Art.84 Deroghe
Gli
edifici per impianti tecnologici di modesta entità quali le centrali
telefoniche, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti
di depurazione delle acque e quelli connessi alle reti di distribuzione dei
servizi tecnologici, realizzati da o per gli enti di carattere pubblico o di
pubblico interesse, possono essere realizzati con singola concessione, anche in
contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli altri elaborati
del piano, per ciò che riguarda volumetrie, rapporto di copertura e distanza
dai confini di cui all’art. 46, fatti salvi i diritti dei terzi, in tutte le
parti del territorio ed altresì nel rispetto dei vincoli di cui agli artt. 75;
76; 77; 78; 80; 81 delle presenti norme e delle fasce di rispetto cimiteriale.
Non rientrano in tale deroga la realizzazione di
tralicci, supporti ed ogni altra struttura funzionale all’installazione di impianti
d’antenna per la trasmissione e ricezione di emissioni elettromagnetiche. Tali
opere, seppur concedibili mediante concessione edilizia, non potranno essere
localizzate in prossimità di aree densamente abitate e di edifici pubblici o
privati in cui si svolgano servizi alle persone (scuole, sedi comunali, ASL,
ecc.), nonché ottemperare a tutte le normative vigenti riguardo la sicurezza da
emissioni di radiazioni. In particolare le nuove installazioni sono soggette al
Disegno di Legge Regionale n° 256 “Disciplina in materia di impianti
radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi” presentato in data 2.2.2001 e al Regolamento regionale del
14/04/2000, n° 1/R, “Nuovi
criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione
regionale all’installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni
di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n° 6”, in base
ai quali è determinabile la prossimità
ammissibile con edifici pubblici ed aree densamente abitate.
Nelle
parti del territorio di categoria S ed F, di cui agli artt. 17; 18 gli edifici
pubblici e di pubblico interesse (C.M. 28.10.1967 n° 3210 par. 12) realizzati
dagli enti istituzionalmente competenti possono essere realizzati in contrasto
alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli altri elaborati di piano,
esclusivamente mediante deroga nelle forme e secondo le procedure previste
dall'art. 16 della L. 765/67 ovvero, per le opere di edilizia ospedaliera ed
universitaria, nelle forme di cui all'art. 3 della L. 1.6.1971 n° 291, previa
verifica di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale
ed idrogeologica ed eventuale conseguente formazione di strumento urbanistico
esecutivo (articolo 32 L.R. 56/77) per l'organica utilizzazione delle aree interessate
e delle aree circostanti che ad esse debbano essere collegate per ragioni
funzionali, ambientali o di semplice regolarità planimetria, fatto salvo sempre
il diritto del Comune di dettare ulteriori prescrizioni ai sensi dell'art. 22
della L. 1150/42 e dell'articolo 8 della L. 765/67.