Art.32 Tipo di intervento: demolizione

 

            Sono assimilabili alla nuova costruzione e soggetti a concessione edilizia gli interventi di demolizione preordinati alla ricostruzione (da richiedersi contestualmente) che sostituiscono le quantità preesistenti (volumi e/o superfici lorde di solaio) ovvero ne realizzano di diverse fino al raggiungimento di quelle fissate dagli indici per le parti del territorio in cui gli edifici oggetto di ampliamento sono siti.

 

            Qualora la demolizione sia ordinata per pubblica utilità o sicurezza, il volume demolito potrà essere ricostituito anche successivamente nelle forme e modalità stabilite dalla Civica Amministrazione o in conformità delle disposizioni del PRG.

 

            Gli interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento di cui al presente Capo III, sono invece soggetti ad autorizzazione purché non riguardino immobili sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1089 e 1497 del 1939.