Art.19 Classi delle attività e degli usi del suolo

 

            Ai fini della disciplina delle destinazioni d'uso - di cui all'art. 13 L.R./56 e successive modificazioni - negli articoli successivi sono definite le classi delle attività e degli usi compatibili.

           

            Dette classi sono assegnate alle categorie omogenee delle parti del territorio così come indicato al Capo VI.

 

Sono fatte salve le norme di settore di livello regionale e nazionale che prevedono casi particolari di compatibilità.

Le destinazioni delle unità immobiliari e gli usi del suolo dei terreni sono da intendersi tali allorché la destinazione principale sia preminente sulle altre.

In riferimento a quanto previsto alla lettera f) del primo comma dell’art. 26 della LR 56/77, fermo restando la preminenza dell’attività principale, la destinazione residenziale è compatibile con quella produttiva, industriale, logistica o artigianale nel limite massimo di 120 mq di superficie lorda, nei limiti edificatori previsti dall’area urbanistica, per l’abitazione del custode o proprietario.