Art.19 Classi delle attività e degli
usi del suolo
Ai
fini della disciplina delle destinazioni d'uso - di cui all'art. 13 L.R./56 e
successive modificazioni - negli articoli successivi sono definite le classi
delle attività e degli usi compatibili.
Dette
classi sono assegnate alle categorie omogenee delle parti del territorio così
come indicato al Capo VI.
Sono fatte
salve le norme di settore di livello regionale e nazionale che prevedono casi
particolari di compatibilità.
Le
destinazioni delle unità immobiliari e gli usi del suolo dei terreni sono da
intendersi tali allorché la destinazione principale sia preminente sulle altre.
In
riferimento a quanto previsto alla lettera f) del primo comma dell’art. 26
della LR 56/77, fermo restando la preminenza dell’attività principale, la destinazione
residenziale è compatibile con quella produttiva, industriale, logistica o
artigianale nel limite massimo di 120 mq di superficie lorda, nei limiti edificatori
previsti dall’area urbanistica, per l’abitazione del custode o proprietario.