Art.38 Altezza
degli edifici, numero massimo di piani fuori terra
Come
definito rispettivamente dagli articoli 13 e 15 del Regolamento Edilizio.
Il numero
massimo di piani fuori terra ammissibile per ogni zona urbanistica è indicato
nelle rispettive tabelle normative o per la zona BR2 nel documento “Parti urbane a
progettazione specifica”. Qualora l’edificio in progetto si collochi in classe
di pericolosità geomorfologica IIC1, IIC2,
IIIB2a, IIIB2b, IIIB2c l’eventuale piano terreno destinato a parcheggio spazi
adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli e ad cantine, entrambi pertinenziali,
con altezza massima interna di 2,40 mt,
è escluso dal computo del numero di piani fuori terra.