Art.32 Tipo di
intervento: demolizione
Sono
assimilabili alla nuova costruzione e soggetti a concessione edilizia gli
interventi di demolizione preordinati alla ricostruzione (da richiedersi
contestualmente) che sostituiscono le quantità preesistenti (volumi e/o
superfici lorde di solaio) ovvero ne realizzano di diverse fino al
raggiungimento di quelle fissate dagli indici per le parti del territorio in
cui gli edifici oggetto di ampliamento sono siti.
Qualora
la demolizione sia ordinata per pubblica utilità o sicurezza, il volume
demolito potrà essere ricostituito anche successivamente nelle forme e modalità
stabilite dalla Civica Amministrazione o in conformità delle disposizioni del
PRG.
Gli
interventi di sola demolizione che abbiano carattere autonomo, in quanto non
realizzati congiuntamente ad altri tipi di intervento di cui al presente Capo
III, sono invece soggetti ad autorizzazione purché non riguardino immobili
sottoposti ai vincoli di cui alle leggi 1089 e 1497 del 1939.