrizioni di cui all’art. 22 della Legge Quadro 447/95, e riportati nel Piano di Zonizzazione Acustica.

Ogni intervento di nuovo impianto, di completamento, di demolizione e ricostruzione dovrà rispettare le prescrizioni e/o gli indirizzi previsti per ogni classe acustica..