Art.9   Strumenti urbanistici esecutivi

 

Sono Strumenti Urbanistici Esecutivi (SUE) quelli indicati dall'art. 32 terzo comma della L.R. 56/77, con i contenuti, gli elaborati, le procedure di formazione ed approvazione stabilite dagli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 della medesima legge, e quelli indicati dagli artt. 28 e 30 della L. 457/78.

 

Il presente PRG - mediante indicazioni cartografiche e/o normative - definisce gli ambiti nei quali gli interventi sono subordinati alla preventiva formazione ed approvazione di uno degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra, salva sempre la possibilità di successive indicazioni anche in sede di P.P.A. ai sensi dell'art. 34 della L.R. 56/77.

La formazione di SUE è resa obbligatoria per interventi che comportino la nuova costruzione, l'ampliamento, il un cambio di classe di attività, di cui al successivo Capo II, per un volume in  progetto superiore a 3.000 mc per le classi “r” e per Sul in progetto superiori a  1.500 mq per le altre classi ad esclusione della “e” e delle pratiche edilizie in itinere di seguito elencate:

1-  42/U/02 presentata in data 22.10.2002 in via Nievo, via Cattaneo;

2-  14/U/03 presentata in data 20.05.2003 in via Calatafimi angolo via Quarto;

3-  109/03 presentata in data 15.05.2003 in via Pateri angolo via Graf;

4-  10/U/05 presentata in data 21.06.2005 in via Vernea angolo via Quarto;

5-  21/U/04 presentata in data 31.12.2004 in via Teano 23.

 

Gli Strumenti urbanistici Esecutivi si attuano per Unità Minime di Intervento (U.M.I.), ovvero per estensioni territoriali preordinate dal PRGC. In assenza di specifiche indicazioni di PRGC e/o di PPA ogni S.U.E. proposto è da considerare U.M.I., sulla quale la Giunta Comunale si esprime a favore in caso di accoglimento del SUE presentato, tenuto conto delle motivazioni addotte dai Proponenti e delle finalità di interesse generale espresse dal Piano Esecutivo.

 

            La predisposizione di uno dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi è comunque obbligatoria qualora si presentino contestualmente le seguenti condizioni:

 

a)         qualora, indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero di proprietari, sia prevista la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici tale da rendere necessaria la predisposizione su scala urbana delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'insediamento, diverse dai semplici allacciamenti alle reti principali esistenti;

 

b)         qualora la strada esistente di accesso alle aree, su cui si intende edificare, non possegga i requisiti - specificati in altra parte delle presenti norme - richiesti per dare conveniente accesso alle aree di pertinenza dei singoli edifici. In tal caso il SUE deve estendersi alle aree relative alla strada di accesso o ad altra la cui sistemazione consente la formazione di un conveniente accesso;

c)         qualora l'allacciamento dell'area, su cui si intende edificare, alla rete dei pubblici servizi di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 L.R. 56/77 interessi altre aree edificabili, nel qual caso il SUE deve estendersi anche a queste ultime;

 

d)        qualora l'insediamento interessi aree destinate a complessi insediativi di carattere residenziale, produttivo o terziario di nuovo impianto, oppure aree di ristrutturazione urbanistica.

 

            Nei casi suddetti - in assenza di specifiche indicazioni di P.R.G.C. e/o di P.P.A. - l'estensione territoriale degli strumenti urbanistici esecutivi (U.M.I.) è determinata di volta in volta, sulla base delle richieste della Amministrazione Comunale, riservandosi tuttavia questa - anche mediante ricorso ai dispositivi di cui all'art. 8, ultimo comma, della L. 765/67 - la facoltà di richiederne l'estensione alle aree circostanti, oppure ad altre aree, che debbono essere collegate a quelle oggetto della richiesta:

-           per motivi di interdipendenza urbanistico-funzionale, di organico inserimento ambientale o di semplice regolarità planimetrica;

-           ai fini di un'indispensabile attuazione delle infrastrutture e dei servizi di urbanizzazione primaria e/o secondaria.

 

Gli strumenti esecutivi devono in ogni caso verificare la congruenza degli insediamenti interessati con l'effettiva capacità insediativa dei relativi Distretti, secondo le indicazioni del P.P.A. ed il rispetto degli standard di cui all'art. 7, nella misura e secondo le modalità specifiche previste dal P.R.G. e tenendo conto delle connessioni funzionali indicate dal Piano.

 

All'interno dei Piani per gli Insediamenti Produttivi la cui validità è terminata, gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti di quelli esistenti dovranno rispettare le tipologie costruttive originarie, o in assenza, ricercare un inserimento armonico ed omogeneo con le preesistenze edilizi dell’impianto originario. Qualora il PRGC individui interventi la cui attuazione è demandata ad un unico intervento urbanistico, ma che per particolare complessità sia richiesto nel tempo uno stretto coordinamento tra interventi strutturali e infrastrutturali, l’attuazione del SUE sarà articolata in “Unità Minime di Coordinamento Progettuale” (UMCP) subordinate alla redazione di un “Progetto Unitario” (PU) ai quali è demandato il compito di verificare la compatibilità complessiva dell’intervento con le disposizioni del SUE.

Pertanto dove il PRGC richiede espressamente un’articolata verifica di attuazione del SUE mediante l’utilizzo di UMCP, lo Strumento Urbanistico esecutivo dovrà:

-         stabilire il numero e l’estensione delle UMCP con cui intende articolare l’attuazione degli interventi;

-         definire i contenuti progettuali da porre sotto verifica ad ogni singola UMCP;

-         definire gli elaborati tecnici minimi costituenti il Progetto Unitario (PU) da redigere per ogni singola UMCP;

-         individuare la procedura di approvazione del progetto unitario.