Art.38        Altezza degli edifici, numero massimo di piani fuori terra

Come definito rispettivamente dagli articoli 13 e 15 del Regolamento Edilizio.

Il numero massimo di piani fuori terra ammissibile per ogni zona urbanistica è indicato nelle rispettive tabelle normative o per la zona  BR2 nel documento “Parti urbane a progettazione specifica”. Qualora l’edificio in progetto si collochi in classe di pericolosità geomorfologica IIC1, IIC2, IIIB2a, IIIB2b, IIIB2c l’eventuale piano terreno destinato a parcheggio spazi adibiti al ricovero ed alla manovra dei veicoli e ad cantine, entrambi pertinenziali, con altezza massima interna di 2,40 mt,  è escluso dal computo del numero di piani fuori terra.