Art.9 Strumenti urbanistici
esecutivi
Sono Strumenti Urbanistici Esecutivi
(SUE) quelli indicati dall'art. 32 terzo comma della L.R. 56/77, con i
contenuti, gli elaborati, le procedure di formazione ed approvazione stabilite
dagli artt. 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 della medesima legge, e
quelli indicati dagli artt. 28 e 30 della L. 457/78.
Il presente PRG - mediante
indicazioni cartografiche e/o normative - definisce gli ambiti nei quali gli
interventi sono subordinati alla preventiva formazione ed approvazione di uno
degli strumenti urbanistici esecutivi di cui sopra, salva sempre la possibilità
di successive indicazioni anche in sede di P.P.A. ai sensi dell'art. 34 della
L.R. 56/77.
La
formazione di SUE è resa obbligatoria per interventi che comportino la nuova
costruzione, l'ampliamento, il un cambio di classe di attività, di cui al
successivo Capo II, per un volume in
progetto superiore a 3.000 mc per le classi “r” e per Sul in progetto superiori
a 1.500 mq per le altre classi ad
esclusione della “e” e delle pratiche edilizie in itinere di seguito elencate:
1- 42/U/02 presentata in data 22.10.2002 in via
Nievo, via Cattaneo;
2- 14/U/03 presentata in data 20.05.2003 in via
Calatafimi angolo via Quarto;
3- 109/03 presentata in data 15.05.2003 in via Pateri angolo via Graf;
4- 10/U/05 presentata in data 21.06.2005 in via Vernea angolo via Quarto;
5- 21/U/04 presentata in data 31.12.2004 in via
Teano 23.
Gli Strumenti urbanistici Esecutivi
si attuano per Unità Minime di Intervento (U.M.I.), ovvero per estensioni
territoriali preordinate dal PRGC. In assenza di specifiche indicazioni di PRGC
e/o di PPA ogni S.U.E. proposto è da considerare U.M.I., sulla quale la Giunta
Comunale si esprime a favore in caso di accoglimento del SUE presentato, tenuto
conto delle motivazioni addotte dai Proponenti e delle finalità di interesse
generale espresse dal Piano Esecutivo.
La
predisposizione di uno dei suddetti strumenti urbanistici esecutivi è comunque
obbligatoria qualora si presentino contestualmente le seguenti condizioni:
a) qualora,
indipendentemente dal frazionamento fondiario e dal numero di proprietari, sia
prevista la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di
edifici tale da rendere necessaria la predisposizione su scala urbana delle
opere di urbanizzazione primaria e secondaria per l'insediamento, diverse dai semplici
allacciamenti alle reti principali esistenti;
b) qualora
la strada esistente di accesso alle aree, su cui si intende edificare, non
possegga i requisiti - specificati in altra parte delle presenti norme -
richiesti per dare conveniente accesso alle aree di pertinenza dei singoli
edifici. In tal caso il SUE deve estendersi alle aree relative alla strada di
accesso o ad altra la cui sistemazione consente la formazione di un conveniente
accesso;
c) qualora
l'allacciamento dell'area, su cui si intende edificare, alla rete dei pubblici
servizi di urbanizzazione primaria di cui all'art. 51 L.R. 56/77 interessi
altre aree edificabili, nel qual caso il SUE deve estendersi anche a queste
ultime;
d) qualora
l'insediamento interessi aree destinate a complessi insediativi di carattere
residenziale, produttivo o terziario di nuovo impianto, oppure aree di
ristrutturazione urbanistica.
Nei
casi suddetti - in assenza di specifiche indicazioni di P.R.G.C. e/o di P.P.A.
- l'estensione territoriale degli strumenti urbanistici esecutivi (U.M.I.) è
determinata di volta in volta, sulla base delle richieste della Amministrazione
Comunale, riservandosi tuttavia questa - anche mediante ricorso ai dispositivi
di cui all'art. 8, ultimo comma, della L. 765/67 - la facoltà di richiederne
l'estensione alle aree circostanti, oppure ad altre aree, che debbono essere
collegate a quelle oggetto della richiesta:
- per
motivi di interdipendenza urbanistico-funzionale, di organico inserimento
ambientale o di semplice regolarità planimetrica;
- ai
fini di un'indispensabile attuazione delle infrastrutture e dei servizi di
urbanizzazione primaria e/o secondaria.
Gli strumenti esecutivi devono in
ogni caso verificare la congruenza degli insediamenti interessati con
l'effettiva capacità insediativa dei relativi Distretti, secondo le indicazioni
del P.P.A. ed il rispetto degli standard di cui all'art. 7, nella misura e
secondo le modalità specifiche previste dal P.R.G. e tenendo conto delle
connessioni funzionali indicate dal Piano.
All'interno dei Piani per gli Insediamenti Produttivi
la cui validità è terminata, gli edifici di nuova costruzione e gli ampliamenti
di quelli esistenti dovranno rispettare le tipologie costruttive originarie, o
in assenza, ricercare un inserimento armonico ed omogeneo con le preesistenze
edilizi dell’impianto originario. Qualora il PRGC individui interventi la cui
attuazione è demandata ad un unico intervento urbanistico, ma che per
particolare complessità sia richiesto nel tempo uno stretto coordinamento tra interventi
strutturali e infrastrutturali, l’attuazione del SUE sarà articolata in “Unità
Minime di Coordinamento Progettuale” (UMCP) subordinate alla redazione di un
“Progetto Unitario” (PU) ai quali è demandato il compito di verificare la
compatibilità complessiva dell’intervento con le disposizioni del SUE.
Pertanto dove il PRGC richiede espressamente
un’articolata verifica di attuazione del SUE mediante l’utilizzo di UMCP, lo
Strumento Urbanistico esecutivo dovrà:
-
stabilire il
numero e l’estensione delle UMCP con cui intende articolare l’attuazione degli
interventi;
-
definire i
contenuti progettuali da porre sotto verifica ad ogni singola UMCP;
-
definire gli
elaborati tecnici minimi costituenti il Progetto Unitario (PU) da redigere per
ogni singola UMCP;
-
individuare
la procedura di approvazione del progetto unitario.