Art.84        Deroghe

 

            Gli edifici per impianti tecnologici di modesta entità quali le centrali telefoniche, le cabine di trasformazione dell'energia elettrica, gli impianti di depurazione delle acque e quelli connessi alle reti di distribuzione dei servizi tecnologici, realizzati da o per gli enti di carattere pubblico o di pubblico interesse, possono essere realizzati con singola concessione, anche in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli altri elaborati del piano, per ciò che riguarda volumetrie, rapporto di copertura e distanza dai confini di cui all’art. 46, fatti salvi i diritti dei terzi, in tutte le parti del territorio ed altresì nel rispetto dei vincoli di cui agli artt. 75; 76; 77; 78; 80; 81 delle presenti norme e delle fasce di rispetto cimiteriale.

Non rientrano in tale deroga la realizzazione di tralicci, supporti ed ogni altra struttura funzionale all’installazione di impianti d’antenna per la trasmissione e ricezione di emissioni elettromagnetiche. Tali opere, seppur concedibili mediante concessione edilizia, non potranno essere localizzate in prossimità di aree densamente abitate e di edifici pubblici o privati in cui si svolgano servizi alle persone (scuole, sedi comunali, ASL, ecc.), nonché ottemperare a tutte le normative vigenti riguardo la sicurezza da emissioni di radiazioni. In particolare le nuove installazioni sono soggette al Disegno di Legge Regionale n° 256 “Disciplina in materia di impianti radioelettrici per telecomunicazioni e radiotelevisivi” presentato in data 2.2.2001 e al Regolamento regionale del 14/04/2000, n° 1/R, “Nuovi criteri di tutela sanitaria ed ambientale per il rilascio dell’autorizzazione regionale all’installazione e modifica degli impianti di teleradiocomunicazioni di cui alla legge regionale 23 gennaio 1989, n° 6”, in base ai quali  è determinabile la prossimità ammissibile con edifici pubblici ed aree densamente abitate.

 

            Nelle parti del territorio di categoria S ed F, di cui agli artt. 17; 18 gli edifici pubblici e di pubblico interesse (C.M. 28.10.1967 n° 3210 par. 12) realizzati dagli enti istituzionalmente competenti possono essere realizzati in contrasto alle prescrizioni di cui alle presenti norme ed agli altri elaborati di piano, esclusivamente mediante deroga nelle forme e secondo le procedure previste dall'art. 16 della L. 765/67 ovvero, per le opere di edilizia ospedaliera ed universitaria, nelle forme di cui all'art. 3 della L. 1.6.1971 n° 291, previa verifica di compatibilità con le esigenze di tutela e salvaguardia ambientale ed idrogeologica ed eventuale conseguente formazione di strumento urbanistico esecutivo (articolo 32 L.R. 56/77) per l'organica utilizzazione delle aree interessate e delle aree circostanti che ad esse debbano essere collegate per ragioni funzionali, ambientali o di semplice regolarità planimetria, fatto salvo sempre il diritto del Comune di dettare ulteriori prescrizioni ai sensi dell'art. 22 della L. 1150/42 e dell'articolo 8 della L. 765/67.